{"id":16789,"date":"2019-10-20T08:58:00","date_gmt":"2019-10-20T06:58:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.beneggiassociati.com\/2019\/10\/20\/i-contratti-stagionali-la-guida-completa\/"},"modified":"2019-10-20T08:58:00","modified_gmt":"2019-10-20T06:58:00","slug":"i-contratti-stagionali-la-guida-completa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/i-contratti-stagionali-la-guida-completa\/","title":{"rendered":"I contratti stagionali, la guida completa"},"content":{"rendered":"\n<p>I contratti stagionali sono uno strumento che garantisce flessibilit\u00e0 (e adattabilit\u00e0) nel rapporto lavorativo e, allo stesso tempo, offre una serie di tutele al lavoratore. Questo tipo di contratto si applica ai lavori addetti alle attivit\u00e0 elencate nel Dpr 1525\/1963: le attivit\u00e0 spaziano dal lavoro in fiera fino ai corsi di insegnamento professionale, e possono essere individuate dalla contrattazione collettiva.<\/p>\n\n\n<p>Per le esigenze di prestazioni temporanee e non programmabili, a disposizione dei datori (e dei lavoratori) c\u2019\u00e8 anche il contratto intermittente (\u201ca chiamata\u201d). Che per\u00f2 ha un campo di applicazione pi\u00f9 ristretto. Perch\u00e9 \u00e8 utilizzabile fino a 25 anni o per chi ne ha oltre 55 (anche pensionato), e prevede una serie di obblighi e un tetto di giornate lavorabili.<\/p>\n\n\n<p><strong>Lavoro stagionale<\/strong><\/p>\n\n\n<p>Il lavoro stagionale sta diventando un istituto con molto appeal nel mercato del lavoro, in quanto la grande flessibilit\u00e0 che ne accompagna l\u2019utilizzo \u00e8 diventata una merce molto rara dopo l\u2019entrata in vigore del decreto dignit\u00e0.&nbsp;I contratti a termine stipulati per attivit\u00e0 lavorative riconducibili a questa nozione sono immuni, infatti, dai limiti che caratterizzano il lavoro a tempo, a partire dalle regole introdotte dal Dl 87\/2018, con la conseguenza che i contratti possono essere stipulati, rinnovati o prorogati anche in assenza delle causali previste.&nbsp;<\/p>\n\n\n<p>Il pacchetto delle esenzioni che la legge riserva al lavoro stagionale non si limita alla disciplina delle causali, delle proroghe e dei rinnovi; alle attivit\u00e0 rientranti nella nozione non si applicano neanche i limiti di durata massima introdotti dalla riforma (24 mesi), il cosiddetto \u201cstop and go\u201d (l\u2019obbligo di attendere 10 o 20 giorni in caso di rinnovo del contratto), il limite quantitativo di utilizzo massimo del lavoro a termine (20% dell\u2019organico a tempo indeterminato presente al 1\u00b0 gennaio dell\u2019anno).&nbsp;&nbsp;Si applica in maniera limitata anche la maggiorazione contributiva dello 0,5% in caso di rinnovo del contratto tra le stesse parti (non \u00e8 dovuta per i casi previsti dal Dpr 1525\/1963).<\/p>\n\n\n<p>L\u2019accezione della stagionalit\u00e0 rispetto ad una determinata prestazione lavorativa si applica, innanzitutto, se l\u2019attivit\u00e0 rientra tra quelle individuate dal Dpr 1525\/1963, il provvedimento che individua da decenni quali sono le attivit\u00e0 stagionali.&nbsp;La platea dei lavoratori stagionali pu\u00f2 essere definita anche dalla contrattazione collettiva che pu\u00f2 individuare ulteriori ipotesi di lavoro stagionale attraverso intese di livello nazionale, territoriale oppure aziendale, sottoscritte da associazioni sindacali e datoriali comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale.<\/p>\n\n\n<p><strong>Contratto a chiamata<\/strong><\/p>\n\n\n<p>Laddove l\u2019entit\u00e0 delle prestazioni richieste non sia predeterminabile e quindi richieda attivit\u00e0 non programmabili, di carattere saltuario e\/o discontinuo, la fattispecie contrattuale utilizzabile \u00e8 quella del contratto intermittente, disciplinato dall\u2019articolo 13, del Dlgs 81\/2015.