Le imprese di autotrasporto possono presentare entro il 15 settembre 2026 la domanda per il credito d’imposta destinato a compensare l’aumento del costo del gasolio sostenuto da marzo ad agosto.
Il contributo è pari al 70% della maggiore spesa per il gasolio rispetto al prezzo di riferimento del mese di febbraio 2026 rilevato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.
La richiesta deve essere trasmessa attraverso la piattaforma gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attiva dal 1° settembre. Prima dell’invio occorre verificare l’inquadramento dell’impresa, i veicoli utilizzati e la corrispondenza tra fatture, quantità di gasolio e mesi agevolati.
Il credito riconosciuto potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24 entro il 31 dicembre 2026. La finestra è breve: dopo l’invio, eventuali errori nei dati potrebbero compromettere o ritardare l’agevolazione.
Risposta breve
Il credito d’imposta caro petrolio 2026 spetta alle imprese ammesse dalla disciplina dell’autotrasporto merci e del trasporto di persone, compreso il noleggio di autobus con conducente.
L’agevolazione copre il 70% della maggiore spesa sostenuta per il gasolio acquistato nei mesi da marzo ad agosto 2026 rispetto al prezzo di febbraio.
La domanda deve essere presentata entro il 15 settembre 2026 sulla piattaforma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il credito non è tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non è soggetto agli ordinari limiti annuali alle compensazioni.
Chi può richiedere il credito d’imposta
L’articolo 3 del Dl 33/2026 ha introdotto il contributo per mitigare l’impatto dell’aumento del gasolio sulle imprese che esercitano attività di autotrasporto.
Per il trasporto merci, la disposizione richiama le imprese indicate dall’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del Dlgs 504/1995, Testo unico delle accise. Il beneficio riguarda inoltre gli esercenti attività di trasporto di persone e, in base alle successive estensioni, le imprese che svolgono il noleggio di autobus con conducente.
Non basta possedere veicoli alimentati a gasolio. L’impresa deve rientrare nelle categorie individuate dalla normativa, avere una posizione coerente con l’attività dichiarata e utilizzare veicoli che rispettino le caratteristiche richieste dal decreto attuativo.
Prima della domanda vanno quindi controllati la visura camerale, le iscrizioni richieste per l’esercizio dell’attività, i dati della flotta e l’effettiva riferibilità degli acquisti di carburante all’impresa richiedente.
I mesi ammessi: da marzo ad agosto 2026
La disciplina originaria riconosceva il credito per gli acquisti di gasolio effettuati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.
I successivi interventi normativi hanno progressivamente esteso il periodo agevolato a giugno, luglio e agosto. Il perimetro comprende pertanto la maggiore spesa sostenuta nei sei mesi compresi tra marzo e agosto 2026.
Il mese di febbraio costituisce il riferimento per misurare l’incremento del costo. Il contributo non è quindi calcolato applicando il 70% all’intero importo delle fatture, ma esclusivamente alla maggiore spesa determinata secondo i criteri previsti dalla disciplina attuativa.
La corretta individuazione del periodo richiede di esaminare le date e i dati delle fatture. Non è prudente ricostruire l’importo utilizzando soltanto i movimenti bancari o il totale del conto contabile relativo ai carburanti.
Come si determina l’agevolazione
Il credito corrisponde al 70% della differenza tra la spesa ammissibile sostenuta per il gasolio nei mesi agevolati e quella ricostruita utilizzando il prezzo di riferimento di febbraio 2026.
Il calcolo deve essere effettuato sui dati richiesti dalla piattaforma e secondo le indicazioni contenute nel decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 agosto 2026 e nelle relative istruzioni operative.
Occorre distinguere il costo fiscalmente e operativamente rilevante da eventuali componenti non comprese nella misura. Quantità acquistate, prezzo, Iva, periodo di riferimento e veicoli interessati devono essere trattati in modo coerente con il tracciato ministeriale.
Un conteggio fondato sul semplice confronto tra il totale pagato a febbraio e quello pagato nei mesi successivi potrebbe risultare errato. I volumi di carburante possono infatti essere differenti e la maggiore spesa deve essere ricostruita applicando il metodo previsto dal provvedimento.
La documentazione da controllare
La domanda deve essere sostenuta da una ricostruzione analitica degli acquisti di gasolio. Prima della compilazione è necessario raccogliere le fatture relative al periodo da marzo ad agosto 2026 e verificare che siano intestate correttamente all’impresa.
I documenti devono consentire di individuare almeno il fornitore, la data, la quantità di carburante acquistata e l’importo della spesa. In presenza di carte carburante, fatture riepilogative o rifornimenti effettuati presso più operatori, occorre verificare che i dati siano completi e non duplicati.
La contabilità generale, da sola, può non essere sufficiente. Il conto “carburanti” potrebbe comprendere benzina, additivi, lubrificanti, servizi accessori oppure rifornimenti relativi a veicoli non ammessi.
È opportuno confrontare:
- fatture elettroniche ricevute;
- prospetti delle carte carburante;
- quantità di gasolio indicate nei documenti;
- pagamenti effettuati;
- veicoli aziendali utilizzati;
- dati inseriti nel file richiesto dalla piattaforma.
