{"id":15118,"date":"2013-09-03T20:50:00","date_gmt":"2013-09-03T18:50:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.beneggiassociati.com\/2013\/09\/03\/decreto-lavoro\/"},"modified":"2013-09-03T20:50:00","modified_gmt":"2013-09-03T18:50:00","slug":"decreto-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/decreto-lavoro\/","title":{"rendered":"Decreto Lavoro"},"content":{"rendered":"<p>E\u0300 stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale il c.d.Decreto Lavoro.<br \/>\nIncentivi a favore dei giovani &#8211; e\u0300 stato previsto un incentivo per le assunzioni di lavoratori di eta\u0300 compresa tra i 18 e i 29 anni che ricadono anche in una sola delle seguenti condizioni:<br \/>\na. privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;<br \/>\nb. privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;<br \/>\nc. vivano da soli con una o piu\u0300 persone a carico.<br \/>\nGli incentivi riguardano:<br \/>\n1. coloro i quali intendono assumere un lavoratore a tempo indeterminato: l\u2019incentivo sara\u0300 di 1\/3 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per la durata di 18 mesi;<br \/>\n2. coloro i quali intendono trasformare un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato: l\u2019incentivo sara\u0300 di 1\/3 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per la durata di 12 mesi; in questo caso, alla trasformazione deve corrispondere un&#8217;ulteriore assunzione di lavoratore.<br \/>\nL\u2019incentivo mensile, che non potra\u0300 essere superiore a \u20ac 650,00, verra\u0300 corrisposto, al datore di lavoro, mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento (viene fatta salva la diversa regola vigente per il versamento dei contributi in agricoltura).<br \/>\nL\u2019assunzione, per ricevere l\u2019incentivo statale, deve comportare un incremento occupazionale netto e deve essere effettuata dal 29 giugno 2013 (e comunque a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione dei fondi stanziati) al 30 giugno 2015. Detto incremento occupazionale viene calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori, rilevato in ciascun mese, e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti l\u2019assunzione. I dipendenti con contratto a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l\u2019orario normale di lavoro. Il legislatore ha, inoltre, previsto che il calcolo relativo all\u2019incremento della base occupazionale debba essere fatto al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa\u0300 controllate o collegate o facenti capo \u2013 anche per interposta persona \u2013 allo stesso soggetto.<br \/>\nLinee guida sulla Formazione nell\u2019Apprendistato &#8211; Entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni dovra\u0300 provvedere ad adottare le linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 da microimprese, piccole e medie imprese. Fino al 31 dicembre 2015 i tirocini formativi e di orientamento &#8211; anche presso le Pubbliche Amministrazioni &#8211; nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dove non e\u0300 stata adottata la relativa disciplina, saranno adottabili con le disposizioni contenute nell\u2019art.18 della L. n.196\/97 e Decreto Interministeriale n.142\/98. In considerazione di cio\u0300, anche la durata massima dei tirocini sara\u0300 rimodulata in base alle previsioni dell\u2019art.7 del Decreto Interministeriale:<br \/>\na. non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;<br \/>\nb. non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilita\u0300;<br \/>\nc. non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attivita\u0300 formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;<br \/>\nd. non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonche\u0301 di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;<br \/>\ne. non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del co.1 dell&#8217;art.4 della legge 8 novembre 1991, n.381, con l&#8217;esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);<br \/>\nf. non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.<br \/>\nInfine, le Pubbliche Amministrazioni che utilizzano questo istituto dovranno prevedere il pagamento di un\u2019indennita\u0300 per i tirocinanti. A tal scopo viene istituito, presso il Ministero del Lavoro, un apposito fondo (2 milioni l\u2019anno per gli anni 2013-2014-2015).<br \/>\nCompito della norma e\u0300 quello di rafforzare le prospettive di formazione e di occupazione dei giovani con meno di 29 anni di eta\u0300, attraverso il rilancio anche dell\u2019istituto del tirocinio formativo e di orientamento.