{"id":17062,"date":"2020-04-04T09:16:00","date_gmt":"2020-04-04T07:16:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.beneggiassociati.com\/2020\/04\/04\/covid_19-proroga-per-lapprovazione-dei-bilanci\/"},"modified":"2020-04-04T09:16:00","modified_gmt":"2020-04-04T07:16:00","slug":"covid_19-proroga-per-lapprovazione-dei-bilanci","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/covid_19-proroga-per-lapprovazione-dei-bilanci\/","title":{"rendered":"Covid_19, proroga per l&#8217;approvazione dei bilanci"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con il D.L. 17 Marzo 2020, n.18 (c.d.\u00a0<em>\u201cCura Italia\u201d<\/em>), recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell\u2019emergenza epidemiologica da\u00a0<em>Coronavirus\u00a0<\/em>(<em>Covid-19<\/em>), sono stati\u00a0prorogati i termini entro i quali \u00e8 possibile approvare il bilancio dell\u2019esercizio 2019\u00a0ed adottati alcuni accorgimenti tesi a facilitare il concreto svolgimento delle assemblee, a prescindere dall\u2019argomento posto all\u2019ordine del giorno. Inoltre, la diffusione del\u00a0<em>Coronavirus\u00a0<\/em>produce effetti rilevanti anche ai fini della predisposizione, attualmente in corso, dei bilanci relativi all\u2019esercizio 2019. <u>Le principali problematiche conseguenti a tale diffusione attengono, in particolare:<\/u><\/p>\n<ul>\n<li><u>ai fatti successivi alla chiusura dell\u2019esercizio;<\/u><\/li>\n<li><u>all\u2019informativa da fornire nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione;<\/u><\/li>\n<li><u>alla continuit\u00e0.<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019<\/u><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Rinvio dei termini di convocazione dell\u2019assemblea<\/strong>: Con l\u2019art.106 del D.L. n.18 del 17 Marzo 2020, viene stabilito, in via generale, che, in deroga sia a quanto normativamente previsto sia alle diverse disposizioni statutarie,\u00a0l\u2019assemblea ordinaria pu\u00f2 essere convocata, ai fini dell\u2019approvazione del bilancio chiuso al 31 Dicembre 2019, <strong><u>entro 180 giorni dalla chiusura dell\u2019esercizio<\/u><\/strong>\u00a0(vale a dire, entro il 28 Giugno 2020). L\u2019utilizzo di tale termine pi\u00f9 ampio si presenta, pertanto, quale\u00a0mera facolt\u00e0\u00a0per le societ\u00e0 che, in ogni caso, possono tenere l\u2019assemblea nella data ritenuta maggiormente adeguata rispetto alle proprie esigenze. Inoltre, l\u2019utilizzo del termine pi\u00f9 ampio (riferito alla data di prima convocazione dell\u2019assemblea)\u00a0non deve necessariamente essere motivato dalla societ\u00e0, apparendo sufficiente darne atto nella eventuale Relazione sulla gestione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Effetti sui termini di versamento delle imposte dirette e dell\u2019Irap<\/strong>: Ai sensi dell\u2019art.17 del D.P.R. 7 Dicembre 2001, n.435, in relazione ai soggetti Ires, i versamenti del\u00a0saldo e della prima rata di acconto delle imposte\u00a0derivanti dai modelli Redditi ed Irap devono essere effettuati\u00a0entro l\u2019ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d\u2019imposta, ferma restando la possibilit\u00e0 di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. In relazione ai soggetti Ires con\u00a0esercizio sociale coincidente con l\u2019anno solare\u00a0chiuso il 31 Dicembre 2019, i termini di versamento del\u00a0saldo relativo al 2019 e del primo acconto del 2020\u00a0sono, quindi, stabiliti:<\/p>\n<ul>\n<li>al 30 Giugno 2020, senza maggiorazione dello 0,40%;<\/li>\n<li>ovvero, al 30 Luglio 2020, con la maggiorazione dello 0,40%.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tuttavia, per i soggetti Ires che, in base a disposizioni di legge,\u00a0approvano il bilancio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell\u2019esercizio, \u00e8 stabilito che i suddetti versamenti devono avvenire entro l\u2019ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ferma restando la possibilit\u00e0 di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Tale disposizione \u00e8 applicabile anche per effetto del differimento del termine di convocazione dell\u2019assemblea ordinaria disposto dall\u2019art.106 del D.L. 17 Marzo 2020, n.18, a seguito dell\u2019emergenza da\u00a0<em>Covid-19<\/em>. Pertanto, in relazione a tutte le societ\u00e0 che approveranno i bilanci dell\u2019esercizio 2019 dal 1\u00b0 al 28 Giugno 2020, beneficiando di tale proroga generalizzata, i versamenti del saldo 2019 e del primo acconto 2020 delle imposte dirette e dell\u2019Irap avranno quale scadenza il 31 Luglio 2020, ovvero il 31 Agosto 2020 con la maggiorazione dello 0,40%, salvo ulteriori proroghe.