{"id":16219,"date":"2018-11-15T11:28:00","date_gmt":"2018-11-15T10:28:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.beneggiassociati.com\/2018\/11\/15\/pace-fiscale-decreto-legge\/"},"modified":"2018-11-15T11:28:00","modified_gmt":"2018-11-15T10:28:00","slug":"pace-fiscale-decreto-legge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/pace-fiscale-decreto-legge\/","title":{"rendered":"Pace fiscale, Decreto Legge"},"content":{"rendered":"<p>\u00c8 stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale 23.10.2018, n. 247, il D.L. 23.10.2018, n. 119, recante \u201cDisposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria\u201d, in vigore dal 24.10.2018. Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento sulla cosiddetta \u201cpace fiscale\u201d.<br \/>\nArt. 1 Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione<br \/>\nIl primo dei nove istituti definitori proposti dal decreto-legge consente di risolvere le contestazioni contenute nei processi verbali di constatazione (PVC) consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto, (24 ottobre 2018). A tal fine, per regolarizzare le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, IRAP, imposta sul valore degli immobili all\u2019estero (IVIE), imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie all\u2019estero (IVAFE) e IVA, bisogna presentare (entro il 31-05-2019) una dichiarazione integrativa per ciascuna annualit\u00e0 interessata e pagare le maggiori imposte che ne derivano, calcolate in autoliquidazione (cio\u00e8, dallo stesso contribuente), senza sanzioni e interessi. La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31.05.2019.<br \/>\nle somme possono essere versate ratealmente, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. \u00c8 esclusa la compensazione nel modello F24.<br \/>\nArt. 2 Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento<br \/>\nCon la disciplina dettata dall\u2019articolo 2 viene data la possibilit\u00e0 di definire gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, cio\u00e8 entro il 24 ottobre, non impugnati e ancora impugnabili a quella stessa data (sono esclusi gli atti emessi nell\u2019ambito della cosiddetta voluntary disclosure, la procedura attraverso la quale \u00e8 stato consentito ai soggetti che detengono attivit\u00e0 e beni all\u2019estero, omettendo di dichiararli, di sanare la propria posizione fiscale). Anche in questo caso, vanno pagate le sole somme complessivamente dovute a titolo di imposte, risparmiando sanzioni, interessi ed eventuali accessori. In pratica, gli atti citati possono essere definiti in maniera agevolata facendo acquiescenza per i tributi richiesti, cio\u00e8 rinunciando a presentare ricorso o ad avviare un procedimento di adesione.<br \/>\nQueste fattispecie possono essere definite come segue:<br \/>\nGli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24.10.2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data o, se pi\u00f9 ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso (art. 15, c. 1 D. Lgs. 218\/1997), che residua dopo il 24.10.2018.<br \/>\nLe somme contenute negli inviti al contraddittorio, notificati entro il 24.10.2018, possono essere definite con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data.<br \/>\nGli accertamenti con adesione, sottoscritti entro il 24.10.2018, possono essere perfezionati con il pagamento, entro 20 giorni (art. 8, c. 1 D. Lgs. 218\/1997) decorrenti dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.<br \/>\nLa definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini citati. Le somme possono essere versate ratealmente, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. \u00c8 esclusa la compensazione nel modello F24<br \/>\nArt. 3 Definizione agevolata dei carichi affidati all\u2019agente della riscossione<br \/>\nArt. 4. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010<br \/>\nIl decreto fiscale collegato contiene una serie di norme in materia di definizione agevolata dei ruoli.<br \/>\nRispetto alle passate edizioni (cosiddetta \u201crottamazione 2016\u201d introdotta dall\u2019articolo 6 del Dl 193\/2016 e cosiddetta \u201crottamazione bis\u201d o \u201crottamazione 2017\u201d di cui all\u2019articolo 1 del Dl 148\/2017), la nuova agevolazione si presenta molto pi\u00f9 estesa oltre che vantaggiosa.<br \/>\nLa norma prevede: (I) Possono essere definiti i ruoli consegnati all\u2019agente della riscossione dal 1\u00b0 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017; (II) si pu\u00f2 effettuare il pagamento in cinque anni, con un massimo di dieci rate consecutive di pari importo (scadenza luglio-novembre dal 2019), con un tasso di interesse al 2% a partire dal 1\u00b0 agosto 2019;<br \/>\n(iii) \u00e8 possibile avvalersi della compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della Pa; (i) col versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive gi\u00e0 avviate.<br \/>\nAdempimenti:<br \/>\na)\til contribuente deve presentare, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione all\u2019agente della riscossione;<br \/>\nb)\ta seguito dell\u2019accoglimento della domanda, l\u2019agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, comunica al contribuente il quantum dovuto, nonch\u00e9, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.<br \/>\nPer le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada la definizione si applica limitatamente agli interessi, compresi quelli per ritardato pagamento delle somme dovute.<br \/>\nCon la presentazione dell\u2019istanza di adesione (il modello sar\u00e0 pubblicato sul sito di Agenzia delle entrate &#8211; Riscossione entro il 13 novembre 2018) il debitore assume l\u2019impegno a rinunciare a eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.<br \/>\nI giudizi pendenti viene previsto che tali giudizi sono sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione.<br \/>\nSuccessivamente, il giudizio si estingue a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documenta- zione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione.<br \/>\nSe, invece, le somme dovute non sono integralmente pagate (e, quindi, come verr\u00e0 detto di seguito, la definizione non si perfeziona), la sospensione del giudizio viene revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.<br \/>\nLa presentazione dell\u2019istanza di adesione, inoltre, analogamente a quanto previsto nella rottamazione originaria (articolo 6, comma 5, del Dl 193\/2016): (i) sospende i termini di prescrizione e decadenza; (ii) sospende gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione; (iii) inibisce l\u2019iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli gi\u00e0 iscritti alla predetta data; (iv) vieta l\u2019avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle gi\u00e0 avviate, a meno che non si sia gi\u00e0 tenuto il primo incanto con esito positivo; (v) inibisce dal considerare \u201cirregolare\u201d il debitore nell\u2019ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d\u2019imposta ex articolo 28-ter del Dpr 602\/1973; (vi) inibisce dal considerare inadempiente il debitore ai fini della verifica della morosit\u00e0 da ruolo per un importo superiore a 5.000 euro, all\u2019atto del paga- mento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle societ\u00e0 a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (articolo 48-bis del Dpr 602\/1973).<br \/>\nA seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme, \u00e8 possibile ottenere l\u2019estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.<br \/>\nCoordinamento con le precedenti rottamazioni: la nuova norma prevede anche una disciplina applicabile a coloro i quali hanno partecipato alle precedenti rottamazioni.<br \/>\nIn particolare, si consente ai debitori che hanno aderito alla rottamazione 2017 (articolo 1 del decreto legge 148\/2017) e che effettuano entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione   &#8211; in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 &#8211; di fruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini.<br \/>\nStessa possibilit\u00e0 \u00e8 concessa a coloro che hanno richiesto la definizione agevolata dei ruoli 2000-2016, sempre che versino la prima rata, in scadenza al 31 ottobre, entro il 7 dicembre 2018.<br \/>\nIl versamento del residuo, il cui importo, comprensivo di bollettini precompilati, sar\u00e0 comunicato dal concessionario della riscossione entro il 30 giugno 2019, \u00e8 effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3% annuo a partire dal 1\u00b0 agosto 2019.<br \/>\nInfine, sono ammessi alla \u201crottamazione ter\u201d:<br \/>\n1)\ti soggetti che avevano avviato la definizione agevolata 2016 (articolo 6 del Dl 193\/2016) ma che non hanno perfezionato la procedura con l\u2019integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute;<br \/>\n2)\tcoloro che, dopo aver aderito alla rottamazione 2017 (articolo 1 del Dl 148\/2017) non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016.<br \/>\nStralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (Dl 119\/2018, articolo 4) \u00c8 previsto l\u2019annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1\u00b0 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.<br \/>\nArt. 6. Definizione agevolata delle controversie tributarie<br \/>\nRiproposta ancora una volta la possibilit\u00e0 di chiudere le liti fiscali pendenti in cui \u00e8 parte l\u2019Agenzia delle entrate, il cui ricorso in primo grado \u00e8 stato notificato entro la data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) e per le quali, al momento di presentare la domanda di definizione, il processo non si \u00e8 concluso con pronuncia definitiva, nel senso che sono ancora aperti i termini per la sua impugnazione.<br \/>\nLa richiesta di definizione pu\u00f2 essere formulata da chi ha proposto l\u2019atto introduttivo del giudizio o da chi vi \u00e8 subentrato o ne ha la legittimazione.<br \/>\nRegola generale: le controversie di cui sopra possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia \u00e8 stabilito ai sensi dell\u2019art. 12, c. 2 D. Lgs. 546\/1992.<br \/>\nIn deroga a ci\u00f2, in caso di soccombenza dell&#8217;Agenzia delle Entrate nell&#8217;ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24.10.2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:<br \/>\na)\tdella met\u00e0 del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di 1\u00b0 grado;<br \/>\nb)\tdi 1\/5 del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di 2\u00b0 grado.<br \/>\nLe controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell&#8217;Agenzia delle Entrate nell&#8217;ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull&#8217;ammissibilit\u00e0 dell&#8217;atto introduttivo del giudizio, depositata al 24.10.2018, e con il pagamento del 40% negli altri casi.<br \/>\nIn caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non \u00e8 dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalit\u00e0 diverse dalla presente definizione.<br \/>\nLa disposizione si applica alle controversie in cui il ricorso in 1\u00b0 grado \u00e8 stato notificato alla controparte entro il 24.10.2018 e per le quali, alla data della presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.<br \/>\nLa definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31.05.2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro \u00e8 ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell&#8217;art. 8 D. Lgs. 218\/1997, in un massimo di 20 rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31.08, 30.11, 28.02 e 31.05 di ciascun anno a partire dal 2019.<br \/>\nSulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1.06.2019 alla data del versamento. \u00c8 esclusa la compensazione nel mod. F24.