{"id":17050,"date":"2020-03-23T12:17:00","date_gmt":"2020-03-23T11:17:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.beneggiassociati.com\/2020\/03\/23\/covid_19-cosa-cambia-con-il-cura-italia\/"},"modified":"2020-03-23T12:17:00","modified_gmt":"2020-03-23T11:17:00","slug":"covid_19-cosa-cambia-con-il-cura-italia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/covid_19-cosa-cambia-con-il-cura-italia\/","title":{"rendered":"Covid_19: cosa cambia con il Cura Italia"},"content":{"rendered":"<p><strong>Articolo 60 \u2013 Rimessione in termini per i versamenti: <\/strong>La disposizione contiene l\u2019unica proroga generalizzata valevole per tutti i contribuenti. Tale proroga, seppur \u201cformalmente\u201d conforme a quanto preannunciato con i comunicati stampa di cui si \u00e8 detto, nella sostanza risulta senz\u2019altro inefficace a fare fronte alle difficolt\u00e0 operative di molti studi professionali, in diverse sedi manifestate dal CNDCEC. La norma, infatti, prevede una proroga assai limitata sotto il profilo temporale, <u>rinviando dal 16 al 20 marzo tutti i versamenti da effettuarsi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l\u2019assicurazione obbligatoria<\/u>. Con specifico riferimento al versamento del saldo IVA, in scadenza il 16 marzo u.s. e rinviato dalla presente disposizione al 20 marzo 2020, si osserva che resta ferma la possibilit\u00e0 di effettuare detto versamento entro il 30 giugno 2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020, oppure entro il 30 luglio 2020, maggiorando le somme dovute (sia il saldo IVA che la sua maggiorazione dello 0,40% mensile) di un ulteriore 0,40%. Infatti, il Decreto in esame non ha previsto alcuna disapplicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 6 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e 17, commi 1 e 2, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Articolo 61 \u2013 Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l\u2019assicurazione obbligatoria: <\/strong>La disposizione sostanzialmente amplia l\u2019ambito di applicazione della sospensione di alcuni versamenti e adempimenti fiscali e previdenziali recata dal comma 1 dell\u2019articolo 8, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 91, individuando le seguenti ulteriori categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla situazione di emergenza sanitaria in corso:<\/p>\n<ul>\n<li>federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e societ\u00e0 sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonch\u00e9 soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;<\/li>\n<li>soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attivit\u00e0 di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonch\u00e9 discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;<\/li>\n<li>soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;<\/li>\n<li>soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;<\/li>\n<li>soggetti che gestiscono attivit\u00e0 di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;<\/li>\n<li>soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonch\u00e9 orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;<\/li>\n<li>soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l\u2019infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;<\/li>\n<li>soggetti che svolgono attivit\u00e0 di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;<\/li>\n<li>aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;<\/li>\n<li>soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;<\/li>\n<li>soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;<\/li>\n<li>soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;<\/li>\n<li>soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;<\/li>\n<li>soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;<\/li>\n<li>soggetti che svolgono attivit\u00e0 di guida e assistenza turistica;<\/li>\n<li>ONLUS, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri regionali e delle Province autonome che esercitano in via esclusiva o principale una o pi\u00f9 attivit\u00e0 di interesse generale previste dall\u2019art. 5, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per tutti questi soggetti (escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e societ\u00e0 sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonch\u00e9 i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, per i quali v. infra), \u00e8 prevista la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi a:<\/p>\n<ul>\n<li>versamenti delle ritenute alla fonte effettuate in qualit\u00e0 di sostituti d\u2019imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (di cui rispettivamente agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973);<\/li>\n<li>adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l\u2019assicurazione obbligatoria.