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Semplificazioni procedurali per la tenuta delle assemblee<\/strong>: Con l\u2019art.106 del D.L. 17 Marzo 2020, n.18, si stabilisce, inoltre, sempre in via generale, che, con l\u2019avviso di convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, le\u00a0societ\u00e0 per azioni, le societ\u00e0 in accomandita per azioni, le societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, le societ\u00e0 cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l\u2019espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l\u2019intervento all\u2019assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Tutte le societ\u00e0 sopra ricordate possono, altres\u00ec, prevedere che l\u2019assemblea si svolga, \u201canche esclusivamente\u201d, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l\u2019identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l\u2019esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessit\u00e0 che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Con particolare riguardo alle societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, si tiene conto della peculiarit\u00e0 che consente ai loro soci l\u2019espressione del voto mediante\u00a0consultazione scritta\u00a0o mediante\u00a0consenso espresso per iscritto, precisandosi come tale modalit\u00e0 operativa possa essere sempre utilizzata, anche in deroga ai limiti normativi ed alle diverse disposizioni statutarie. Tali modalit\u00e0, quindi, sembrerebbero poter essere utilizzate anche quando:<\/p>\n<ul>\n<li>non siano previste dall\u2019atto costitutivo;<\/li>\n<li>la decisione riguardi modifiche dell\u2019atto costitutivo oppure decisioni relative ad operazioni che comportino una sostanziale modifica dell\u2019oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o perdite del capitale superiore a un terzo;<\/li>\n<li>vi sia una richiesta di utilizzare la deliberazione assembleare da parte di amministratori o di un numero qualificato di soci.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ulteriori misure tese ad agevolare il ricorso alle deleghe di voto sono, inoltre, previste per le societ\u00e0 per azioni quotate, le societ\u00e0 ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le societ\u00e0 con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le societ\u00e0 cooperative, le mutue assicuratrici e le societ\u00e0 a controllo pubblico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Ambito temporale di operativit\u00e0 delle nuove previsioni<\/strong>: Si tenga presente, infine, che le esaminate novit\u00e0 sono destinate a presentare una\u00a0valenza limitata nel tempo; esse, infatti, si applicano alle\u00a0assemblee convocate entro il 31 Luglio 2020\u00a0o, comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sar\u00e0 in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all\u2019insorgenza della epidemia da\u00a0<em>Covid-19<\/em>. Allo stato, quindi, tali previsioni dovrebbero valere anche per le assemblee di approvazione dei bilanci 2019 che, in prima convocazione, non dovessero raggiungere i prescritti\u00a0<em>quorum\u00a0<\/em>costitutivi (da riconvocare entro 30 giorni dalla data della prima convocazione).