{"id":16794,"date":"2019-10-20T09:14:00","date_gmt":"2019-10-20T07:14:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.beneggiassociati.com\/2019\/10\/20\/ecobonus-per-lacquisto-dellauto-la-guida-completa\/"},"modified":"2019-10-20T09:14:00","modified_gmt":"2019-10-20T07:14:00","slug":"ecobonus-per-lacquisto-dellauto-la-guida-completa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/ecobonus-per-lacquisto-dellauto-la-guida-completa\/","title":{"rendered":"Ecobonus per l&#039;acquisto dell&#039;auto, la guida completa"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>L\u2019acquisto dell\u2019auto fa i conti con il bonus-malus ecologico<\/strong><\/p>\n\n\n<p>L\u2019ecobonus e l\u2019ecotassa auto voluti dal governo Conte sono in vigore e le polemiche di dicembre sulla loro istituzione devono lasciare il posto ai fatti.&nbsp;<\/p>\n\n\n<p>Per chi trovasse interessante un\u2019auto elettrica, c\u2019\u00e8 anche un\u2019agevolazione fiscale sugli impianti di ricarica installati sia dai privati sia dalle imprese. Anche chi non \u00e8 interessato all\u2019elettrico ha da valutare vari aspetti. Soprattutto l\u2019ecomalus, che colpisce prevalentemente le auto a benzina. Le quali oggi sono viste da molti come l\u2019unica alternativa concreta al diesel. Un paradosso, almeno in apparenza: il diesel \u00e8 sempre pi\u00f9 messo al bando dai Comuni, proprio per ragioni ambientali.<\/p>\n\n\n<p><strong>Agevolazione fino a 6mila euro per pochi modelli<\/strong><\/p>\n\n\n<p>L\u2019ecobonus riguarda solo le auto elettriche e le pi\u00f9 sofisticate e costose tra quelle ibride: le plug-in.&nbsp;<\/p>\n\n\n<p>Ma c\u2019\u00e8 un limite: il prezzo di listino ufficiale deve essere inferiore a 50mila euro, Iva esclusa (61mila compresa l\u2019imposta).<\/p>\n\n\n<p><br \/>I bonus pi\u00f9 sostanziosi (4mila euro, che diventano 6mila in caso di rottamazione) sono riservati alla fascia di emissioni 0-20 g\/km, che corrisponde alle auto elettriche \u201cpure\u201d (quelle che emettono zero). Infatti, per ora nemmeno le ibride plug-in stanno dentro i 20 g\/km. Ma sono le uniche vetture che rientrano nella fascia 21-70 g\/km, per la quale spettano 2.500 euro (4mila in caso di rottamazione).<\/p>\n\n\n<p><strong>L\u2019ecobonus<\/strong>&nbsp;spetta per gli acquisti di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50mila euro (Iva esclusa), se sono relativi a mezzi con emissioni di CO2 tra zero e 70 grammi\/chilometri di CO2 e vengono effettuati dal 1\u00b0 marzo 2019 al 31 dicembre 2021.<\/p>\n\n\n<p><br \/><strong>La fascia di emissioni tra zero e 70 g\/km<\/strong>&nbsp;\u00e8 stata suddivisa in due parti, con differenti importi di bonus:<\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>per quella tra zero e 20, in cui ci sono solo i veicoli a trazione esclusivamente elettrica, spettano 4mila euro (6mila in caso di rottamazione di un vecchio esemplare di pari categoria);<\/li><li>per quella tra 21 e 70, in cui rientrano sostanzialmente solo gli ibridi plug-in (quelli con batterie costose e pesanti, che si possono ricaricare dalla rete elettrica e permettono di muoversi anche in modalit\u00e0 solo elettrica, sia pure per non pi\u00f9 di 20-30 chilometri) spettano 1.500 euro (2.500 in caso di rottamazione).<\/li><\/ul>\n\n\n<p><br \/><strong>Nella categoria internazionale M1<\/strong>&nbsp;non rientrano solo le autovetture, ma anche tutti gli veicoli con almeno quattro ruote e destinati al trasporto di persone, con un massimo di nove posti a sedere (compreso quello del conducente). In sostanza, si tratta di camper e pullmini. Mezzi che per\u00f2, date le loro caratteristiche, si prestano ancor meno delle autovetture ad avere trazione elettrica, salvo casi particolari di utilizzo su tratte brevi.