<br \/>\nIncentivi per l\u2019occupazione nelle Regioni del Mezzogiorno &#8211; Nelle regioni del Mezzogiorno vengono previsti ulteriori incentivi nei limiti di spesa di 108 milioni di euro per l&#8217;anno 2013, 108 milioni di euro per l&#8217;anno 2014 e 112 milioni di euro per l&#8217;anno 2015 per le seguenti finalita\u0300:<br \/>\n&#8211; favorire l\u2019autoimpiego e l\u2019autoimprenditorialita\u0300 (80 milioni di euro);<br \/>\n&#8211; favorire la promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da persone di categorie svantaggiate per l\u2019infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici (80 milioni di euro);<br \/>\n&#8211; consentire di svolgere tirocini formativi in favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attivita\u0300 di formazione (NEET), di eta\u0300 compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e\/o domiciliati nelle regioni del Mezzogiorno (168 milioni di euro).<br \/>\nCarta acquisti &#8211; Viene avviato il \u201cProgramma per l\u2019inclusione sociale\u201d al fine di mitigare il gap reddituale tra le Regioni del Nord e quelle del Meridione con l\u2019estensione della sperimentazione della c.d. carta acquisti prevista dall&#8217;art.60 del D.L. n.5\/125, presso quei territori delle Regioni del Mezzogiorno che non ne siano gia\u0300 coperti.<br \/>\nGaranzia per i Giovani -Viene istituita, presso il Ministero del Lavoro, un\u2019apposita Struttura di missione che operera\u0300 in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale delle competenze in materia di servizi per l\u2019impiego.<br \/>\nIstruzione e formazione professionale -Viene estesa ai primi 3 anni di scuola degli istituti professionali la possibilita\u0300 di utilizzare fino al 25% dell\u2019orario annuale delle lezioni per sviluppare, tra gli studenti, argomenti connessi alle specifiche necessita\u0300 di settori del mercato del lavoro.<br \/>\nContratto a tempo determinato &#8211; Cambiano, parzialmente, i presupposti per l\u2019utilizzo del contratto a tempo determinato privo di causale per una durata massima di 12 mesi:<br \/>\na. nell&#8217;ipotesi in cui si tratti di primo rapporto a tempo determinato concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell&#8217;ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato;<br \/>\nb. in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu\u0300 rappresentative sul piano nazionale. Anche il contratto acausale, cosi\u0300 come il contratto a tempo determinato motivato, sara\u0300 prorogabile nel limite della durata massima (12 mesi); Al contratto acausale si potra\u0300 applicare la c.d. prosecuzione di fatto, che e\u0300 quel periodo ulteriore di 30 o 50 giorni (a seconda che il contratto sia stato di massimo 6 mesi o superiore) che puo\u0300 essere concordato tra le parti alla scadenza formale del contratto. Sempre in materia di \u201cprosecuzione di fatto\u201d, viene meno la comunicazione obbligatoria al Centro per l\u2019Impiego introdotta dalla L. n.92\/12.<br \/>\nGli intervalli tra un contratto a tempo determinato e il successivo sono ridotti e tornano ad essere pari a 10 o 20 giorni (a seconda della durata del primo contratto). Inoltre, gli intervalli non si applicano nei seguenti casi:<br \/>\n&#8211; nel caso si tratti di lavoro stagionale;<br \/>\n&#8211; in tutte le ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.<br \/>\nViene sancita l\u2019esclusione dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della L. n.223\/91 (per i lavoratori in mobilita\u0300) dai limiti del D.Lgs. n.368\/01.<br \/>\nInfine, i limiti numerici dei rapporti a tempo determinato che un\u2019azienda puo\u0300 effettuare, e che vengono previsti dai contratti collettivi, si estendono anche ai rapporti a termine privi di causale.<br \/>\nContratto di lavoro intermittente &#8211; I lavoratori a \u201cchiamata\u201d potranno essere utilizzati, per prestazioni di lavoro intermittente, per massimo 400 giornate nell\u2019arco di 3 anni solari; superato questo limite, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.<br \/>\nTale disposizione si applica alle prestazioni lavorative successive all&#8217;entrata in vigore del decreto.<br \/>\nAl datore di lavoro che non comunica lo svolgimento di prestazioni di lavoro intermittente non viene applicata la sanzione introdotta dalla Riforma Fornero (da \u20ac 400,00 a \u20ac 2.400,00), qualora risulti la volonta\u0300 di non nascondere la prestazione stessa.<br \/>\nIl periodo transitorio per i contratti di lavoro intermittente in essere alla data di entrata in vigore della Riforma del Lavoro, che non rispettano le nuove disposizioni di legge, infine, cesseranno di produrre effetti dal 1\u00b0 gennaio 2014 e non, come il legislatore della stessa Riforma aveva previsto, il 18 luglio 2013.