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>EFFETTI DELLA DIFFUSIONE DEL<\/u><\/strong><strong>\u00a0<em><u>CORONAVIRUS<\/u>\u00a0<\/em><u>SUL BILANCIO 2019<\/u><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il\u00a0<em>Coronavirus\u00a0<\/em>si \u00e8 diffuso, nel nostro Paese, a partire dal mese di Febbraio 2020 e, quindi, con riferimento ai soggetti con esercizio sociale coincidente con l\u2019anno solare, successivamente alla chiusura dell\u2019esercizio 2019. Facendo applicazione delle indicazioni contenute nell\u2019art.2427, comma 1, n.22-<em>quater<\/em>, del Codice Civile e nei principi contabili nazionali (in particolare, nel documento OIC 29), l\u2019emergenza epidemiologica\u00a0non rientra tra i fatti successivi alla chiusura dell\u2019esercizio che devono essere recepiti nei valori (delle attivit\u00e0 e delle passivit\u00e0) di bilancio, in quanto \u00e8 sorta dopo la data di bilancio ed \u00e8, quindi, di competenza dell\u2019esercizio 2020, ma, in considerazione della sua rilevanza, rientra tra i\u00a0fatti successivi che devono essere illustrati in Nota Integrativa. L\u2019epidemia \u00e8, infatti, assimilabile ad una calamit\u00e0 naturale avvenuta nell\u2019esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Obbligo di fornire l\u2019informativa in funzione della tempistica di approvazione del bilancio<\/strong>: Secondo i principi contabili,\u00a0devono essere indicati in bilancio i fatti che si verificano entro la data di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori, ove producano un effetto rilevante sul bilancio, anche gli eventi che si verificano tra la data di redazione del progetto di bilancio e la data di approvazione da parte dell\u2019organo assembleare. In questo caso, il progetto di bilancio (gi\u00e0 predisposto) deve essere adeguatamente modificato.<\/p>\n<p>Ove l\u2019assemblea per l\u2019approvazione dei bilanci 2019 sia convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell\u2019esercizio (ovvero, entro il prossimo 28 Giugno) in base alle disposizioni statutarie o usufruendo del rinvio disposto dal D.L. 18\/2020 (c.d.\u00a0<em>\u201cCura Italia\u201d<\/em>), per le societ\u00e0 per azioni, le societ\u00e0 in accomandita per azioni e le societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, il progetto di bilancio dovrebbe essere predisposto entro il 29 Maggio 2020. In tali ipotesi (che dovrebbero rappresentare la maggioranza), l\u2019emergenza si manifesterebbe prima della redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori e di essa dovrebbe, quindi, opportunamente tenersi conto. Per i soggetti che approvano il bilancio entro termini diversi da quelli previsti per le societ\u00e0 di capitali, occorre valutare la tempistica di evoluzione dell\u2019epidemia in relazione alla tempistica di approvazione del bilancio. Non devono fornire informazioni in bilancio soltanto i soggetti che hanno approvato il bilancio entro il mese di Febbraio 2020, quando il\u00a0<em>virus\u00a0<\/em>non aveva ancora avuto una diffusione tale da poter considerare rilevante l\u2019effetto sui dati di bilancio stesso. Diversamente, ove il progetto di bilancio fosse stato redatto entro il mese di Febbraio, ma il bilancio non fosse stato ancora approvato, la diffusione dell\u2019epidemia impone, data la sua portata, la modifica del progetto di bilancio, con l\u2019inserimento della relativa informativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Contenuto dell\u2019informativa<\/strong>: Si ritiene opportuno indicare in\u00a0Nota integrativa\u00a0l\u2019effetto che l\u2019epidemia produce sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell\u2019impresa. A tal fine, occorre fare luogo a stime; ove non sia possibile effetuare previsioni attendibili, \u00e8 necessario indicare le ragioni per cui gli effetti sulla societ\u00e0 sono da ritenere non determinabili. Tale ultima situazione potrebbe verificarsi con frequenza, considerata la continua evoluzione del fenomeno: in questo caso, occorre comunque dare conto nella Nota integrativa della situazione di generale incertezza determinata dall\u2019epidemia. Analoga informativa deve essere fornita nei bilanci redatti in forma abbreviata, mentre risultano escluse le micro imprese, salvo che le stesse redigano la Nota integrativa in via volontaria. Le informazioni da inserire nella Nota integrativa devono essere coordinate con le analisi fornite nella\u00a0Relazione sulla gestione, in relazione alle quali si dir\u00e0 nel prosieguo della presente circolare.