<\/p>\n\n\n<p><br \/><strong>La rottamazione<\/strong>&nbsp;non sempre fa aumentare l\u2019importo dell\u2019ecobonus. Occorre che quest\u2019ultimo appartenga alla stessa categoria M1 e abbia classe ambientale Euro 1, 2, 3 e 4. Sostanzialmente, si tratta di veicoli immatricolati per la prima volta dal 1992-\u201993 al 2008-\u201909, ma questa \u00e8 solo un\u2019indicazione orientativa: ci\u00f2 che fa fede \u00e8 il dato riportato sulla carta di circolazione.<\/p>\n\n\n<p><br \/><strong>Il veicolo da rottamare deve essere intestato<\/strong>&nbsp;da almeno 12 mesi allo stesso intestatario di quello acquistato con incentivo o a un suo familiare convivente.<\/p>\n\n\n<p><strong>Dalla scelta del modello alla verifica sulla demolizione<\/strong><\/p>\n\n\n<p>Prima di firmare il contratto di acquisto, a parte la scelta di un\u2019auto che abbia le caratteristiche giuste o comunque di un veicolo leggero passeggeri che abbia le stesse emissioni di CO2, occorre essenzialmente:<\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>verificare che siano ancora disponibili i fondi destinati all\u2019incentivo;<\/li><li>rispettare le complicate tempistiche stabilite dalle norme;<\/li><li>rimanere entro il limite dei 50.000 euro Iva esclusa (valore riferito al prezzo ufficiale di listino, quindi al lordo di eventuali sconti, non a quello che poi verrebbe effettivamente praticato dal venditore);<\/li><li>consegnare nei tempi e nei modi giusti l\u2019eventuale veicolo vecchio da rottamare (che d\u00e0 diritto a un bonus maggiorato), sempre che abbia le caratteristiche richieste dalla legge;<\/li><li>accertarsi che il mezzo che s\u2019intende acquistare sia davvero nuovo di fabbrica o che non sia mai stato immatricolato all\u2019estero;<\/li><li>qualora il veicolo sia gi\u00e0 stato immatricolato precedentemente all\u2019acquisto (perch\u00e9 in vendita a km zero o perch\u00e9 giunto in Italia con importazione parallela dopo essere stato targato per la prima volta all\u2019estero), si pu\u00f2 comunque trattare con il venditore, che potrebbe aver gi\u00e0 fruito lui dell\u2019ecobonus, per cui potrebbe praticare uno sconto equivalente o comunque analogo al beneficio ricevuto.<\/li><\/ul>\n\n\n<p><br \/>Dopodich\u00e9 si potr\u00e0 passare alla firma del contratto, che dovr\u00e0 riportare l\u2019entit\u00e0 dell\u2019incentivo, e farsi mostrare dal venditore la ricevuta di prenotazione. Bisogna stare attenti a far riportare la data di consegna prevista e ad aggiungere una clausola che consenta di recedere nel caso l\u2019incentivo sfumi per fatti che non dipendono dalla volont\u00e0 e dalla diligenza del cliente oppure impegni il venditore a praticare uno sconto supplementare equivalente al bonus statale eventualmente perduto.<\/p>\n\n\n<p><br \/>A quel punto, non resta che attendere la consegna del veicolo nuovo, versando ovviamente il saldo pattuito con il venditore. Se il contratto prevedeva la rottamazione di un veicolo vecchio che d\u00e0 diritto a fruire dell\u2019ecobonus maggiorato, occorre lasciarlo al venditore in tempo utile perch\u00e9 lui provveda ad affidarlo a un demolitore. Cosa che deve avvenire entro 15 giorni dalla data in cui risulta consegnato il veicolo nuovo, altrimenti si perde il diritto al bonus.<\/p>\n\n\n<p><br \/>\u00c8 poi consigliabile un\u2019ultima operazione: verificare se il venditore ha provveduto a radiare il veicolo dal Pra (Pubblico registro automobilistico), pratica espletabile anche attraverso il demolitore cui lo stesso venditore ha affidato il mezzo.