<\/li>\n<\/ul>\n<p><u>I versamenti cos\u00ec sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un\u2019unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1\u00b0 giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020<\/u>. Qualora si fosse gi\u00e0 proceduto ad effettuare detti versamenti, non \u00e8 possibile chiedere il rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Con specifico riferimento alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l\u2019assicurazione obbligatoria in scadenza nei periodi considerati, ai sensi delle disposizioni in esame, occorre fermamente scongiurare soluzioni interpretative inutilmente gravose per le aziende e per i professionisti che operano nel loro interesse in qualit\u00e0 di intermediari abilitati. Ci si riferisce all\u2019interpretazione formulata dall\u2019INPS in relazione al decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, l\u00ec dove ritiene che \u201cil datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, \u00e8 tenuto obbligatoriamente a versare quest\u2019ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento\u201d. Invero, tale opzione interpretativa sembra trascurare la portata della norma che ha disposto la sospensione sia degli adempimenti che dei versamenti. Non si vede, pertanto, come si possano sospendere gli adempimenti, intesi come insieme di operazioni finalizzate alla denuncia Uniemens, richiedendo al contempo l\u2019effettuazione dei versamenti, seppure limitatamente alla quota a carico del lavoratore, che tali adempimenti presuppongono. Inoltre, la tesi della sospensione di tutti i versamenti contributivi, a prescindere dall\u2019avvenuta trattenuta della quota a carico del lavoratore, pu\u00f2 anche essere avvalorata ragionando esclusivamente sulla sospensione dei termini di versamento, intesa come differimento dei tempi di una scadenza nelle cui more il datore di lavoro trattiene legittimamente i contributi conto dipendente in attesa del pagamento. In buona sostanza, la sospensione riguarderebbe i versamenti (complessivamente considerati) del datore di lavoro e non dei soli contributi a carico del datore di lavoro. In altri termini, la sospensione riguarda gli obblighi di versamento, senza ulteriore specificazione, e non gli obblighi contributivi a carico del solo datore di lavoro. Quest\u2019ultima soluzione interpretativa si mostra, peraltro, utile in relazione alla corretta interpretazione della sospensione dei versamenti contributivi di cui al successivo art. 62 del Decreto. Sul piano operativo, inoltre, una diversa soluzione sarebbe fortemente penalizzante per i datori di lavoro che hanno gi\u00e0 operato le trattenute a carico dei dipendenti, essendo ad oggi sicuramente gi\u00e0 liquidate le buste paga di febbraio. In tale denegata ipotesi, il versamento dovrebbe essere comunque effettuato alla scadenza prorogata del 20 marzo 2020, impedendo di fatto agli intermediari abilitati di inviare ai propri clienti i modelli F24 contenenti i pagamenti delle ritenute previdenziali operate nei confronti dei lavoratori. Tale circostanza, pure in considerazione dell\u2019emergenza in atto, dovrebbe essere scongiurata dall\u2019INPS quantomeno con riferimento alla disapplicazione di possibili sanzioni sulle tardivit\u00e0 dei suddetti pagamenti nonch\u00e9 alla condizione di regolarit\u00e0 contributiva. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e societ\u00e0 sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonch\u00e9 i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, la sospensione dei gi\u00e0 menzionati termini \u00e8 prevista invece fino al 31 maggio 2020. I versamenti cos\u00ec sospesi andranno, in tal caso, effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un\u2019unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di giugno 2020. Anche per questi ultimi soggetti, qualora si fosse gi\u00e0 proceduto ad effettuare detti versamenti, non \u00e8 possibile chiedere il rimborso di quanto gi\u00e0 versato.<\/p>\n<p>Per tutti i soggetti particolarmente colpiti dalla situazione di emergenza sanitaria in corso (comprese quindi le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, nonch\u00e9 le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e societ\u00e0 sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonch\u00e9 i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori), sono inoltre sospesi i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo. Anche questi ultimi versamenti IVA andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un\u2019unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1\u00b0 giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) ovvero mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere sempre dal mese di maggio 2020. Anche in questo caso, qualora si fosse gi\u00e0 provveduto al versamento delle somme oggetto della presente sospensione, non sar\u00e0 possibile richiederne il rimborso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Articolo 62 &#8211; Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi: <\/strong>Il comma 1 dell\u2019articolo in esame accorda una sospensione di alcuni adempimenti tributari applicabile a tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Nello specifico, si prevede la sospensione di tutti gli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra l\u20198 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Da quest\u2019ultima sospensione sono esclusi:<\/p>\n<ul>\n<li>i termini relativi ai versamenti;<\/li>\n<li>i termini fissati per l\u2019effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all\u2019IRPEF;<\/li>\n<li>i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, cos\u00ec come rideterminati dall\u2019art. 