<br \/>\nQualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma di questa disposizione siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all&#8217;agente della riscossione ai sensi dell&#8217;art. 1, c. 4 D.L. 148\/2017, il perfezionamento della definizione della controversia \u00e8 in ogni caso subordinato al versamento entro il 7.12.2018 delle somme dovute.<br \/>\nEntro il 31.05.2019, per ciascuna controversia autonoma \u00e8 presentata una distinta domanda di definizione esente dall&#8217;imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.<br \/>\nArt. 9. Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale<br \/>\nCon questa disposizione viene concessa la possibilit\u00e0 di correggere, entro il 31 maggio 2019, errori od omissioni, integrando le dichiarazioni fiscali presentate fino al 31 ottobre 2017 (redditi 2016) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell\u2019IRAP e dell\u2019IVA. Sono emendabili le dichiarazioni per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), non erano scaduti i termini per l\u2019accertamento. Il testo normativo pubblicato, presenta alcuni aspetti ancora da chiarire.<br \/>\nL&#8217;integrazione degli imponibili \u00e8 ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte citate e, comunque, di non oltre il 30% di quanto gi\u00e0 dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui \u00e8 possibile l&#8217;integrazione.<br \/>\nIn caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonch\u00e9 in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite per attivit\u00e0 di impresa (artt. 8 e 84 Tuir), l&#8217;integrazione degli imponibili \u00e8 comunque am- messa fino a 30.000 euro.<br \/>\nSul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:<br \/>\na)\tun&#8217;imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile Irpef o Ires un&#8217;aliquota pari al 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell&#8217;Irap;<br \/>\nb)\tun&#8217;imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un&#8217;aliquota pari al 20%;<br \/>\nc)\tl&#8217;aliquota media per l&#8217;Iva, risultante dal rapporto tra l&#8217;imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d&#8217;affari dichiarato, tenendo conto dell&#8217;esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non \u00e8 possibile determinare l&#8217;aliquota media, si applica l&#8217;aliquota ordinaria del 22%.<br \/>\nA tal fine i contribuenti devono:<br \/>\na)\tinviare una dichiarazione integrativa speciale all&#8217;Agenzia delle Entrate, per uno o pi\u00f9 periodi d&#8217;imposta per i quali, alla data del 24.10.2018, non sono scaduti i termini per l&#8217;accertamento;<br \/>\nb)\tprovvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto, entro il 31.07.2019, senza avvalersi della compensazione nel modello F24; il versamento pu\u00f2 essere ripartito in 10 rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della 1\u00aa rata deve essere effettuato entro il 30.09.2019.<br \/>\nIl perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della 1\u00aa rata.<br \/>\nSe i dichiaranti non eseguono in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle somme, la dichiarazione integrativa speciale \u00e8 titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati e, per il recupero delle somme non corrisposte, si applicano le disposizioni dell&#8217;art. 14 D.P.R. 602\/1973, e sono altres\u00ec dovuti gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla met\u00e0 in caso di versamento eseguito entro i 30 giorni successivi alla scadenza medesima.<br \/>\nNella dichiarazione integrativa speciale non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite da attivit\u00e0 di impresa (artt. 8 e 84 Tuir).<br \/>\nLa dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d&#8217;imposta precedentemente non dichiarati, n\u00e9 per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d&#8217;imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l&#8217;importo dell&#8217;eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa \u00e8 versata secondo le modalit\u00e0 specificate.<br \/>\nAi soli elementi oggetto dell&#8217;integrazione si applica l&#8217;art. 1, c. 640, lett. a) e b) L. 190\/2014 per la decorrenza dei termini per l\u2019accertamento.<br \/>\nLa dichiarazione integrativa speciale \u00e8 irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente.<br \/>\nLa procedura non \u00e8 esperibile: a) se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016; b) se la richiesta \u00e8 presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell&#8217;inizio di qualunque attivit\u00e0 di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all&#8217;ambito di applicazione della presente procedura.<br \/>\nLa procedura non pu\u00f2, altres\u00ec, essere esperita dai contribuenti: (i) per l&#8217;emersione di attivit\u00e0 finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato; (ii) per i redditi prodotti in forma associata di cui all&#8217;art. 5 Tuir; (iii) dai contribuenti che hanno esercitato l&#8217;opzione per la trasparenza fiscale (artt. 115 o 116 Tuir) con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle societ\u00e0 da essi partecipate. Chiunque fraudolentemente si avvalga della procedura al fine di far emergere attivit\u00e0 finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti di cui agli artt. 2 e 3 D. Lgs. 74\/2000, \u00e8 punito con la medesima sanzione prevista per il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero [(art. 5-septies D.L. 167\/1990) reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni].<br \/>\nResta ferma l&#8217;applicabilit\u00e0 degli artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p. e dell&#8217;art. 12-quinquies D.L. 306\/1992 (riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o unit\u00e0 di provenienza illecita, trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori).<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong><a style=\"color: #000000;\" href=\"mailto:info@beneggiassociati.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Sei interessato all\u2019articolo? 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