<\/p>\n\n\n<p><br \/><strong>Adempimenti degli operatori<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n<p><br \/>Qui finiscono gli adempimenti che riguardano direttamente l\u2019acquirente del veicolo. Il resto ricade sulle spalle delle case costruttrici (e delle loro filiali italiane), dei venditori, delle agenzie di pratiche automobilistiche (che lavorano per questi ultimi) e, nei casi in cui il contratto preveda la rottamazione, dei demolitori.<\/p>\n\n\n<p><br \/>Le case costruttrici devono soprattutto rimborsare al venditore il bonus che questi ha erogato al cliente.<\/p>\n\n\n<p><br \/>Il venditore, oltre ad anticipare il contributo, deve provvedere alla sua prenotazione e alla relativa conferma, oltre a gestire il rapporto col demolitore.<\/p>\n\n\n<p><br \/>Sia le case costruttrici sia i venditori devono poi conservare la documentazione fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell\u2019emissione della fattura di vendita.<\/p>\n\n\n<p><br \/>I demolitori hanno l\u2019obbligo di prendere in carico il veicolo da rottamare ed eventualmente di radiarlo dal Pra.<\/p>\n\n\n<p><strong>Ecobonus aperto anche a imprese e professionisti<\/strong><\/p>\n\n\n<p>Possono fruire dell\u2019ecobonus anche le persone giuridiche: imprese, professionisti, associazioni ed enti pubblici. Ci\u00f2 rafforza i timori di chi ritiene che i fondi a disposizione possano esaurirsi prima della fine di ciascun anno. Nelle procedure, non ci sono particolari differenze rispetto agli acquisti delle persone fisiche. Per\u00f2, nel caso piuttosto raro in cui un acquirente-persona giuridica debba rottamare un vecchio veicolo, quest\u2019ultimo potr\u00e0 essere intestato solo allo stesso soggetto che acquista.<\/p>\n\n\n<p><br \/>Dubbi quando uno dei due veicoli \u00e8 intestato a una societ\u00e0 (magari dopo un conferimento) e l\u2019altro a un socio o ci sono fusioni o cambi di ragione sociale. Forse si far\u00e0 differenza secondo che le operazioni siano state annotate o no. \u00c8 certo solo che il bonus spetta se il codice fiscale \u00e8 uguale. Nessun dubbio sull\u2019impresa individuale: non pu\u00f2 mail essere intestataria di veicoli.<\/p>\n\n\n<p><strong>L\u2019incentivo si applicher\u00e0 fino a esaurimento delle risorse<\/strong><\/p>\n\n\n<p>Prima ancora di scegliere un modello e di iniziare una trattativa per l\u2019acquisto, chi subordina l\u2019acquisto all\u2019ottenimento dell\u2019ecobonus deve verificare sul sito ufficiale del ministero dello Sviluppo economico (<em>www.mise.gov.it<\/em>) che i fondi stanziati per ciascun anno non siano gi\u00e0 andati esauriti.&nbsp;<\/p>\n\n\n<p><strong>Veicolo da targare entro 180 giorni da quando ci si \u00e8 prenotati<\/strong><\/p>\n\n\n<p>Il principale vincolo \u201cprocedurale\u201d stabilito dalla legge di Bilancio per poter fruire dell\u2019ecobonus \u00e8 acquistare e immatricolare il veicolo nel periodo di durata dell\u2019agevolazione: dal 1\u00b0 marzo 2019 al 31 dicembre 2021. Ci\u00f2 in prima battuta significa che sia la firma del contratto sia la targatura devono avvenire durante questo periodo, pena l\u2019impossibilit\u00e0 di ottenere l\u2019ecobonus.<\/p>\n\n\n<p><br \/>Ma questo principio generale va poi combinato con altri dettagli, che in certe circostanze possono portare a conclusioni differenti.<\/p>\n\n\n<p><br \/><strong>\u00abDecide\u00bb il sistema<\/strong>: L\u2019erogazione dei fondi \u00e8 regolata dal sistema informatico di prenotazione creato dal ministero dello Sviluppo economico sul proprio sito internet (<em>www.mise.gov.it<\/em>). E questo sistema non appare \u201cblindato\u201d nella determinazione della data di acquisto: non c\u2019\u00e8 alcuna disposizione che imponga di dare al contratto una data certa, per cui appare possibile anche modificare quella della firma originaria.