{"id":15141,"date":"2013-10-28T07:20:00","date_gmt":"2013-10-28T06:20:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.beneggiassociati.com\/2013\/10\/28\/agevolazioni-per-piccole-e-medie-imprese-novita\/"},"modified":"2013-10-28T07:20:00","modified_gmt":"2013-10-28T06:20:00","slug":"agevolazioni-per-piccole-e-medie-imprese-novita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/agevolazioni-per-piccole-e-medie-imprese-novita\/","title":{"rendered":"Agevolazioni per piccole e medie imprese: novit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p>Gli ultimi decreti varati dal Governo contengono alcune importanti misure agevolative per le piccole e medie imprese.<br \/>\nFONDO di GARANZIA per PMI &#8211; La prima norma che merita di essere citata \u00e8 contenuta nel cd. decreto \u00abdel fare\u00bb (D.L. 69\/2013) e dispone il potenziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Si tratta di un Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa con l\u2019intento di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Con le modifiche apportate, si assiste ad una estensione della copertura del Fondo:<br \/>\n\u2022alle operazioni a favore di imprese ubicate in aree di crisi industriale complesse;<br \/>\n\u2022 alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale del Fondo riservata alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci;<br \/>\n\u2022 ai professionisti iscritti agli ordini professionali;<br \/>\n\u2022 ai professionisti non regolamentati.<br \/>\nCon le nuove norme si vuole assicurare un pi\u00f9 ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilit\u00e0 di garantire operazioni finanziarie gi\u00e0 deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutivit\u00e0, all\u2019acquisizione della garanzia da parte del Fondo. Il tutto sar\u00e0 disciplinato da un apposito D.M. di prossima emanazione. Infine, viene anche previsto che una quota non inferiore al 50% (e non pi\u00f9 al vigente 80%) delle disponibilit\u00e0 finanziarie del Fondo sia riservata ad interventi non superiori ad euro 500.000 d\u2019importo massimo garantito per singola impresa.<br \/>\nACQUISTO di IMPIANTI e MACCHINARI &#8211; E\u2019 una misura rivolta alle Pmi al fine di accrescere la competitivit\u00e0 dei crediti al sistema produttivo. Si tratta di finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali d\u2019impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonch\u00e9 per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali; possono usufruire dell\u2019agevolazione anche le piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca. I finanziamenti sono concessi, entro il 31.12.2016, dalle banche convenzionate e dagli intermediari finanziari autorizzati all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di leasing finanziario, purch\u00e9 garantiti da banche, con un plafond, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti Spa, per un importo massimo di euro 2,5 miliardi incrementabili sulla base delle risorse che si renderanno disponibili. I finanziamenti hanno durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore ad euro 2 milioni per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in pi\u00f9 iniziative di acquisto. Essi possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili individuati da un apposito D.M. Alle imprese beneficiarie il Ministero dello Sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui sopra, nella misura massima e con le modalit\u00e0 stabilite con un decreto attuativo di prossima emanazione. Inoltre viene disposto che la concessione dei finanziamenti pu\u00f2 essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura massima dell\u201980% dell\u2019ammontare del finanziamento.<br \/>\nCONTRATTI di SVILUPPO &#8211; Con un apposito decreto attuativo, si proceder\u00e0 al rifinanziamento dei contratti di sviluppo. Vengono attribuite risorse pari ad euro 150 milioni per il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle fonti finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del decreto, non possono essere destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni. I programmi di cui sopra sono agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili. \u00c8 previsto, infine, che le somme che non saranno impegnate entro il 30.6.2014 ritorneranno nella disponibilit\u00e0 del Fondo per la crescita sostenibile.