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Rilevazioni di fondi rischi ed oneri \u2013 Esclusione<\/strong>: L\u2019epidemia non pu\u00f2 determinare la rilevazione, nel bilancio 2019, di un fondo rischi ed oneri. Difatti, tali poste contabili non possono essere utilizzate per rettificare i valori dell\u2019attivo, coprire rischi generici od effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell\u2019esercizio e relativi a situazioni non in essere alla data di bilancio. L\u2019epidemia potr\u00e0, invece, incidere sulla scelta di distribuire gli utili relativi all\u2019esercizio 2019, essendo auspicabile un accantonamento degli stessi a riserva, al fine di far fronte alla situazione di emergenza sanitaria emersa nel 2020.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Soggetti con esercizio non coincidente con l\u2019anno solare<\/strong>: Per i soggetti con esercizio sociale\u00a0non\u00a0coincidente con l\u2019anno solare, generalmente la diffusione del <em>Coronavirus\u00a0<\/em>rientra tra i fatti che devono essere recepiti nei valori di bilancio. L\u2019epidemia provocher\u00e0, in prima battuta, una riduzione del fatturato, ma potr\u00e0 incidere, altres\u00ec, a seconda del settore di attivit\u00e0 in cui opera l\u2019impresa, della sua localizzazione geografica, del modello di\u00a0<em>business\u00a0<\/em>adottato, su altre poste contabili, determinando, ad esempio, necessit\u00e0 quali: svalutare le attivit\u00e0 materiali ed immateriali; svalutare le rimanenze di magazzino; rilevare svalutazioni e\/o perdite su crediti; svalutare partecipazioni e titoli di debito.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>INFORMATIVA NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE<\/u><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019assoluta rilevanza dell\u2019attuale emergenza sanitaria rende necessario che ne venga data opportuna informativa, con riferimento al bilancio chiuso al 31 Dicembre 2019, oltre che nella Nota Integrativa (come evento successivo alla chiusura del bilancio), anche nella\u00a0Relazione sulla gestione\u00a0(con particolare riguardo alla evoluzione prevedibile della gestione). In particolare, nella Relazione sulla gestione relativa al bilancio chiuso al 31 Dicembre \u00e8 opportuno fornire:<\/p>\n<ul>\n<li>nella cosiddetta\u00a0<em>\u201cParte generale\u201d<\/em>, un iniziale\u00a0inquadramento dell\u2019attuale situazione di emergenza\u00a0e dei relativi impatti sull\u2019operativit\u00e0 e sulle\u00a0<em>performance\u00a0<\/em>economiche e finanziarie dell\u2019impresa e del settore in cui opera;<\/li>\n<li>nella sezione conclusiva\u00a0<em>\u201cEvoluzione prevedibile della gestione\u201d<\/em>, un\u00a0<em>focus\u00a0<\/em>sugli effetti, consuntivati e stimati, dell\u2019emergenza sull\u2019andamento dei primi mesi del 2020 e sulla restante parte dell\u2019esercizio, nonch\u00e9 una descrizione dei rischi individuati (che possono inficiare, ad esempio, la continuit\u00e0 aziendale).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informativa nella Parte generale<\/strong>: La\u00a0<em>Parte generale\u00a0<\/em>della Relazione sulla gestione, che solitamente contestualizza l\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa nell\u2019ambiente di riferimento, evidenziando le condizioni generali che possono portare all\u2019evoluzione futura aziendale, pu\u00f2 essere dettagliata in informazioni esterne ed interne relative all\u2019impresa. In particolare, le informazioni esterne possono riferirsi ai:<\/p>\n<ul>\n<li>fattori economici generali di mercato\u00a0(quali, ad esempio, l\u2019andamento del livello dei consumi, l\u2019esistenza di nuove tecnologie, le condizioni politiche e legislative che interessano l\u2019attivit\u00e0, la congiuntura economica, l\u2019andamento dei cambi o dei tassi di interesse, );<\/li>\n<li>fattori economici specifici dell\u2019ambiente in cui l\u2019impresa opera\u00a0(quali, ad esempio, l\u2019andamento del settore o dei settori di riferimento, lo sviluppo della domanda, la situazione dei mercati di approvvigionamento, l\u2019introduzione di disposizioni normative che possono impattare sull\u2019attivit\u00e0 operativa, l\u2019ingresso di nuove forze competitive sul mercato).