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sebbene il dettato normativo non vi faccia alcun esplicito riferimento, si \u00e8 osservato che potrebbero ritenersi esclusi dalla sospensione in esame anche gli obblighi di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici. Questi ultimi non sembrano costituire esclusivamente \u201cadempimenti tributari\u201d nei confronti dell\u2019Erario, ma anche \u201cadempimenti commerciali\u201d fra le parti di un rapporto negoziale. <u>Gli adempimenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020<\/u>. Il comma 2 dell\u2019articolo in esame prevede una proroga di alcuni versamenti da autoliquidazione operante, tuttavia, con alcune limitazioni soggettive riferite in questo caso al volume dei ricavi e dei compensi (e non alla tipologia di attivit\u00e0 commerciale esercitata). Nello specifico, <u>per i soggetti esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d\u2019imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) \u00e8 prevista la sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza fra l\u20198 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a: <\/u><\/p>\n<ul>\n<li><u>ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualit\u00e0 di sostituti d\u2019imposta; <\/u><\/li>\n<li><u>trattenute per le addizionali regionale e comunale operate in qualit\u00e0 di sostituti d\u2019imposta; <\/u><\/li>\n<li><u>IVA; <\/u><\/li>\n<li><u>contributi previdenziali e assistenziali e premi per l&#8217;assicurazione obbligatoria. <\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell\u2019articolo in esame, per i soggetti esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale, o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dal volume di ricavi o compensi realizzato nel periodo d\u2019imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del Decreto in esame). I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un\u2019unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1\u00b0 giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020. Anche in questo caso, non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente gi\u00e0 versato. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni che per primi sono stati inclusi nella c.d. \u201czona rossa\u201d (individuate nell\u2019allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1\u00b0 marzo 2020) , restano ferme le disposizioni di cui all\u2019art. 1 del decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. Quest\u2019ultima norma ha previsto in favore dei soggetti che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori dei predetti Comuni la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonch\u00e9 dagli atti previsti dall\u2019art. 29 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Anche i versamenti sospesi ai sensi del citato decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze 24 febbraio 2020 devono essere effettuati entro il medesimo termine del 31 maggio 2020 (che slitta al 1\u00b0 giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) e con le stesse modalit\u00e0 (in un\u2019unica soluzione o fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo). Il nuovo termine cos\u00ec fissato per provvedere ai versamenti sospesi va a sostituire quello originariamente stabiliti dal comma 4 dell\u2019art. 1 del predetto decreto ministeriale. Anche in questo caso, non \u00e8 previsto il rimborso delle somme eventualmente gi\u00e0 versate. Il comma 7 dell\u2019articolo in esame prevede, infine, <u>per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d\u2019imposta precedente a quello in corso<\/u> (alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), <u>possono scegliere di non subire le ritenute d\u2019acconto<\/u> (di cui agli artt. 25 e 25-bis del d.P.R. n. 600 del 19737) <u>sui ricavi o compensi percepiti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 31 marzo 2020<\/u>. A tal proposito, \u00e8 utile sottolineare che in questo caso, la sospensione non riguarda il versamento delle ritenute effettuate dai sostituti d\u2019imposta, bens\u00ec l\u2019effettuazione stessa delle ritenute (su richiesta del sostituito). L\u2019esercizio di detta opzione consente pertanto ai professionisti e agli imprenditori interessati dal provvedimento di percepire i ricavi e i compensi al lordo delle ritenute fiscali per il breve lasso temporale di riferimento. L\u2019opzione \u00e8 peraltro esercitabile a condizione che nel mese precedente i medesimi soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Per avvalersi dell\u2019opzione, i soggetti interessati devono rilasciare un\u2019apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione. L\u2019ammontare delle ritenute d\u2019acconto non operate dal sostituto andr\u00e0 versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, direttamente dai percettori delle somme in un\u2019unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1\u00b0 giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) ovvero mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tra le principali dimenticanze ci sono gli avvisi bonari. Anche le norme \u201cresiduali\u201d non includono tali provvedimenti. Gli articoli del decreto relativi agli obblighi di versamento non sono di carattere generale, poich\u00e9 elencano dettagliatamente tributi, contributi e imposte sospesi.