<br \/>\nIMPRESE MISTE in PAESI in VIA di SVILUPPO &#8211; Alle imprese italiane viene data la possibilit\u00e0 di ottenere crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Tuttavia, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida Ocse sulla responsabilit\u00e0 sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7_TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6.4.2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani. Possono altres\u00ec essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinch\u00e9 finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (Pvs) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal Cipe che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo di rotazione pu\u00f2 essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste.<br \/>\nZONE a BUROCRAZIA ZERO &#8211; Viene estesa la possibilit\u00e0 di stipulare convenzioni per istituire \u00abzone a burocrazia zero\u00bb. Infatti, ora la possibilit\u00e0 di individuare \u00abzone a burocrazia zero\u00bb, non soggette a vincolo paesaggistico &#8211; territoriale o del patrimonio storico-artistico, \u00e8 estesa a tutto il territorio nazionale. Con apposite convenzioni saranno attivati percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi, per l\u2019avvio e l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 delle imprese sul territorio. I soggetti sperimentatori individueranno e renderanno pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni \u00e8 sostituito da una mera comunicazione dell\u2019interessato. Le attivit\u00e0 di sperimentazione potranno essere limitate solo per motivi di tutela di interesse generale, espressamente elencati dalla norma.<br \/>\nS.R.L. SEMPLIFICATE e START-UP INNOVATIVE &#8211; Il cd. decreto \u00ablavoro\u00bb, oltre a contenere alcune importanti norme per il rilancio del mercato del lavoro, ha ritoccato la disciplina sulle cd. \u00abS.r.l. semplificate\u00bb e sulle cd. \u00abstart-up innovative\u00bb.<br \/>\nCon le modifiche apportate, le S.r.l. semplificate vengono aperte a tutti; scompare il limite di 35 anni di et\u00e0 per costituire le societ\u00e0 semplificate a responsabilit\u00e0 limitata, con rilevanti vantaggi economici rispetto alle precedenti societ\u00e0 a capitale ridotto. Queste ultime scompaiono e quelle esistenti diventano, automaticamente, S.r.l. semplificate; inoltre, viene previsto che le clausole del modello standard tipizzato siano inderogabili e che il versamento dei conferimenti sia effettuato non pi\u00f9 presso una banca  ma all\u2019organo amministrativo nominato nell\u2019atto costitutivo; \u00e8 stato integrato l\u2019art. 2463 c.c., relativo alla costituzione della S.r.l. prevedendo che l\u2019ammontare del capitale possa essere determinato in misura inferiore a euro 10.000, pari almeno a 1 euro: in tal caso, i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui \u00e8 affidata l\u2019amministrazione.<br \/>\nLe start-up innovative, invece, sono societ\u00e0 di capitali, anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europae, fiscalmente residenti in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiedono determinati requisiti previsti dalla legge e, in quanto tali, usufruiscono di una serie di agevolazioni societarie, fiscali e gius-lavoristiche.<br \/>\nCon il D.L. 76\/2013 si interviene sulla disciplina che ha introdotto tali forme societarie:<br \/>\n\u2022 si elimina il requisito secondo cui i soci, persone fisiche, devono detenere al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell\u2019Assemblea ordinaria dei soci;<br \/>\n\u2022 le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% (e non pi\u00f9 al 20%) del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;<br \/>\n\u2022 nel requisito relativo all\u2019impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso del titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un\u2019universit\u00e0 italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivit\u00e0 di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all\u2019estero, viene inserito, in alternativa, anche, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, il personale in possesso di laurea magistrale;<br \/>\n\u2022 nel requisito secondo cui la start-up deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un\u2019invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova variet\u00e0 vegetale, viene inserito anche, in alternativa, la titolarit\u00e0 dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purch\u00e9 tali privative siano direttamente afferenti all\u2019oggetto sociale e all\u2019attivit\u00e0 di impresa;<br \/>\n\u2022 \u00e8 stato eliminato il termine, per le societ\u00e0 che erano gi\u00e0 costituite alla data di entrata in vigore del D.L. 179\/2012, di depositare entro 60 giorni la dichiarazione del possesso dei requisiti all\u2019Ufficio del Registro delle imprese;<br \/>\n\u2022 sono state estese anche al 2016 le agevolazioni fiscali previste per le annualit\u00e0 2013-2015, in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendano investire nel capitale sociale di imprese start-up innovative.