<\/p>\n\n\n<p><strong>La conferma<\/strong>: L\u2019immatricolazione non pu\u00f2 avvenire pi\u00f9 di sei mesi dopo la prenotazione. La prenotazione effettuata debba essere poi \u00abconfermata\u00bb entro 180 giorni, inserendo il numero di targa del veicolo acquistato con bonus. Se non si conferma in tempo, si perde il diritto al bonus. Di qui l\u2019importanza (per il cliente) di far inserire nel contratto alcune clausole per tutelarsi.<\/p>\n\n\n<p><br \/><strong>Termine largo alla scadenza:&nbsp;<\/strong>Il fatto che la conferma della prenotazione (e quindi l\u2019immatricolazione) debba avvenire nel giro di 180 giorni significa pure che non sar\u00e0 necessario ottenere la targa entro la data di fine dell\u2019ecobonus (31 dicembre 2021): si potr\u00e0 andare anche oltre, purch\u00e9 ci si mantenga entro i 180 giorni dalla prenotazione. \u00c8 quest\u2019ultima che dovr\u00e0 per forza essere effettuata entro il 31 dicembre 2021.<strong><\/strong><\/p>\n\n\n<p><strong>Consegna da fare al demolitore entro 15 giorni, ritardi rischiosi<\/strong><\/p>\n\n\n<p>Rispettare i tempi fissati dalla legge \u00e8 molto importante anche quando il veicolo candidato all\u2019ecobonus \u00e8 acquistato con rottamazione. Ci\u00f2 alza di molto l\u2019importo dell\u2019incentivo, ma introduce un nuovo rischio di perdere l\u2019agevolazione: entro 15 giorni da quando il veicolo nuovo \u00e8 stato consegnato, il vecchio va affidato a un demolitore autorizzato. Altrimenti non c\u2019\u00e8 il diritto al contributo.<\/p>\n\n\n<p><strong>Per gli operatori credito d\u2019imposta e obblighi sui documenti<\/strong><\/p>\n\n\n<p>Gli ecobonus su auto e moto sono diversi da molti altri contributi statali rivolti ai privati cittadini, come quelli per la casa: passano attraverso gli operatori (case automobilistiche e commercianti), senza coinvolgere direttamente il cliente.&nbsp;<\/p>\n\n\n<p>Gli adempimenti non cambiano secondo il tipo di veicolo da incentivare.&nbsp;<\/p>\n\n\n<p><br \/>Il contributo statale sull\u2019acquisto di veicoli a bassa emissione di CO2 viene corrisposto all\u2019acquirente direttamente dal venditore, tramite la riduzione (pari al contributo stesso) del prezzo di acquisto addebitato.&nbsp;<\/p>\n\n\n<p><br \/>Il venditore, poi, ricever\u00e0 il rimborso dell\u2019importo del contributo dalle \u00abimprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo\u00bb, le quali lo recupereranno come credito d\u2019imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello di pagamento F24 (codice tributo 3500), inviabile tramite Entratel o Fisconline (cio\u00e8 i servizi telematici dell&#8217;agenzia delle Entrate), non tramite i servizi bancari o postali.&nbsp;<\/p>\n\n\n<p><br \/>Considerando che la norma parla di utilizzo del credito esclusivamente in compensazione, non sar\u00e0 possibile richiedere il rimborso dell&#8217;importo non utilizzato in compensazione.&nbsp;<\/p>\n\n\n<p><br \/>A questa compensazione non si applicano n\u00e9 il limite generale dei 700mila euro per le compensazioni annuali in F24, n\u00e9 il limite dei 250mila euro, previsto per i crediti d&#8217;imposta indicati nel quadro RU.