Le incongruenze devono essere risolte prima della trasmissione. Il caricamento di dati non coerenti può determinare scarti, richieste di chiarimenti o riduzioni del credito.
Domanda sulla piattaforma ADM
La richiesta deve essere presentata attraverso la piattaforma dedicata dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’accesso avviene mediante identità digitale, secondo le modalità indicate nel manuale operativo.
La procedura richiede l’inserimento dei dati dell’impresa e il caricamento delle informazioni relative agli acquisti. Prima di iniziare è opportuno scaricare il modello disponibile sul portale e utilizzare esattamente il formato richiesto, senza modificare intestazioni, struttura o tipologia delle celle.
Il termine finale è fissato al 15 settembre 2026. Considerato il tempo necessario per controllare fatture e litri acquistati, è sconsigliabile attendere l’ultimo giorno.
La domanda deve essere salvata e trasmessa definitivamente. Una pratica soltanto compilata, ma non inviata entro il termine, non consente di accedere al credito. Dopo la trasmissione è opportuno conservare ricevuta, protocollo, file caricato e prospetto di calcolo.
Utilizzo del credito entro il 31 dicembre
Il credito riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 entro il 31 dicembre 2026.
La compensazione può iniziare dal decimo giorno successivo alla trasmissione, da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese ammesse e degli importi riconosciuti.
La presentazione della domanda non rende quindi immediatamente disponibile il credito. Prima di inserirlo nel modello F24 occorre verificare l’avvenuta ammissione e la presenza dell’importo utilizzabile.
Utilizzare anticipatamente un credito non ancora riconosciuto espone l’impresa al rischio di una compensazione indebita, con recupero dell’importo, interessi e sanzioni.
Anche il termine del 31 dicembre richiede programmazione. Se l’impresa non dispone di debiti fiscali o contributivi sufficienti, deve valutare in anticipo quali versamenti potranno essere legittimamente compensati entro la scadenza.
Nessun limite ordinario alla compensazione
Al credito d’imposta caro petrolio non si applicano i consueti limiti quantitativi previsti per l’utilizzo dei crediti in compensazione.
In particolare, non opera il limite annuo di due milioni di euro previsto dall’articolo 34 della legge 388/2000. Non trova applicazione neppure il limite di 250.000 euro previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 per i crediti agevolativi indicati nel quadro RU.
L’esclusione da questi limiti non elimina le altre condizioni. Il credito può essere utilizzato soltanto per l’importo effettivamente riconosciuto e dopo il momento stabilito dalla disciplina.
L’impresa deve inoltre conservare la documentazione sulla formazione del beneficio e riconciliare il credito con le compensazioni eseguite.
Il credito non concorre al reddito imponibile
Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e non rileva nella determinazione della base imponibile Irap.
La neutralità fiscale evita che una parte del ristoro venga riassorbita dalla tassazione. Il credito deve comunque essere correttamente rilevato in contabilità e indicato nelle dichiarazioni secondo le istruzioni applicabili.
L’irrilevanza ai fini Ires o Irpef e Irap non significa che il contributo possa essere omesso dalle scritture contabili. Occorre documentare il momento in cui sorge il diritto, l’importo concesso e le successive compensazioni.
Attenzione al cumulo con altri ristori sul carburante
Le imprese di autotrasporto possono beneficiare di ulteriori misure collegate al gasolio, compreso il rimborso delle accise previsto dall’articolo 24-ter del Dlgs 504/1995.
Prima della domanda va verificato il rapporto tra il nuovo credito e gli altri benefici riferiti agli stessi acquisti. Il cumulo non deve determinare un sostegno superiore al costo effettivamente sostenuto né violare le condizioni previste dalla misura.
Il controllo deve essere effettuato sui medesimi litri e sulle stesse fatture, non soltanto sull’importo complessivo degli incentivi ricevuti dall’impresa.
Cosa fare prima dell’invio
La prima verifica riguarda l’ammissibilità dell’impresa e dei veicoli. La seconda consiste nella riconciliazione delle fatture con le quantità di gasolio acquistate nei singoli mesi.
Soltanto dopo è possibile calcolare il credito e compilare il file da caricare. Il controllo finale deve mettere a confronto documenti, contabilità e dati della piattaforma.
Devono essere evitati soprattutto quattro errori: includere carburanti diversi dal gasolio, utilizzare fatture estranee al periodo agevolato, duplicare acquisti già riportati in documenti riepilogativi e indicare consumi riferiti a veicoli non ammessi.
Dopo l’invio bisogna monitorare l’esito della domanda e non utilizzare il credito fino alla sua effettiva disponibilità.
In sintesi
Il credito d’imposta caro petrolio 2026 riconosce alle imprese ammesse del trasporto merci e persone un contributo pari al 70% della maggiore spesa sostenuta per il gasolio da marzo ad agosto rispetto al prezzo di febbraio.
La domanda deve essere presentata sulla piattaforma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 15 settembre 2026. Il credito potrà essere compensato tramite modello F24 entro il 31 dicembre, dopo la comunicazione dell’ammissione.
Il beneficio non è tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non è soggetto agli ordinari limiti alle compensazioni.
Prima di presentare la domanda, conviene verificare fatture, litri, veicoli ammessi e altri ristori già utilizzati. Dopo il 15 settembre, non sarà più possibile accedere al credito.