<br \/>\nCo.co.pro. &#8211; La modifica del Decreto Lavoro ha riguardato il fatto che tra i due elementi (esecutivi \u2013 ripetitivi) ci debba essere una congiunzione e cioe\u0300 l\u2019esecutivita\u0300 deve essere evidenziata contestualmente alla ripetitivita\u0300 dell\u2019evento.<br \/>\nLavoro occasionale accessorio &#8211; Il legislatore ha espunto, dall\u2019articolo di riferimento di questa tipologia contrattuale, la natura meramente occasionale del rapporto.<br \/>\nIn considerazione di cio\u0300, quale unico parametro di riferimento per tali prestazioni rimane il limite di \u20ac 5.000,00 complessivi, riferiti al lavoratore per la totalita\u0300 dei committenti e per anno solare. Per soggetti svantaggiati, quali disabili, detenuti, tossicodipendenti o beneficiari di ammortizzatori sociali, le Pubbliche Amministrazioni potranno provvedere ad utilizzarli con questa tipologia contrattuale. Viene lasciato al Ministero del Lavoro stabilire specifiche condizioni di utilizzo, modalita\u0300 ed importi dei buoni orari (voucher).<br \/>\nConciliazione obbligatoria in caso di licenziamento per GMO &#8211; Il legislatore precisa che la procedura obbligatoria di conciliazione, prevista dalla Riforma Fornero e che deve essere effettuata prima di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non dovra\u0300 essere applicata nei seguenti casi:<br \/>\nlicenziamento per superamento del periodo di comporto<br \/>\nlicenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuita\u0300 occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu\u0300 rappresentative sul piano nazionale;<br \/>\ninterruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attivita\u0300 e chiusura del cantiere.<br \/>\nIncentivo per coloro i quali assumono percettori di ASpI &#8211; \u00c8 prevista la concessione di un contributo per l\u2019assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di lavoratori disoccupati che fruiscono dell\u2019ASpI. L\u2019incentivo sara\u0300 pari al 50% dell\u2019indennita\u0300 mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto disoccupato. L\u2019incentivo non spettera\u0300 per quei lavoratori riassunti dopo il licenziamento che siano nell\u2019arco temporale dei sei mesi per l\u2019esercizio del diritto di precedenza o, qualora il nuovo datore di lavoro, pur appartenendo ad altro settore, sia in rapporto di collegamento o controllo con l\u2019impresa che ha operato il recesso, o, infine, l\u2019assetto proprietario sia sostanzialmente coincidente.<br \/>\nFondi di solidarieta\u0300 &#8211; Il termine assegnato alle parti sociali per stipulare accordi collettivi finalizzati a costituire fondi bilaterali nei settori non coperti dalla normativa sulle integrazioni salariali, con la finalita\u0300 di assicurare una tutela ai lavoratori in costanza di rapporto di lavoro per riduzione sospensione dell\u2019attivita\u0300 lavorativa per ipotesi nelle quali la normativa prevede il ricorso alla Cigo o alla Cigs, slitta dal 18 luglio 2013 al 31 ottobre 2013.<br \/>\nDimissioni in bianco &#8211; Vengono estese le tutele per il contrasto delle c.d. dimissioni in bianco anche ai collaboratori a progetto e ai lavoratori con contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, che dovranno provvedere a convalidare le proprie dimissioni, o le risoluzioni consensuali, attraverso le procedure previste dall\u2019art.4, commi dal 16 al 23, della L. n.92\/12.<br \/>\nStato di disoccupazione &#8211; I disoccupati potranno svolgere la propria attivita\u0300 lavorativa in forma subordinata od autonoma purche\u0301 cio\u0300 non comporti il superamento di alcuni limiti che sono pari a \u20ac 8.000,00 lordi in caso di lavoro subordinato e \u20ac 4.800,00 lordi se la prestazione e\u0300 di natura autonoma.<br \/>\nBanca dati politiche attive e passive &#8211; Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva e passiva di tutti gli organismi centrali e territoriali, viene istituita, presso il Ministero Lavoro, la Banca dati delle politiche attive e passive. Questa banca dati dovra\u0300 raccogliere le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunita\u0300 di impiego.