<br \/>\nASSUNZIONE di GIOVANI LAVORATORI &#8211; Passando alle agevolazioni spettanti alle Pmi per favorire l\u2019occupazione, si ricorda la possibilit\u00e0, introdotta di fruire di un beneficio economico pari alla de-contribuzione totale per le retribuzioni fino ad euro 1.950 al mese (per un periodo massimo di diciotto mesi) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani di et\u00e0 compresa tra i 18 e i 29 anni. La de-contribuzione \u00e8 erogata solo se l\u2019assunzione aumenta l\u2019occupazione complessiva dell\u2019impresa (non solo quella a tempo indeterminato).<br \/>\nIn particolare, coerentemente con le regole comunitarie, viene previsto che i lavoratori, la cui assunzione d\u00e0 diritto al beneficio, debbano avere un\u2019et\u00e0 compresa tra i 18 e i 29 anni e rientrino nella categoria dei \u00ablavoratori svantaggiati\u00bb contemplati dalla relativa normativa comunitaria.<br \/>\nSono svantaggiati coloro che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero che siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. L\u2019incentivo non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico. Il beneficio \u00e8 pari ad un terzo della retribuzione lorda mensile imponibile del lavoratore interessato, con un limite di euro 650 mensili. Tale beneficio viene corrisposto dall\u2019Inps mensilmente solo dopo la verifica dell\u2019attivazione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui si tratti di una nuova assunzione a tempo indeterminato, il beneficio \u00e8 erogato per un periodo di diciotto mesi. Nel caso di contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio \u00e8 limitato a dodici mesi: in ogni caso, la trasformazione deve determinare un incremento occupazionale (il che vuol dire che l\u2019azienda deve almeno rimpiazzare il contratto trasformato). Alla trasformazione deve comunque corrispondere entro un mese un\u2019ulteriore assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente. Le assunzioni devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. (quindi dal 4.7.2013, anche se l\u2019operativit\u00e0 dell\u2019agevolazione \u00e8 legata all\u2019approvazione di appositi atti di programmazione), e in ogni caso non antecedente a quella di approvazione degli atti di riprogrammazione e non oltre il 30.6.2015.<br \/>\nBONUS ASSUNZIONI &#8211; Alcune piccole modifiche interessano anche il cd. bonus assunzioni. Si tratta, del credito d\u2019imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno. Con le modifiche apportate, sostanzialmente, si amplia il periodo di utilizzo del credito: infatti, ora il credito \u00e8 utilizzabile entro il 15.5.2015, anzich\u00e9 entro il periodo di due anni dalla data di assunzione.<br \/>\nAUTOIMPRENDITORIALIT\u00c0 nel MEZZOGIORNO &#8211; Si segnala, da ultimo, una norma che introduce alcune misure in favore degli individui residenti nelle aree del Mezzogiorno per promuovere l\u2019imprenditorialit\u00e0 e coinvolgere in tirocini formativi giovani inattivi. Si ricorda che le misure sull\u2019autoimprenditorialit\u00e0 costituiscono un complesso di incentivi, destinati prevalentemente ai giovani, ai fini della costituzione di imprese di piccola dimensione o ai fini di ampliamenti aziendali. Le misure relative all\u2019autoimpiego rappresentano un complesso di incentivi, destinati prevalentemente ai soggetti privi di occupazione, ai fini della creazione di attivit\u00e0 di lavoro autonomo o della costituzione di microimprese o della creazione di nuove iniziative di autoimpiego in forma di franchising. Con le nuove disposizioni, contenute nel D.L. 76\/2013, si aggiungono nuove risorse a quelle gi\u00e0 stanziate.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gli ultimi decreti varati dal Governo contengono alcune importanti misure agevolative per le piccole e medie imprese. 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