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel documento \u201cRelazione sulla gestione\u201d, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e di Confindustria (pubblicato nel Giugno 2018), si evidenzia come sia auspicabile che i punti sopra riportati vengano analizzati sia retrospettivamente sugli ultimi esercizi che \u201c<em>prospetticamente rispetto all\u2019analisi dei rischi, attraverso l\u2019utilizzo di strumenti descrittivi, numerici e di sintesi utili a meglio rappresentare tutte le grandezze qualitative e quantitative<\/em>\u201d. In ogni caso, continua il documento, le informazioni che si dovrebbero poter desumere sono i rischi che possono compromettere il\u00a0<em>going concern\u00a0<\/em>o l\u2019evoluzione prospettica della societ\u00e0. Inoltre, come sottolineato nel documento\u00a0<em>\u201cInformativa alle associate n.513\u201d<\/em>, predisposto da Assirevi e datato 13 Marzo 2020), in considerazione della continua evoluzione dell\u2019emergenza epidemiologica da\u00a0<em>Covid-19<\/em>, appare particolarmente complesso prevedere gli effetti dell\u2019attuale situazione di emergenza sulle attivit\u00e0 economiche in generale e delle imprese in particolare. In tale situazione, \u00e8 auspicabile che le societ\u00e0 valutino l\u2019opportunit\u00e0 di rinviare i termini di approvazione del bilancio d\u2019esercizio al fine di avere un lasso di tempo pi\u00f9 ampio per finalizzare la predisposizione del fascicolo di bilancio e avere a disposizione un quadro maggiormente definito della crisi. In tale sezione potrebbe ritenersi opportuno, ad esempio, illustrare le misure adottate dal Governo fino al momento della redazione della Relazione sulla gestione, con particolare riferimento all\u2019introduzione di ammortizzatori sociali ed agli interventi a favore delle imprese.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informativa relativa all\u2019evoluzione prevedibile della gestione<\/strong>: La Relazione sulla gestione solitamente si chiude con l\u2019esame della prevedibile evoluzione della gestione, espressamente richiesta dall\u2019art.2428 del Codice Civile, secondo cui, nell\u2019allegato al bilancio \u00e8 necessario riportare, in ogni caso, tra le altre informazioni, \u201c<em>le attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo; l\u2019evoluzione prevedibile della gestione; in relazione all\u2019uso di strumenti finanziari: gli obiettivi e le politiche della societ\u00e0 in materia di gestione e copertura del rischio finanziario, l\u2019esposizione al rischio di prezzo, di credito, di liquidit\u00e0, di variazione dei flussi finanziari<\/em>\u201d. Tale parte della Relazione sulla gestione \u00e8 dedicata all\u2019analisi degli aspetti prospettici, gi\u00e0 introdotti nell\u2019analisi della situazione della societ\u00e0 e dell\u2019andamento e del risultato della gestione, effettuata sulla base degli strumenti di pianificazione e programmazione della societ\u00e0 quali, ad esempio,\u00a0<em>budget\u00a0<\/em>e piani industriali, oltre che da situazioni di periodo aggiornate. A questo riguardo, considerate anche le informazioni ottenute nel corso del periodo che va dalla chiusura dell\u2019esercizio alla formazione del bilancio, si possono fornire alcuni orientamenti generali dell\u2019azienda e per settore. Nella situazione di crisi attuale, pertanto, \u00e8 richiesto agli amministratori di aggiornare le situazioni economiche e finanziare prospettiche predisposte prima dell\u2019emersione dell\u2019emergenza, sulla base dei dati consuntivati nei primi mesi del 2020 e della prospettata evoluzione per l\u2019intero esercizio, valutando l\u2019ampio spettro di fattori connessi alla situazione economica avversa. Tale attivit\u00e0, risulterebbe, presumibilmente, meno onerosa ed aleatoria qualora si decida di beneficiare del rinvio dell\u2019approvazione dei bilanci, aumentando, cos\u00ec, l\u2019orizzonte temporale dei dati consuntivati e riducendo la finestra temporale prospettica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Azioni di mitigazione attuate dalla societ\u00e0<\/strong>: Sebbene il comma 1 dell\u2019art.2428 del Codice Civile non richieda esplicitamente di inserire le azioni di mitigazione attuate dalla societ\u00e0 con riferimento ai rischi descritti, la loro indicazione pu\u00f2 rappresentare un\u2019opportunit\u00e0 per rendere le informazioni pubblicate maggiormente complete ed esaustive, aumentando nel contempo la loro trasparenza e qualit\u00e0, nonch\u00e9 la