\u00a0L\u2019articolo 62, forse di portata pi\u00f9 generale, disciplina gli adempimenti \u201cdiversi dai versamenti\u201d, con la conseguenza che non pu\u00f2 riguardare l\u2019obbligo di pagamento dell&#8217;avviso bonario. L\u2019articolo 68 attiene, invece, la sospensione dei termini relativi ai carichi affidati all&#8217;agente della riscossione e pertanto si ritengono esclusi gli avvisi bonari in quanto non sono (ancora) somme iscritte a ruolo. Infine, non possono neanche rientrare nella sospensione dell\u2019articolo 67 il quale in via generale, disciplina tutte le attivit\u00e0 degli Uffici (fino a ricomprendere anche quella di liquidazione). Ma la norma non riguarda obblighi del contribuente ed \u00e8 esclusivamente rivolta all&#8217;amministrazione. Ne consegue che l\u2019unica deroga a oggi disciplinata per gli avvisi bonari riguarda il generale rinvio dal 16 al 20 marzo.\u00a0Nel decreto \u00e8 prevista una specifica disposizione per le cartelle di pagamento e per gli accertamenti esecutivi i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso dall\u20198 marzo al 31 maggio. In particolare, per tali debiti il pagamento pu\u00f2 essere eseguito \u00abin unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione\u00bb. Ne consegue cos\u00ec che il contribuente dovr\u00e0 versare il dovuto entro fine giugno. Tuttavia, la previsione del pagamento in un\u2019unica soluzione desta qualche perplessit\u00e0. Per cartelle ed accertamenti, infatti, in via ordinaria \u00e8 possibile dilazionare il debito. \u00c8 singolare quindi, che un decreto volto proprio ad agevolare i contribuenti in un momento tanto difficile, imponga il pagamento integrale, di fatto derogando una norma gi\u00e0 presente nel nostro ordinamento che consentirebbe la dilazione. Sarebbe al limite dell\u2019incredibile che la sospensione del pagamento comporti anche l\u2019automatica \u201cdecadenza\u201d delle dilazioni gi\u00e0 avviate.\u00a0Per chi avesse gi\u00e0 una rateazione in corso, invece, sia sulla cartella, sia per l&#8217;accertamento, sebbene il decreto non disponga espressamente, \u00e8 verosimile che entro fine giugno si debba versare l&#8217;importo totale in un&#8217;unica soluzione delle sole rate scadute (e non versate) tra l\u20198 marzo ed il 31 maggio. Il decreto sembra aver dimenticato anche le adesioni agli accertamenti per le quali non \u00e8 stata disciplinata n\u00e9 la sospensione legata alla procedura in s\u00e9, n\u00e9 dei relativi pagamenti. In concreto, quindi, nel periodo tra l\u20198 marzo e il 31 maggio, le pi\u00f9 frequenti ipotesi potrebbero riguardare le scadenze: dei 20 giorni per il pagamento del dovuto dopo la sottoscrizione dell&#8217;atto di adesione; di una rata della dilazione avviata in precedenza relativa all&#8217;adesione sottoscritta. In entrambi i casi, non sembra prevista alcuna sospensione con la conseguenza che il contribuente \u00e8 tenuto al versamento rispettando gli ordinari termini.\u00a0Un\u2019altra ipotesi frequente che appare di complicata soluzione riguarda la \u201cpendenza\u201d del contraddittorio con l&#8217;Ufficio al fine di valutare il possibile accordo. Innanzitutto, per tutti gli uffici sono sospese le attivit\u00e0 fino al 31 maggio, con la conseguenza che presumibilmente anche i contraddittori saranno rinviati oltre tale data. Ma la disposizione non si coordina con la sospensione per l\u2019impugnazione degli atti prevista per i contribuenti fino al 15 aprile (che di sicuro riguarda pure di fatto il procedimento di adesione potendosi giungere alla definizione fino allo spirare dei termini di impugnazione). In concreto ci\u00f2 comporter\u00e0 che se l&#8217;interessato prima del 15 aprile non avr\u00e0 una proposta dell\u2019Ufficio da valutare in contrapposizione al ricorso, prudenzialmente impugner\u00e0 l&#8217;atto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Articolo 63 \u2013 Premio ai lavoratori dipendenti: <\/strong>L\u2019articolo in commento prevede <u>l\u2019erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati<\/u> (secondo la definizione di cui all\u2019art. 49, comma 1, TUIR), <u>con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, i quali, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, continuino a prestare servizio nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020<\/u>. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed \u00e8 ragguagliato ai giorni in cui il lavoro \u00e8 prestato presso la propria sede di lavoro ordinaria. Il premio \u00e8 attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro (sostituto d\u2019imposta ex articoli 23 e 29 d.P.R. n. 600\/1973) che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, comunque, entro il termine previsto per l\u2019effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l\u2019istituto della compensazione, di cui all\u2019art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Articolo 64 \u2013 Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro: <\/strong>L\u2019articolo in commento, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, introduce al comma 1 della disposizione un c<u>redito d\u2019imposta a favore dei soggetti esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa, arte o professione<\/u>. L\u2019agevolazione spetta, <u>per il periodo d&#8217;imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un importo massimo di 20.000 euro. Il credito di imposta \u00e8 riconosciuto fino all\u2019esaurimento dell\u2019importo massimo di spesa di 50 milioni di euro per l\u2019anno 2020<\/u>. Il comma 2 della norma rinvia le disposizioni di attuazione ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall\u2019entrata in vigore del Decreto in commento, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla norma.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Articolo 65 \u2013 Credito di imposta per botteghe e negozi: <\/strong>La disposizione in esame, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all\u2019emergenza epidemiologica COVID-19, riconosce ai <u>soggetti esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa un credito d\u2019imposta nella misura del 60 per cento dell\u2019ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C\/1<\/u> (e cio\u00e8 negozi e botteghe). In conformit\u00e0 con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del DPCM dell\u201911 marzo 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza da COVID-19 sull\u2019intero territorio nazionale), <u>la misura non si applica alle attivit\u00e0 di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali<\/u> (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessit\u00e0, servizi di pompe funebri, etc.). La misura \u00e8 utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell&#8217;articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Codice tributo in compensazione: 6914\/2020 utilizzabile dal 25\/03\/2020<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Articolo 66 \u2013 Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19: <\/strong>La norma \u00e8 finalizzata a promuovere, anche tramite l\u2019incentivo fiscale, le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l\u2019evolversi della situazione epidemiologica causata da COVID-19.<br \/>\nIl comma 1 dell\u2019articolo in esame prevede che <u>per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali, a favore di: Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, spetta una detrazione dall\u2019imposta lorda ai fini dell\u2019imposta sul reddito pari al 30 per cento. L\u2019importo complessivo della detrazione non pu\u00f2 essere superiore a 30.000 euro<\/u>. Con le stesse finalit\u00e0, il successivo comma 2, estende alle suddette erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa quanto previsto dall\u2019art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, disposizione che disciplina le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamit\u00e0 pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Per i soggetti titolari di reddito d\u2019impresa, pertanto, \u00e8 previsto che le predette erogazioni siano deducibili dal reddito di impresa e non si considerano destinate a finalit\u00e0 estranee all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa. Lo stesso comma 2 prevede, altres\u00ec, che ai fini dell\u2019imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive, le erogazioni liberali siano deducibili nell\u2019esercizio in cui avviene il versamento. Ai fini della determinazione dell\u2019ammontare delle detrazioni e delle deduzioni relative alle erogazioni in natura di cui ai precedenti commi 1 e 2, il successivo comma 3 opera un rinvio al disposto degli artt. 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro del 28 novembre 2019, che, rispettivamente, determinano i criteri per la valorizzazione dei beni oggetto della liberalit\u00e0 in ragione della loro natura (art. 3) e individuano la documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni previste (art. 4).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Articolo 67 \u2013 Sospensione dei termini relativi all\u2019attivit\u00e0 degli uffici degli enti impositori: <\/strong>L\u2019articolo in commento <u>sospende dall\u20198 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivit\u00e0 di liquidazione, di controllo<\/u> (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), <u>di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori<\/u>. Per quanto attiene, poi, l\u2019attivit\u00e0 di consulenza, il primo comma, secondo periodo, della disposizione in esame, prevede la sospensione, sempre dall\u20198 marzo al 31 maggio 2020, dei termini entro i quali l\u2019Agenzia delle entrate \u00e8 tenuta a fornire risposta, anche a seguito della presentazione di documentazione integrativa da parte del contribuente, alle istanze di interpello presentate a norma dell\u2019art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (interpello ordinario\/qualificatorio, probatorio, disapplicativo e anti-abuso), dell\u2019art. 6 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (interpello preventivo in materia di adempimento collaborativo), e dell\u2019art. 