<br \/>\nResponsabilita\u0300 solidale negli appalti &#8211; Le disposizioni previste in materia di obbligazione in solido del committente con l\u2019appaltatore e l\u2019eventuale subappaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell&#8217;appalto, per quanto riguarda i trattamenti retributivi dei lavoratori di questi ultimi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto) nonche\u0301 i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, vengono allargate anche ai lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Viceversa, il legislatore chiarisce che la disposizione non trova applicazione in caso di contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche amministrazioni. Ultima precisazione, in materia di applicazione dell\u2019art.29 del D.Lgs. n.276\/03, riguarda l\u2019intervento del contratto collettivo che potra\u0300 avere effetto sui trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell\u2019appalto ma non in relazione ai contributi previdenziali ed assicurativi. Si ricorda che l\u2019art.50 del D.L. n.69\/13, e\u0300 intervenuto su alcuni commi dell\u2019art.35 della L. n.248\/06, eliminando la responsabilita\u0300 solidale del committente limitatamente all\u2019Iva e lasciando inalterata quella tra appaltatore e subappaltatore con riferimento alle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente.<br \/>\nSanzioni in materia di igiene, salute e sicurezza &#8211; A decorrere dal 1\u00b0 luglio 2013 tutte le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. n.81\/08), nonche\u0301 da altre norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, sono state rivalutate del 9,6%.<br \/>\nContratti di prossimita\u0300 &#8211; La validita\u0300 dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale e\u0300 subordinata al loro deposito presso la DTL competente.<br \/>\nSemplificazione delle comunicazioni &#8211; La pluriefficacia della comunicazione obbligatoria al Centro per l\u2019impiego dell\u2019assunzione, cessazione, trasformazione e proroga e\u0300 valida ai fini dell\u2019assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni del lavoro, dell\u2019Inps, dell\u2019Inail o di altre forme previdenziali. Inoltre, la comunicazione e\u0300 valida anche nei confronti della Prefettura \u2013 Ufficio territoriale del Governo e delle Province.<br \/>\nFlussi extracomunitari &#8211; Il datore di lavoro italiano o straniero, regolarmente soggiornante in Italia, prima di instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all&#8217;estero, deve verificare, presso il Centro per l\u2019Impiego competente per territorio, l\u2019indisponibilita\u0300 di un lavoratore presente sul territorio nazionale.<br \/>\nEmersione dei cittadini non comunitari irregolari \u2013 Il legislatore modifica alcune norme inserite nel D.Lgs. n.109\/12, che ha previsto, lo scorso anno, una sanatoria di lavoratori extracomunitari clandestini presenti sul territorio italiano.Viene previsto che nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia stata rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, sempreche\u0301 vi sia stato effettivamente un rapporto di lavoro tra le parti, al lavoratore viene rilasciato, comunque, un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Per quanto riguarda i procedimenti penali e amministrativi a carico del lavoratore, questi vengono archiviati. Nel caso in cui vi sia stata una cessazione del rapporto di lavoro, nelle more dell\u2019emersione, la procedura si considera conclusa ed al lavoratore viene rilasciato il permesso di attesa occupazione, ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Anche in questo caso, i procedimenti penali e amministrativi a carico del lavoratore saranno archiviati.<br \/>\nSocieta\u0300 semplificate a responsabilita\u0300 limitata -Viene eliminato il limite di 35 anni di eta\u0300 per costituire le societa\u0300 semplificate a responsabilita\u0300 limitata, con rilevanti vantaggi economici rispetto alle precedenti societa\u0300 a capitale ridotto, che vengono pertanto eliminate.<br \/>\nStart up innovative &#8211; Sono state modificate alcune norme specifiche contenute nell\u2019art.25, co.2, della L. n.221\/12, finalizzate a rendere piu\u0300 agevole lo sviluppo delle c.d. start-up innovative.<br \/>\nCalcolo del reddito per la pensione di inabilita\u0300 &#8211; Il limite di reddito ai fini del diritto alla pensione di inabilita\u0300 a favore dei mutilati e degli invalidi civili, deve essere calcolato con un unico riferimento che e\u0300 quello del reddito valido ai fini dell\u2019Irpef. Vanno, di conseguenza, esclusi i redditi percepiti da altri componenti il nucleo familiare del soggetto interessato.<br \/>\nIva &#8211; Slitta al 1\u00b0 ottobre 2013, l\u2019aumento dell&#8217;aliquota dell&#8217;imposta sul valore aggiunto (Iva) dal 21 al 22%.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>E\u0300 stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale il c.d.Decreto Lavoro. Incentivi a favore dei giovani &#8211; e\u0300 stato previsto un incentivo per le assunzioni di lavoratori di eta\u0300 compresa tra i 18 e i 29 anni che ricadono anche in una sola delle seguenti condizioni: a. privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; b. 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