<\/p>\n\n\n<p><br \/>La compensazione in F24 potr\u00e0 essere effettuata solo per versare le \u00abritenute\u00bb Irpef \u00aboperate in qualit\u00e0 di sostituto d&#8217;imposta sui redditi da lavoro dipendente\u00bb, dall&#8217;Ires e dall&#8217;Iva, dovute (anche in acconto) per l&#8217;anno \u00abin cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l&#8217;originale del certificato di propriet\u00e0 e per i successivi\u00bb. Quindi, la compensazione non sar\u00e0 possibile e il credito non compensato non potr\u00e0 essere richiesto a rimborso per le \u00abimprese costruttrici o importatrici\u00bb che non versano queste tre imposte (Irpef dei dipendenti, Ires o Iva).&nbsp;<\/p>\n\n\n<p><strong>Contratto di acquisto<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n<p><br \/>In base al decreto attuativo, \u00abnell&#8217;atto di acquisto deve essere indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale, come risultante da fattura emessa dall&#8217;impresa costruttrice o importatrice del veicolo che identifichi il soggetto beneficiario\u00bb.&nbsp;<\/p>\n\n\n<p><br \/>L\u2019\u00abatto di acquisto\u00bb dovrebbe essere il contratto stipulato tra il venditore finale e l\u2019acquirente finale e non quello tra \u00abl\u2019impresa costruttrice o importatrice del veicolo\u00bb e il venditore finale.<\/p>\n\n\n<p><br \/><strong>In caso di rottamazione<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n<p><br \/>In caso di rottamazione, nel contratto deve essere dichiarato espressamente che l\u2019eventuale veicolo consegnato \u00e8 \u00abdestinato alla rottamazione\u00bb.&nbsp;<\/p>\n\n\n<p><br \/>A pena di non riconoscimento del contributo, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore deve avviare l\u2019eventuale veicolo usato alla demolizione e deve provvedere direttamente alla richiesta della cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell\u2019automobilista.<\/p>\n\n\n<p><br \/>Il venditore deve poi consegnare i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Questi veicoli non potranno pi\u00f9 essere rimessi in circolazione.<\/p>\n\n\n<p><br \/><strong>Prenotazione del contributo<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n<p><br \/>I venditori dei veicoli agevolabili devono prenotare i contributi statali, registrandosi ad un apposito sistema informatico presente nel sito&nbsp;<em>www.mise.gov.it<\/em>&nbsp;e inserendo i dati relativi all\u2019ordine di acquisto del veicolo, comprensivi dell\u2019importo versato a titolo di acconto da parte dell\u2019acquirente. Otterranno, cos\u00ec, una \u00abricevuta di registrazione della prenotazione\u00bb secondo la disponibilit\u00e0 di risorse.&nbsp;<\/p>\n\n\n<p><br \/>Entro 180 giorni dalla prenotazione del contributo, i venditori debbano confermare l\u2019operazione di vendita, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato.&nbsp;<\/p>\n\n\n<p><br \/>Per la rottamazione, entro 15 giorni dalla consegna del veicolo nuovo (pena il non riconoscimento del contributo statale), i venditori devono consegnare il veicolo usato a un demolitore, che lo prende in carico.&nbsp;<\/p>\n\n\n<p><br \/>Poi, devono richiedere la cancellazione del veicolo per demolizione allo sportello telematico dell\u2019automobilista, direttamente o tramite il demolitore stesso.<\/p>\n\n\n<p><br \/><strong>Conservazione dei documenti<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n<p><br \/>Le \u00abimprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo\u00bb dovranno conservare fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita del venditore (ad esempio, il concessionario) al consumatore finale, una copia, anche elettronica, dei seguenti documenti:<\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>la fattura di vendita emessa dal venditore al consumatore finale;&nbsp;<\/li><li>l\u2019atto di acquisto da parte del consumatore finale;&nbsp;<\/li><li>in caso di leasing, il contratto di locazione finanziaria, la dichiarazione rilasciata dalla societ\u00e0 di leasing, attestante la tipologia del veicolo concesso in locazione finanziaria e l\u2019ammontare del contributo risultante dalla fattura di acquisto.