Il bonus stabilizzazione 2026 consente ai datori di lavoro privati di ottenere un esonero contributivo per trasformare a tempo indeterminato contratti a termine già in essere. La misura è stata introdotta dall’articolo 4 del decreto legge 62/2026, convertito dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, ed è stata chiarita dall’INPS con la circolare n. 72/2026.
La finestra operativa è limitata: le trasformazioni agevolate devono avvenire dal 1° agosto al 31 dicembre 2026. Il rapporto da stabilizzare deve essere un contratto a tempo determinato instaurato entro il 30 aprile 2026, di durata non superiore a dodici mesi, e deve essere convertito senza soluzione di continuità.
La misura è diversa dagli incentivi per nuove assunzioni previsti dal decreto 1° maggio, come Bonus Giovani, Bonus Donne e Bonus ZES. Qui il legislatore non premia l’ingresso di nuovo personale, ma la stabilizzazione di lavoratori già presenti in azienda.
Risposta breve
Il bonus stabilizzazione 2026 spetta ai datori di lavoro privati che trasformano dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 contratti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026 e di durata non superiore a dodici mesi. Il lavoratore deve avere meno di 35 anni, essere operaio, impiegato o quadro e non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato. L’esonero copre il 100% dei contributi previdenziali datoriali, esclusi premi e contributi INAIL, fino a 500 euro al mese per 24 mesi. Servono anche incremento occupazionale, DURC, rispetto del TEC del CCNL e assenza di licenziamenti ostativi.
Chi può accedere al bonus stabilizzazione 2026
L’incentivo è rivolto a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori. Sono compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Restano escluse le Pubbliche amministrazioni.
Il lavoratore interessato deve rispettare tre condizioni principali alla data della trasformazione. Non deve aver compiuto 35 anni; quindi il limite operativo è 34 anni e 364 giorni. Deve essere inquadrato come operaio, impiegato o quadro, mentre sono esclusi i dirigenti. Inoltre non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato nell’intera vita lavorativa, né presso il datore attuale né presso altri datori.
La circolare INPS n. 72/2026 chiarisce alcuni casi particolari. Precedenti rapporti di apprendistato, lavoro intermittente a tempo indeterminato o lavoro domestico a tempo indeterminato non impediscono l’accesso al bonus. Diverso il caso dello staff leasing: un precedente rapporto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione fa perdere il diritto all’incentivo.
L’agevolazione è esclusa anche se il precedente rapporto a tempo indeterminato si è chiuso per dimissioni del lavoratore o per mancato superamento del periodo di prova. Il contratto, infatti, resta giuridicamente un rapporto a tempo indeterminato instaurato fin dall’origine.
Contratti trasformabili: data, durata e continuità
Il bonus riguarda soltanto la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine già in essere. Non spetta per nuove assunzioni a tempo indeterminato né per assunzioni a termine.
Il contratto da trasformare deve essere stato instaurato entro e non oltre il 30 aprile 2026. Deve inoltre avere durata complessiva non superiore a dodici mesi. La trasformazione deve avvenire dal 1° agosto al 31 dicembre 2026.
Il passaggio deve essere senza soluzione di continuità. Questo significa che non deve esserci interruzione temporale tra la fine del contratto a termine e l’inizio del rapporto a tempo indeterminato. Una cessazione seguita da una successiva riassunzione rischia quindi di uscire dal perimetro dell’incentivo.
Restano escluse le trasformazioni di rapporti di lavoro domestico, apprendistato e lavoro intermittente, anche quando il lavoro intermittente sia a tempo indeterminato. È invece ammessa la trasformazione a tempo parziale, con riduzione proporzionale del massimale mensile.
L’esonero spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. In questo caso, l’agevolazione può operare anche se la singola missione presso l’utilizzatore prosegue a tempo determinato, con trasferimento del beneficio economico in capo all’utilizzatore.
Misura dell’esonero: 100% dei contributi fino a 500 euro
Il bonus stabilizzazione 2026 consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato. Restano esclusi premi e contributi INAIL.