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (interpello in materia di nuovi investimenti). Il medesimo periodo di sospensione si applica anche al termine per la regolarizzazione delle predette istanze, previsto dall\u2019art. 3 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156. Per lo stesso periodo sono, altres\u00ec, sospesi i termini di cui all\u2019art. 7, comma 2, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (in materia di ammissione all\u2019adempimento collaborativo), i termini di cui all\u2019art. 1\u2013bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in materia di procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata), e di cui agli articoli 31\u2013ter e 31-quater del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (in materia di accordi preventivi per imprese con attivit\u00e0 internazionale), nonch\u00e9 i termini relativi alle procedure di cui all\u2019art. 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in materia di interpello per attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo). In relazione alle istanze di interpello di cui al comma 1, il successivo comma 2 stabilisce che, laddove tali istanze siano state presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta, cos\u00ec come il termine previsto dal succitato art. 3 del D.Lgs. n. 156 del 2016 per la regolarizzazione delle medesime istanze, iniziano a (ri)decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Sempre lo stesso comma 2, in considerazione della situazione emergenziale, stabilisce altres\u00ec che, per il solo periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica \u00e8 consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l\u2019impiego della posta elettronica certificata (di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68), ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l\u2019invio alla casella di posta elettronica ordinaria <a href=\"mailto:div.contr.interpello@agenziaentrate.it\">div.contr.interpello@agenziaentrate.it<\/a>. Sono, altres\u00ec, sospese sempre dall\u20198 marzo al 31 maggio 2020, le attivit\u00e0 consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis c.p.c, 155- quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell\u2019Anagrafe Tributaria, compreso l\u2019Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonch\u00e9 le risposte alle istanze formulate ai sensi dell\u2019art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell\u2019art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (istanze di accesso a dati e documenti). Tale disposizione non si applica nei casi di indifferibilit\u00e0 ed urgenza. L\u2019articolo si conclude prevedendo, in generale, che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all\u2019attivit\u00e0 degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell\u2019art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l\u2019art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159. La disposizione stabilisce dunque una proroga fino al 31 dicembre 2022 (secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all\u2019attivit\u00e0 degli uffici degli enti impositori aventi sede in tutto il territorio italiano in scadenza entro il 31 dicembre 2020 . La norma dispone pertanto una proroga dei termini in favore degli Uffici che appare del tutto sproporzionata rispetto ai periodi di sospensione dei termini disposti in favore dei contribuenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Articolo 68 \u2013 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all&#8217;agente della riscossione: <\/strong>L\u2019articolo in commento prevede al comma 1 la <u>sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall\u20198 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonch\u00e9 dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall\u2019Agenzia delle entrate<\/u> (art. 29 del DL n. 78\/2010 ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP) <u>e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali<\/u>(art. 30 del DL n. 78\/2010). Lo stesso comma precisa che <u>i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un\u2019unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020<\/u>. Viene, altres\u00ec, prevista l\u2019applicabilit\u00e0 delle disposizioni dell\u2019art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015. Nella disposizione manca, quindi, un rinvio che estenda la sospensione dei pagamenti derivanti da atti diversi da quelli espressamente rich<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Articolo 60 \u2013 Rimessione in termini per i versamenti: La disposizione contiene l\u2019unica proroga generalizzata valevole per tutti i contribuenti. 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