&nbsp;<\/li><\/ul>\n\n\n<p><br \/>Questi documenti dovranno essere trasmessi dal venditore alla casa costruttrice o all\u2019importatore.<\/p>\n\n\n<p><br \/>Nel caso in cui sia prevista la rottamazione del veicolo usato, dovranno essere conservati, anche i seguenti documenti:<\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>le copie del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di propriet\u00e0 del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, dell\u2019estratto cronologico;&nbsp;<\/li><li>l\u2019originale del certificato di propriet\u00e0 relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell\u2019automobilista;&nbsp;<\/li><li>il certificato dello stato di famiglia, qualora l\u2019intestatario del veicolo usato oggetto della rottamazione sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo;&nbsp;<\/li><li>il documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore.&nbsp;<\/li><\/ul>\n\n\n<p><strong>Niente bonus supplementare se l\u2019auto \u00e8 troppo vecchia<\/strong><\/p>\n\n\n<p>Non \u00e8 possibile fruire dell\u2019ecobonus aumentato in caso di rottamazione di un vecchio veicolo se quest\u2019ultimo \u00e8 Euro zero. Sono escluse dal beneficio supplementare (aumento a 6.000 euro da 4.000 per i mezzi elettrici e a 2.500 da 1.500 per gli ibridi plug in) le auto che non rispettano nemmeno lo standard antinquinamento europeo che impose per la prima volta &#8211; almeno sulle vetture a benzina (per le diesel se ne pot\u00e9 fare a meno per qualche tempo ancora) &#8211; la marmitta catalitica.<\/p>\n\n\n<p><strong>Sconti del 30% fino a 3mila euro retroattivi dal 1\u00b0 gennaio<\/strong><\/p>\n\n\n<p>Oltre agli stanziamenti per l\u2019ecobonus, la legge di Bilancio ha destinato 10 milioni a contributi per l\u2019acquisto di moto e motorini elettrici o ibridi, ma solo in caso di rottamazione e per un solo anno.<\/p>\n\n\n<p><br \/>La norma parla di veicoli delle categorie internazionali L1 e L3 con potenza inferiore o uguale a 11 kiloWatt, se acquistati dal 1\u00b0 gennaio al 31 dicembre 2019 (non ci sono vincoli sulla data di immatricolazione). Gli L1 sono i ciclomotori, gli L3 sono sostanzialmente le motociclette (veicoli a due ruote con cilindrata superiore a 50 centimetri cubici e velocit\u00e0 massima superiore a 45 km\/h).&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n<p><br \/>L\u2019entit\u00e0 del bonus \u00e8 pari al 30% del prezzo, con un massimo di 3mila euro. Spettano solo a chi acquista (anche in leasing) esemplari che siano elettrici o ibridi. Quelli elettrici sono definiti come dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo (batterie). Gli ibridi devono invece avere una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con presenza a bordo anche di un motogeneratore termico volto solo a generare energia elettrica o di un motore termico che garantisca solo la trazione (e pu\u00f2 funzionare in modo autonomo) o anche la generazione di elettricit\u00e0.<\/p>\n\n\n<p><br \/>I veicoli da rottamare devono innanzitutto avere classe ambientale tra Euro zero ed Euro 2: sostanzialmente, sulla carta di circolazione non deve apparire alcuna direttiva europea antinquinamento o la 97\/24 o la 2002\/51 Fase A o la 2003\/77 Fase A. Pi\u00f9 facilmente, si pu\u00f2 verificare il numero di classe, digitando la propria targa sul Portale dell\u2019automobilista.