Credito d’imposta pubblicità 2026: requisiti, investimenti ammessi e procedure

Il credito d’imposta pubblicità 2026 si inserisce nel sistema degli incentivi rivolti al sostegno dell’editoria, confermando l’impianto delineato dall’articolo 57-bis del D.L. 50/2017 e dal DPCM 90/2018. Il meccanismo resta di natura incrementale, come ribadito dalle circolari e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che negli anni successivi hanno definito criteri e modalità applicative, inclusi gli ultimi chiarimenti forniti nel triennio 2022-2024.
L’agevolazione opera in regime de minimis, secondo il Regolamento UE n. 1407/2013 e le modifiche introdotte dal Regolamento UE 2023/2831, applicabile dal 2024. La disciplina mantiene una struttura costante: un bonus di natura fiscale, utilizzabile esclusivamente in compensazione e attribuito sulla base dell’incremento effettuato nel confronto annuale sugli stessi mezzi di comunicazione.

Soggetti ammessi e criteri di accesso

La misura si rivolge a imprese di qualsiasi dimensione, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. Restano esclusi i soggetti costituiti nel corso del 2026 e coloro che non abbiano effettuato investimenti pubblicitari nel 2025. Questo principio è stato oggetto di interpretazioni costanti nelle FAQ del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria e nelle risposte rese in passato dall’Agenzia delle Entrate, che hanno confermato l’impossibilità di definire incrementale un investimento effettuato senza uno storico comparabile.
L’agevolazione è trasversale rispetto ai codici ATECO: dalle attività agricole a quelle manifatturiere, dal commercio ai servizi professionali, dal comparto culturale ai settori sportivi. Il legislatore non delimita ambiti merceologici, ma concentra la selezione sull’effettività dell’incremento e sulla natura del mezzo pubblicitario utilizzato.

Tipologie di investimenti ammissibili nel 2026

Sono considerate ammissibili le spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari o inserzioni su quotidiani e periodici, sia in edizione cartacea sia digitale. Le testate devono essere registrate presso il Tribunale o iscritte al ROC e dotate di direttore responsabile. La pubblicità presente sui siti delle agenzie di stampa rientra tra le spese agevolabili, purché il portale sia registrato come testata giornalistica.
La normativa esclude in modo esplicito una serie di forme di comunicazione commerciale: volantini, materiali promozionali distribuiti al pubblico, cartellonistica fisica, grafiche su veicoli aziendali, banner su portali non riconosciuti come testate, costi accessori e di intermediazione. Rimane determinante l’identificazione del servizio come pubblicazione su giornale o periodico nel rispetto delle regole di registrazione.
Ai fini della competenza, è rilevante la data di ultimazione della prestazione e non quella della fattura o del pagamento. Questo criterio è stato costantemente ribadito sia nelle precedenti edizioni del bonus sia nei chiarimenti forniti tra il 2020 e il 2024, evitando interpretazioni difformi da parte dei contribuenti.

Determinazione del credito e criteri di ripartizione

Il credito è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. L’aumento richiesto deve essere almeno pari all’1% rispetto alla spesa sostenuta nel 2025 sugli stessi mezzi. La percentuale non varia in base alla dimensione aziendale e non sono previste maggiorazioni per singole categorie di operatori.
Qualora il Fondo disponibile non risulti sufficiente a soddisfare tutte le richieste, si applica la ripartizione proporzionale. Questo meccanismo, già visto negli esercizi precedenti e confermato dai provvedimenti annuali dell’Agenzia delle Entrate, consente di distribuire le risorse mantenendo l’ordine cronologico e i criteri previsti dalla normativa.
L’utilizzo del credito avviene tramite modello F24, esclusivamente in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di riconoscimento dell’agevolazione. Non è prevista la possibilità di cessione del credito.

Procedura e scadenze del 2026

La procedura di accesso mantiene la duplice scansione temporale già nota agli operatori.
La prima fase riguarda la Comunicazione per l’accesso al credito, da trasmettere dal 1° al 31 marzo 2026. La comunicazione assume valore di prenotazione: consente al Dipartimento di stimare l’assorbimento delle risorse e di predisporre la successiva fase istruttoria. All’interno del modello vanno indicati sia gli investimenti effettuati nel 2025 sia quelli effettuati o programmati per il 2026.
La seconda fase riguarda la Dichiarazione sostitutiva sugli investimenti effettuati, da presentare dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027. La dichiarazione deve confermare gli importi indicati in fase di prenotazione e deve essere accompagnata da un’attestazione rilasciata da professionisti abilitati al visto di conformità o da revisori legali dei conti. Il requisito dell’attestazione, introdotto dal DPCM 90/2018, è stato confermato negli anni successivi come elemento imprescindibile.
Entrambe le comunicazioni devono essere presentate telematicamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate. La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva comporta l’inefficacia della prenotazione presentata a marzo.

Regime de minimis e divieti di cumulo

Il credito opera nel perimetro del regime de minimis, per cui occorre verificare il plafond triennale disponibile. Le imprese che si avvicinano ai limiti previsti dal Regolamento UE devono monitorare attentamente l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti, così da evitare il rigetto della domanda.
Il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni, nazionali o regionali, relative agli stessi costi. Questo divieto trova coerenza nelle precedenti interpretazioni fornite dal Dipartimento e rappresenta una delle condizioni strutturali della misura.

Verifiche preliminari e attività consigliate

Un controllo anticipato dei requisiti della testata, la conservazione delle conferme di pubblicazione, la distinzione dei costi accessori non ammissibili e la verifica della competenza contabile rappresentano attività utili per evitare contestazioni. All’interno del tuo studio puoi predisporre un modello di monitoraggio annuale degli investimenti pubblicitari, includendo la proiezione dell’incremento minimo richiesto.
Se vuoi, posso generare per te un modello operativo in formato testo da utilizzare con i tuoi clienti per raccogliere i dati utili alla comunicazione di marzo e alla dichiarazione sostitutiva di gennaio.

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Tiziano Beneggi

February 9, 2026

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