&nbsp;<\/p>\n\n\n<p>Occorre per\u00f2 verificare prima se l\u2019attivit\u00e0 o il soggetto interessato rientrano nel campo di applicazione: vi sono, infatti, specifiche ipotesi soggettive e oggettive che definiscono il perimetro di utilizzo del contratto a chiamata.<\/p>\n\n\n<p>Con riferimento alle prime, sono individuate in capo a due categorie di soggetti: i giovani di et\u00e0 inferiore a 24 anni, purch\u00e9 la prestazione si esaurisca entro il 25\u00b0 anno di et\u00e0; i soggetti di et\u00e0 superiore a 55 anni, anche pensionati.<\/p>\n\n\n<p>Rimangono poi, in alternativa, le ipotesi oggettive, per le prestazioni di carattere discontinuo o intermittente individuate dai contratti collettivi ovvero ricomprese tra le attivit\u00e0 elencate nella tabella approvata con il regio decreto 2657\/1923. Peraltro, in assenza di disciplina contrattuale nazionale, va ricordato come anche gli accordi collettivi di secondo livello possano regolamentare il job on call.<\/p>\n\n\n<p>Al ricorso del contratto di lavoro a chiamata si accompagna l\u2019obbligo di comunicare preventivamente la durata della prestazione lavorativa (articolo 15, comma 3, del Dlgs 81\/2015).&nbsp;<\/p>\n\n\n<p>Sussiste, inoltre un tetto di utilizzo del lavoro intermittente, fissato &#8211; per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro &#8211; in 400 giornate di effettivo lavoro \u201cnell\u2019arco di tre anni solari\u201d (tranne che per turismo, pubblici esercizi e spettacolo). Infine, si ricorda che i lavoratori a chiamata, al pari di tutti gli altri, sono soggetti alla sorveglianza sanitaria e a tutte le tutele previste in materia di sicurezza sul lavoro.<\/p>\n\n\n<p>Al ricorso del contratto di lavoro a chiamata si accompagna l\u2019obbligo di comunicare preventivamente la durata della prestazione lavorativa, oltre al vincolo di utilizzo per un massimo di 400 giornate nel triennio.&nbsp;<\/p>\n\n\n<p>Partendo dal primo adempimento, le comunicazioni vanno effettuate utilizzando il modello \u201cUni-Intermittente\u201d, con i dati del lavoratore, quelli del datore di lavoro, data di inizio e fine della chiamata, dentro un periodo massimo di 30 giorni. Se il datore di lavoro conosce la programmazione dell\u2019attivit\u00e0 pu\u00f2 fare la comunicazione con riferimento ad un ciclo integrato di attivit\u00e0 non superiore a 30 giorni: possono essere fatte comunicazioni che considerino tempi anche molto ampi purch\u00e9, all&#8217;interno di essi, i periodi di prestazione non superino i 30 giorni per ciascun lavoratore. La comunicazione si pu\u00f2 inviare lo stesso giorno della prestazione lavorativa, purch\u00e9 intervenga prima dell\u2019inizio della stessa. In caso di malfunzionamento dei sistemi descritti, rimane la possibilit\u00e0 di inoltrare il modello tramite fax all\u2019Ispettorato territoriale del lavoro.<\/p>\n\n\n<p><strong>Tempo parziale&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n<p>Rimanendo nell\u2019alveo del rapporto di lavoro subordinato, quando \u00e8 possibile predefinire l\u2019articolazione dell\u2019orario di lavoro, un altro strumento che permette di gestire attivit\u00e0 \u201cridotte\u201d \u00e8 quello del rapporto a tempo parziale: in questa ipotesi, va indicata puntualmente la durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell\u2019orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all\u2019anno.&nbsp;<\/p>\n\n\n<p>Il datore di lavoro ha poi facolt\u00e0 di richiedere, entro i limiti dell\u2019orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari (secondo le disposizioni dei contratti collettivi) cos\u00ec come di pattuire clausole elastiche. Ma, in realt\u00e0, la fattispecie contrattuale che sarebbe pi\u00f9 idonea a soddisfare le esigenze lavorative in parola, \u00e8 quella del contratto di prestazione occasionale: chi fosse interessato deve per\u00f2 fare i conti con il Dl 50\/2017, che ha regolato la materia in maniera pi\u00f9 stringente rispetto alla disciplina del Dlgs 81\/2015. Questo istituto \u00e8 stato previsto per le prestazioni di tipo occasionale, ossia saltuarie e di ridotta entit\u00e0.