Il limite massimo è pari a 500 euro al mese per ciascun lavoratore stabilizzato. La durata massima è di 24 mesi. In caso di rapporto part-time, il massimale deve essere riproporzionato in base all’orario di lavoro.
Il beneficio opera nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta. Se i contributi datoriali sono inferiori al massimale, l’esonero si ferma all’importo dovuto; se sono superiori, resta fermo il tetto mensile di 500 euro.
La convenienza economica può essere significativa, ma non automatica. Prima della trasformazione l’impresa deve calcolare costo del lavoro, contributi effettivi, incremento occupazionale e sostenibilità del rapporto oltre il periodo agevolato.
Incremento occupazionale: requisito nazionale, non aiuto di Stato
Uno dei punti più tecnici riguarda l’incremento occupazionale. L’INPS chiarisce che la misura non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, perché è un intervento generalizzato: riguarda tutti i datori di lavoro privati, in ogni settore economico e su tutto il territorio nazionale.
Per questa ragione, secondo l’INPS, non è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, nonostante la formulazione dell’articolo 4, comma 5, del decreto legge 62/2026. Il regolamento UE 651/2014 non si applica come disciplina degli aiuti di Stato.
L’incremento occupazionale resta però richiesto dalla norma nazionale. Il richiamo al regolamento UE 651/2014 serve solo come criterio tecnico di calcolo, in particolare con riferimento alla nozione di unità lavorative annue.
Il calcolo si effettua confrontando il numero dei lavoratori occupati nel mese della trasformazione con il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. L’incremento deve essere valutato sull’intera organizzazione del datore di lavoro, non solo sulla singola unità produttiva in cui opera il lavoratore stabilizzato.
Questo passaggio è decisivo. Un contratto astrattamente agevolabile può non dare diritto al bonus se, a livello aziendale complessivo, non si realizza l’incremento occupazionale netto richiesto.
Salario giusto e TEC: la novità della legge 112/2026
La legge di conversione 112/2026 ha introdotto una definizione più precisa di “salario giusto”, incidendo anche sull’accesso agli incentivi.
Per fruire del bonus stabilizzazione, il datore di lavoro deve dichiarare all’INPS di corrispondere al lavoratore stabilizzato un trattamento economico individuale non inferiore al Trattamento Economico Complessivo previsto dal CCNL di riferimento.
La legge ha chiarito che il TEC comprende le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, previste dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Rientrano mensilità aggiuntive, indennità fisse e continuative, welfare contrattuale spettante alla generalità dei dipendenti e altri istituti economici definiti dal CCNL. Restano escluse le voci discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori.
Il rispetto del TEC non va verificato solo al momento della trasformazione. Deve essere mantenuto per tutto il periodo di fruizione dell’esonero, che può arrivare a 24 mesi.
Il decreto ha inoltre introdotto l’obbligo di indicare il codice alfanumerico unico assegnato dal CNEL al CCNL applicato. Tale codice deve comparire nel cedolino paga, nelle comunicazioni obbligatorie Unilav o Unisomm e nei flussi Uniemens.
Autocertificazioni già inviate: nessuna ripetizione automatica
Il tema del salario giusto si è intrecciato con le autocertificazioni già inviate sul portale INPS per altri incentivi del decreto 1° maggio, come Bonus Donne, Bonus Giovani o Bonus ZES.
Le istanze presentate tra maggio 2026 e l’entrata in vigore della legge di conversione sono state compilate secondo la normativa vigente al momento dell’invio, che richiedeva un rinvio generale al trattamento economico complessivo.
In assenza di una norma che ne disponga la nullità o imponga la ripetizione della procedura telematica, tali istanze restano valide ai fini della prenotazione e dell’accantonamento delle risorse. Per il futuro, invece, le imprese devono allinearsi alla definizione normativa del TEC introdotta dalla legge 112/2026.
Licenziamenti prima e dopo la trasformazione
Il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti la trasformazione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo né licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
La legge di conversione ha reso più chiara la formulazione, eliminando l’ambiguità derivante dal precedente uso della congiunzione “ovvero”. Il divieto riguarda quindi entrambe le ipotesi: licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e licenziamenti collettivi.
