Import‑export, per i modelli 231 scatta la corsa contro il tempo

Dal 24 gennaio 2026 entrano in vigore, con effetto immediato, nuove e severe fattispecie di reato e profili di responsabilità amministrativa per le imprese che operano nell’import‑export sottoposto a restrizioni dell’Unione europea. Il decreto legislativo 211/2025, che attua la direttiva (UE) 2024/1226, introduce nel Codice penale disposizioni dedicate ai delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Ue e aggiorna il Dlgs 231/2001 estendendo l’elenco dei reati presupposto di responsabilità delle società. La portata delle novità impone alle imprese una revisione urgente dei controlli interni e dei modelli 231 per adeguare la compliance alle nuove soglie di rischio.

Nuovi reati nel Codice penale: cosa cambia per l’import‑export

Al centro della riforma è l’inserimento, nel Codice penale, del Capo I‑bis – “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”. In particolare, l’articolo 275‑bis punisce con reato penale chiunque, consapevolmente, importa, esporta, commercia, vende o trasferisce beni in violazione dei divieti o delle restrizioni imposti da misure dell’Unione europea.

Sanzioni penali dirette

La norma prevede:

  • Reclusione da 2 a 6 anni;

  • Multa fino a 250.000 euro.

La punibilità si estende anche ai tentativi di elusione delle misure restrittive, inclusi l’uso di dichiarazioni doganali false o documenti falsificati per celare l’identità del titolare effettivo o la destinazione commerciale dei beni.

È introdotta una franchigia penale di 10.000 euro: per violazioni di entità minore le condotte restano di natura amministrativa con sanzioni da 15.000 a 90.000 euro. Tuttavia, la franchigia non si applica per i prodotti militari o i beni a duplice uso (“dual use”), per i quali la rilevanza penale è automatica.

Responsabilità per colpa grave su beni “dual use”

L’articolo 275‑quinquies del Codice penale introduce la punibilità per colpa grave: anche in assenza di dolo, un operatore economico può essere condannato alla reclusione (da 6 mesi a 3 anni) se ha gestito con negligenza grave le procedure di controllo relative a beni militari o a duplice uso elencati nel regolamento Ue 2021/821 senza l’adeguato screening.

Questa previsione segna un’evoluzione significativa: non è più sufficiente evitare comportamenti intenzionalmente vietati; occorre anche adottare strumenti di due diligence e compliance proattivi in grado di prevenire rischi legati a catene di fornitura sensibili.

Impatti sui modelli 231: rischio pecuniario sul fatturato

Parallelamente all’ampliamento delle fattispecie di reato, il decreto 211/2025 introduce nel Dlgs 231/2001 il nuovo reato presupposto con l’articolo 25‑octies.2, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti alle violazioni delle misure restrittive Ue.

Sanzioni amministrative e interdittive

La responsabilità amministrativa dell’ente può comportare sanzioni pecuniarie determinate in percentuale sul fatturato globale annuo, con una forbice che va dall’1% al 5%. Si tratta di un salto di scala rispetto al vecchio sistema delle quote fisse: il rischio economico per un’impresa coinvolta in una violazione è ora direttamente correlato alla sua dimensione e al volume d’affari.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, sono previste sanzioni interdittive della durata massima di 6 anni, tra cui:

  • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;

  • la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni rilevanti per l’attività;

  • l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi pubblici.

Cosa devono fare le imprese: aggiornamento dei modelli 231 e controlli interni

La portata del nuovo quadro sanzionatorio impone alle imprese di procedere senza indugio all’aggiornamento della parte speciale dei propri modelli 231. Le principali attività da attivare includono:

  1. Risk assessment mirato: identificare i rischi specifici legati alle misure restrittive Ue (sanzioni, controlli doganali, beni sensibili, dual use);

  2. Revisione delle procedure operative: aggiornare politiche, istruzioni e protocolli per assicurare che le operazioni di import/export siano conformi a tutte le restrizioni comunitarie;

  3. Screening delle controparti commerciali: implementare tool di verifica per soggetti, Paesi e transazioni rischiose;

  4. Formazione e compliance: predisporre piani formativi per il personale coinvolto in catene logistiche, vendite internazionali e gestione doganale;

  5. Audit periodico: prevedere verifiche interne per monitorare l’efficacia delle misure di controllo.

Solo attraverso un approccio integrato di gap analysis e revisione sistematica delle procedure aziendali sarà possibile mitigare l’esposizione penale e amministrativa.

Il decreto legislativo 211/2025 rappresenta un punto di svolta per la compliance doganale e commerciale in Italia. Per gli operatori internazionali, la conformità alle sanzioni e restrizioni dell’Unione europea non è più un capitolo residuale della gestione d’impresa, ma una componente strategica del sistema di controlli interni e di governance 231. Il mancato adeguamento può determinare conseguenze penali dirette, sanzioni pecuniarie rilevanti e interdittive che mettono a rischio la continuità operativa.

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Tiziano Beneggi

January 17, 2026

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