<\/p>\n\n\n<p><strong>Lavoro occasionale<\/strong><\/p>\n\n\n<p>La normativa esclude i datori di lavoro che operano in determinati settori (edili e affini, lapidei, miniere e cave) e ambiti (appalti d\u2019opera e di servizi), cos\u00ec come tutti quelli che hanno alle proprie dipendenze pi\u00f9 di 5 lavoratori a tempo indeterminato (8 nel caso delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo) oppure che abbiano in corso o abbiano avuto nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il prestatore.&nbsp;<\/p>\n\n\n<p>L\u2019utilizzatore che intende avvalersi di prestazioni occasionali pu\u00f2 acquisire attivit\u00e0 lavorative che danno luogo, nel corso dell\u2019anno civile, a compensi netti non superiori a: 5.000 euro per ciascun prestatore, per la totalit\u00e0 degli utilizzatori; 5.000 euro per ciascun utilizzatore, per la totalit\u00e0 dei prestatori; 2.500 euro per prestazioni rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore. Particolari limiti sono stati previsti nel caso in cui il prestatore sia studente, pensionato o percettore di prestazioni integrative del salario.<\/p>\n\n\n<p>Oltre ai limiti economici, l\u2019utilizzatore deve rispettare anche un limite di durata: la prestazione, infatti, non pu\u00f2 superare le 280 ore.<\/p>\n\n\n<p>La misura del compenso \u00e8 fissata dalle parti, ma non pu\u00f2 essere inferiore al livello minimo individuato dalla legge ossia 9 euro netti per ogni ora di prestazione (con minimo giornaliero non inferiore a 36 euro).<\/p>\n\n\n<p>Per accedere alle prestazioni occasionali, utilizzatore e prestatore devono registrarsi per gli adempimenti previsti: le procedure sul sito Inps si possono fare con le proprie credenziali rilasciate dall\u2019Istituto o dagli intermediari, in base a deleghe scritte. Accedendo alla piattaforma, \u00e8 possibile fornire informazioni identificative per gestire rapporto di lavoro e adempimenti contributivi. Il prestatore esaurisce gli adempimenti con la registrazione, ma l\u2019utilizzatore deve creare la provvista finanziaria per pagare le prestazioni: il deposito pu\u00f2 essere alimentato con versamento delle somme con modello F24 o attraverso la procedura informatica PagoPa. Solo dopo che le somme vengono contabilizzate e rese disponibili dal sistema l\u2019utilizzatore pu\u00f2 procedere con la comunicazione all\u2019Inps della prestazione: infatti, almeno 60 minuti prima dell\u2019inizio della prestazione occasionale (tramite piattaforma telematica o contact center) vanno comunicati i dati identificativi del prestatore, oggetto e luogo della prestazione, compenso pattuito, data e ora di inizio e di termine della prestazione. Strutture alberghiere e ricettive possono indicare, nella comunicazione di inizio attivit\u00e0, una data di inizio della prestazione e un monte orario complessivo, con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni, anzich\u00e9 riferita a 3 giorni, limite per tutti gli altri utilizzatori.<\/p>\n\n\n<p><a href=\"mailto:info@beneggiassociati.com\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><br \/>Sei interessato all\u2019articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant<\/a><\/p>\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/beneggiassociati.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I contratti stagionali sono uno strumento che garantisce flessibilit\u00e0 (e adattabilit\u00e0) nel rapporto lavorativo e, allo stesso tempo, offre una serie di tutele al lavoratore. 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