Dal 1° luglio 2026 il silenzio del lavoratore non produce sempre lo stesso effetto. L’adesione automatica alla previdenza complementare riguarda innanzitutto chi viene assunto per la prima volta nel settore privato da quella data. Per chi ha già avuto rapporti di lavoro occorre invece ricostruire la scelta pregressa sul TFR e verificare se esiste già una posizione di previdenza complementare. Confondere le casistiche può portare a versare il TFR al destinatario sbagliato e a utilizzare codici UniEmens non pertinenti.
Per i datori soggetti al Fondo di Tesoreria INPS, il controllo deve essere svolto all’assunzione e documentato nel fascicolo del dipendente. La sola data del nuovo rapporto non basta: servono la storia lavorativa, l’eventuale iscrizione a un fondo pensione e la destinazione precedentemente impressa al TFR.
1. La prima domanda è se si tratta davvero di prima assunzione
La legge di Bilancio 2026 ha modificato l’articolo 8 del Dlgs 252/2005. Per i dipendenti privati, esclusi i domestici, di prima assunzione dal 1° luglio 2026 opera l’adesione automatica alla previdenza complementare, salvo la scelta esercitata nel termine previsto. Il lavoratore dispone di 60 giorni per confermare l’adesione, individuare una diversa forma pensionistica o destinare il TFR secondo le regole ordinarie.
“Prima assunzione” non significa prima assunzione presso il nuovo datore, ma primo rapporto di lavoro subordinato nel settore privato. Un dipendente che ha lavorato in precedenza non rientra nella casistica per il solo fatto che il rapporto inizi dopo il 30 giugno 2026. È quindi necessario acquisire una dichiarazione attendibile del lavoratore e, quando possibile, la documentazione della precedente scelta.
Per i lavoratori non di prima assunzione esiste una disciplina specifica quando, al momento del nuovo rapporto, è già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare. Se invece il precedente TFR era rimasto nel regime dell’articolo 2120 e non esiste alcun fondo alimentato dal TFR, la nuova adesione automatica non si attiva.
2. I 60 giorni non sono una finestra universale
Il termine di 60 giorni serve a governare la nuova adesione automatica per i lavoratori di prima occupazione dal 1° luglio 2026. Durante questa finestra il datore deve gestire correttamente le quote maturate, tenendo conto che la destinazione finale può essere definita successivamente. La disciplina non può essere estesa per analogia a ogni neoassunto.
Nel caso di un lavoratore già occupato prima del 1° luglio 2026, non iscritto a previdenza complementare e con TFR precedentemente mantenuto in azienda, la scelta pregressa conserva rilievo. Presso un datore soggetto al Fondo di Tesoreria, le quote che non sono destinate alla previdenza complementare seguono le regole di versamento al Fondo INPS. L’azienda deve quindi disporre dell’informazione già in fase di prima elaborazione del cedolino e della denuncia.
Se la dichiarazione del lavoratore arriva tardi, non si può trattare automaticamente il caso come se la scelta fosse maturata entro la procedura dei 60 giorni. Occorre ricostruire il mese di competenza, correggere il flusso e applicare le ordinarie regole di regolarizzazione, valutando gli effetti economici del ritardo.
3. Quando si usa CF05 e quando no
Il messaggio INPS 2325 del 10 luglio 2026 disciplina la regolarizzazione delle quote arretrate di TFR per lavoratori di prima assunzione nel settore privato dal 1° luglio 2026, inizialmente iscritti automaticamente e poi orientati, entro 60 giorni, al mantenimento del TFR. Le quote tra assunzione e scelta definitiva assumono natura di competenze arretrate ai fini dell’imputazione contributiva.
La regolarizzazione senza sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive deve essere effettuata entro il mese successivo al perfezionamento della scelta. In UniEmens si utilizza CF05 nell’elemento dedicato agli arretrati del Fondo di Tesoreria. Se l’esposizione avviene oltre tale termine, l’INPS indica CF02 e la valorizzazione di CF11 per le somme dovute a titolo di maggiorazione.
CF05 non è un codice generale per ogni informazione tardiva sul TFR. Se il lavoratore non è di prima assunzione e la sua precedente opzione era già il mantenimento del TFR, non c’è una scelta nuova perfezionata nella finestra dei 60 giorni. L’eventuale correzione deve quindi essere gestita come regolarizzazione della denuncia originaria, con verifica della causale appropriata e delle maggiorazioni.
4. Il ruolo del Fondo Tesoreria e la verifica dimensionale
Il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto è finanziato dai datori tenuti al versamento delle quote di TFR non destinate alla previdenza complementare. Il perimetro dimensionale e le regole di individuazione della soglia richiedono attenzione, soprattutto in presenza di operazioni societarie, variazioni occupazionali o posizioni contributive articolate.
La destinazione al Fondo non cambia la natura del TFR nei confronti del lavoratore, ma modifica il circuito finanziario e dichiarativo. Per questo il datore deve raccordare scelta del dipendente, elaborazione paghe, UniEmens e contabilità. Un’omissione non è soltanto un’anomalia formale: può generare un debito verso l’INPS e una disallineata rappresentazione dei fondi aziendali.
5. Procedura interna per evitare errori nei primi cedolini
| Verifica | Domanda operativa | Esito da documentare |
|---|---|---|
| Storia lavorativa | È il primo rapporto subordinato privato dal 1° luglio 2026? | Prima assunzione sì/no |
| Previdenza complementare | Esiste già una posizione alimentata dal TFR? | Fondo e data di adesione |
| Scelta pregressa | Il TFR era rimasto nel regime dell’articolo 2120? | Dichiarazione e documenti |
| Datore | È soggetto al Fondo Tesoreria? | Regola di versamento applicata |
| Tempistica | La scelta o informazione è arrivata dopo la denuncia? | Rettifica, codice e maggiorazioni |
La procedura dovrebbe impedire la chiusura della prima busta paga senza una classificazione provvisoria motivata e una scadenza di follow-up. Se manca la documentazione, l’azienda deve sollecitarla e conservare la traccia delle richieste. È opportuno distinguere nel gestionale almeno tre stati: prima assunzione dal 1° luglio 2026; lavoratore già iscritto a fondo; lavoratore non di prima assunzione senza fondo alimentato dal TFR.
In sintesi
Il nuovo regime non sostituisce l’analisi individuale con un’unica regola automatica. La data del 1° luglio 2026, la prima occupazione, la scelta pregressa e l’eventuale iscrizione a previdenza complementare determinano percorsi diversi. Il controllo corretto all’assunzione evita recuperi contributivi, maggiorazioni e destinazioni incoerenti del TFR. Lo Studio supporta le imprese nella ricostruzione delle scelte sul TFR e nel coordinamento tra documentazione del dipendente, paghe, UniEmens e contabilità.