Il vincolo opera anche dopo la stabilizzazione. Nei sei mesi successivi, il datore di lavoro non deve licenziare per giustificato motivo oggettivo il lavoratore agevolato o un lavoratore con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva.
La violazione comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Prima di procedere alla trasformazione, l’impresa deve quindi verificare non solo il singolo rapporto, ma anche la storia occupazionale della stessa unità produttiva e le scelte organizzative previste nei mesi successivi.
Articolo 31 del Dlgs 150/2015 e regolarità aziendale
Il bonus stabilizzazione 2026 è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo 150/2015.
Si tratta di regole che presidiano la corretta fruizione degli incentivi, evitando che i benefici siano riconosciuti in presenza di violazioni di diritti di precedenza, obblighi preesistenti o condizioni ostative previste dalla disciplina del lavoro.
L’INPS chiarisce però una deroga importante: l’esonero spetta anche se la trasformazione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dal contratto collettivo. Inoltre, trattandosi di lavoratori già in forza, non è richiesta la pubblicazione preventiva della posizione lavorativa sul portale SIISL.
Restano invece necessari la regolarità contributiva, il DURC, il rispetto delle norme in materia di lavoro e l’applicazione del trattamento economico complessivo del CCNL comparativamente più rappresentativo.
Il quadro giurisprudenziale sul salario e sugli incentivi
La nuova attenzione al trattamento economico complessivo si inserisce in un quadro giurisprudenziale che ha rafforzato il controllo sulla sufficienza della retribuzione.
La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 27711 e n. 27713 del 2023, ha affermato che il giudice può verificare la proporzionalità e sufficienza della retribuzione alla luce dell’articolo 36 della Costituzione, anche quando il trattamento sia previsto da un contratto collettivo.
Il collegamento con il bonus stabilizzazione è evidente sul piano sistematico. L’incentivo pubblico non può sostenere rapporti di lavoro stabilizzati con trattamenti economici inferiori al parametro normativo del TEC. La stabilizzazione agevolata deve quindi essere anche una stabilizzazione coerente con il salario minimo contrattuale di riferimento.
Anche in materia di agevolazioni contributive, la giurisprudenza tende a richiedere il rispetto puntuale dei presupposti previsti dalla legge. Per questo la difesa dell’incentivo non si costruisce solo con la domanda INPS, ma con una documentazione aziendale coerente e conservata.
In sintesi
Il bonus stabilizzazione 2026 riguarda le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 su contratti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026 e di durata non superiore a dodici mesi. Il lavoratore deve avere meno di 35 anni, non essere dirigente e non essere mai stato occupato a tempo indeterminato. L’esonero copre il 100% dei contributi previdenziali datoriali, esclusa INAIL, fino a 500 euro mensili per 24 mesi. Occorrono incremento occupazionale netto, DURC, rispetto del TEC, codice CNEL nei flussi e assenza di licenziamenti ostativi nei sei mesi precedenti e successivi.
Come prepararsi alla richiesta del bonus
Prima di procedere alla trasformazione, l’impresa dovrebbe mappare tutti i contratti a termine potenzialmente agevolabili. Per ciascun lavoratore occorre verificare data di instaurazione, durata complessiva, età, qualifica, assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato e continuità tra contratto a termine e rapporto stabile.
Il secondo controllo riguarda l’azienda. Servono verifica del DURC, calcolo dell’incremento occupazionale netto, controllo dei licenziamenti nei sei mesi precedenti, analisi delle scelte organizzative nei sei mesi successivi, corretta applicazione del CCNL e indicazione del codice CNEL in cedolino, comunicazioni obbligatorie e Uniemens.
Il terzo passaggio è documentale. Dichiarazioni del lavoratore, comunicazioni Unilav o Unisomm, calcolo ULA, cedolini, flussi Uniemens, verifica del TEC e documentazione sui licenziamenti devono essere coerenti.
Per le imprese che intendono stabilizzare contratti a termine tra agosto e dicembre 2026, una verifica preventiva riduce il rischio di revoca e recupero dell’incentivo. Chi vuole controllare la propria posizione prima della trasformazione può richiedere un’analisi interna dedicata, così da arrivare alla domanda INPS con requisiti, calcoli e documentazione già ordinati.