<\/p>\n\n\n<p><br \/>Inoltre, il mezzo da rottamare deve appartenere alle \u00abmedesime categorie\u00bb di quelli acquistati. Ci\u00f2 sembra significare che non occorra che la categoria coincida: in caso contrario, la norma avrebbe parlato di \u00abmedesima categoria\u00bb.<\/p>\n\n\n<p><strong>Ecotassa: il pagamento non pu\u00f2 essere delegato al venditore<\/strong><\/p>\n\n\n<p>Il 1\u00b0 marzo \u00e8 scattata l\u2019ecotassa auto. Cio\u00e8 la tassa sull\u2019acquisto di esemplari con emissioni di CO2 superiori a 160 grammi per chilometro.&nbsp;<\/p>\n\n\n<p><br \/>L\u2019ecotassa \u00e8 dovuta da chi acquista, anche in leasing, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1, cio\u00e8 quelli con almeno quattro ruote, destinati al trasporto di persone, con un massimo di nove posti a sedere, tranne che sia a uso speciale. Normalmente il veicolo deve essere \u00abnuovo di fabbrica\u00bb, ma se \u00e8 gi\u00e0 stato immatricolato all\u2019estero (non importa per quanto tempo) \u00e8 comunque soggetto alla tassa se viene reimmatricolato in Italia.<\/p>\n\n\n<p><br \/>L\u2019importo che dovr\u00e0 essere pagato dipende dall\u2019entit\u00e0 dello sforamento delle emissioni di CO2 rispetto alla soglia fissata dalla legge. Se \u00e8 compreso tra 161 e 175 g\/km, l\u2019ecotassa ammonter\u00e0 a 1.100 euro, se \u00e8 tra 176 e 200 l\u2019ecotassa sar\u00e0 di 1.600 euro, tra 201 e 250 l\u2019ecotassa sar\u00e0 di 2mila euro e se sar\u00e0 superiore a 250 l\u2019ecotassa sar\u00e0 di 2.500 euro.&nbsp;<\/p>\n\n\n<p><br \/>Fino al 31 dicembre 2020, il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo sar\u00e0 relativo al ciclo di prova Nedc, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione. Dal 2021, dovrebbero essere riportati valori pi\u00f9 alti, perch\u00e9 ottenuti col ciclo di prova Wltp, meno blando perch\u00e9 prevede velocit\u00e0 e accelerazioni maggiori. Quindi, chi volesse tutelarsi da un venditore che gli promette che il veicolo \u00e8 esente dall\u2019ecotassa o non paga pi\u00f9 di un certo importo deve far aggiungere sul contratto di acquisto la clausola che fissa il numero di grammi\/chilometro di CO2 che saranno riportati su tale punto della carta di circolazione.<\/p>\n\n\n<p><br \/><strong>Modalit\u00e0 di pagamento<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n<p><br \/>L\u2019ecotassa dovr\u00e0 essere versata dall\u2019acquirente o dal soggetto che richiede l\u2019immatricolazione del veicolo, utilizzando il modello F24. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.<\/p>\n\n\n<p><br \/>La norma istitutiva della nuova imposta, per\u00f2, non prevede alcun termine di scadenza e non \u00e8 previsto neppure l\u2019emanazione di un decreto attuativo per istituirla. L\u2019ecotassa dovr\u00e0 essere pagata con l\u2019F24, con il codice tributo 3500.&nbsp;<\/p>\n\n\n<p><br \/><strong>Veicoli usati esteri<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n<p><br \/>L\u2019ecotassa sar\u00e0 dovuta anche da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1, gi\u00e0 immatricolato in un altro Stato. Si dovr\u00e0 pagare l\u2019ecotassa anche per tutti i veicoli con contratto di acquisto all\u2019estero gi\u00e0 stipulato al 28 febbraio 2019, ma immatricolati dal 1\u00b0 marzo 2019 al 31 dicembre 2021. In questo caso, la norma non pone come condizione per la tassazione del veicolo il fatto che lo stesso sia \u00abnuovo di fabbrica\u00bb, quindi saranno tassati anche tutti quelli usati \u00abimportati\u00bb dall\u2019estero dal 1\u00b0 marzo e fino al 31 dicembre 2021.<\/p>\n\n\n<p><br \/>Il non parlare di \u00abacquisto\u00bb di veicoli \u00abnuovi di fabbrica\u00bb, per\u00f2, comporta che saranno tassati anche i semplici passaggi dalla targa estera a quella italiana di veicoli di propriet\u00e0 dello stesso soggetto, quindi, senza nessun acquisto vero e proprio. Si tratta della cosiddetta \u00abnazionalizzazione\u00bb del proprio veicolo.<\/p>\n\n\n<p><br \/><strong>Esenzioni<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n<p><br \/>L\u2019ecotassa non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all\u2019allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007\/46\/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, come i camper, i veicoli blindati, le ambulanze, le autofunebri, i veicoli con accesso per sedie a rotelle, i caravan, le gru mobili, il rimorchio per trasporto eccezionale e cos\u00ec via.<\/p>\n\n\n<p><strong>Bonus al 50% su acquisto e posa delle colonnine<\/strong><\/p>\n\n\n<p><strong>I soggetti agevolati<\/strong>: tutti i contribuenti, comprese le persone fisiche, i professionisti, le imprese, le societ\u00e0 di persone e di capitali.<\/p>\n\n\n<p><strong>Misura dell\u2019agevolazione<\/strong>: detrazione dall\u2019Irpef o dall\u2019Ires, fino a concorrenza del suo ammontare del 50% delle spese sostenute.<\/p>\n\n\n<p>R<strong>ipartizione del bonus<\/strong>: la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.<\/p>\n\n\n<p>Periodo agevolato: rilevano le spese \u00absostenute\u00bb dal 1\u00b0 marzo 2019 al 31 dicembre 2021.<\/p>\n\n\n<p>M<strong>etodo per individuare il sostenimento della spesa<\/strong>: principio di cassa per i privati, i professionisti e le imprese in contabilit\u00e0 semplificata, per cassa o col metodo della registrazione ovvero col principio della competenza per le altre imprese, cio\u00e8 quelle in contabilit\u00e0 ordinaria.<\/p>\n\n\n<p>T<strong>ipologia di investimento agevolato<\/strong>: spese relative all\u2019acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (dotate di uno o pi\u00f9 punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico, ai sensi dell\u2019articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257), anche sulle parti comuni degli edifici condominiali (articoli 1117 e 1117-bis del codice civile), ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW.<\/p>\n\n\n<p>I<strong>mporto massimo delle spese<\/strong>: le spese sono agevolate fino a un ammontare complessivo non superiore a 3mila euro.<\/p>\n\n\n<p>A<strong>ttuazione<\/strong>: l\u2019agevolazione \u00e8 stata introdotta dall\u2019articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, ma un decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con i ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell\u2019Economia e delle Finanze, deve dettare la disciplina applicativa di questa nuova agevolazione.<\/p>\n\n\n<p><a href=\"mailto:info@beneggiassociati.com\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><br \/>Sei interessato all\u2019articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant<\/a><\/p>\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/beneggiassociati.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019acquisto dell\u2019auto fa i conti con il bonus-malus ecologico L\u2019ecobonus e l\u2019ecotassa auto voluti dal governo Conte sono in vigore e le polemiche di dicembre sulla loro istituzione devono lasciare il posto ai fatti.&nbsp; Per chi trovasse interessante un\u2019auto elettrica, c\u2019\u00e8 anche un\u2019agevolazione fiscale sugli impianti di ricarica installati sia dai privati sia dalle imprese. 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