reputazione aziendale. Nel contesto attuale pu\u00f2 assumere particolare rilevanza la descrizione: delle decisioni assunte dalla societ\u00e0 con riferimento alla gestione del personale (quali, ad esempio, ricorso allo\u00a0<em>smart working<\/em>, azioni intraprese volte a favorire la fruizione di periodi di congedo e ferie, eventuale ricorso alla cassa integrazione); di eventuali piani di ristrutturazione; di accordi presi con i principali clienti e fornitori (relativi, ad esempio, alla rivisitazione dei termini di incasso e pagamento); degli impatti sulla capacit\u00e0 di rimborso dell\u2019indebitamento (e di eventuali accordi aggiuntivi stipulati con gli istituti di credito ed altri finanziatori, quali, ad esempio, altre societ\u00e0 del gruppo); dei benefici connessi agli interventi del Governo a favore delle imprese; di eventuali rischi specifici individuati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>CONTINUIT\u00c0 AZIENDALE<\/u><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019emergenza\u00a0<em>Coronavirus\u00a0<\/em>potrebbe far venire meno il presupposto della continuit\u00e0 aziendale o\u00a0<em>going concern\u00a0<\/em>(ai sensi dell\u2019art.2423-<em>bis<\/em>, comma 1, n.1, del Codice Civile), cio\u00e8 la capacit\u00e0 dell\u2019azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un\u00a0arco temporale futuro di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. In relazione all\u2019esercizio \u201csolare\u201d 2019, occorre, quindi, riferirsi almeno al periodo 1 Gennaio \u2013 31 Dicembre 2020. In particolare, laddove gli amministratori manifestino motivatamente l\u2019intendimento di proporre la liquidazione della societ\u00e0 o di cessare l\u2019attivit\u00e0 operativa, oppure laddove le condizioni gestionali della societ\u00e0 (risultato di gestione e posizione finanziaria) peggiorino, occorre considerare se, nella redazione del bilancio 2019, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuit\u00e0 aziendale. Se tale presupposto non risulta essere pi\u00f9 appropriato al momento della redazione del bilancio, occorre riflettere in tale documento l\u2019effetto che l\u2019epidemia determina sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell\u2019esercizio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Incertezze sulla continuit\u00e0 aziendale<\/strong>: Nei casi in cui, a seguito della valutazione prospettica, siano identificate\u00a0significative incertezze in merito alla continuit\u00e0 aziendale, nella Nota Integrativa devono essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate ed alle incertezze identificate, nonch\u00e9 ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Devono, inoltre, essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuit\u00e0 aziendale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Prospettiva della cessazione dell\u2019attivit\u00e0 senza accertamento dello scioglimento<\/strong>: Ove la valutazione prospettica della capacit\u00e0 dell\u2019azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell\u2019arco temporale futuro di riferimento, non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell\u2019attivit\u00e0, ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento, la valutazione delle voci di bilancio \u00e8 pur sempre fatta nella\u00a0prospettiva della continuazione dell\u2019attivit\u00e0, tenendo peraltro conto, nell\u2019applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La Nota Integrativa deve descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della societ\u00e0. Il mutato (ridotto) orizzonte temporale di riferimento pu\u00f2 determinare, ad esempio, la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni o la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni, al fine di una eventuale svalutazione, in base al\u00a0<em>fair value\u00a0<\/em>e non al valore d\u2019uso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Prospettiva della cessazione dell\u2019attivit\u00e0 con accertamento dello scioglimento<\/strong>: Quando viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento della societ\u00e0, la valutazione delle voci in bilancio non \u00e8 fatta nella prospettiva della continuit\u00e0 aziendale. Tuttavia, si applicano ancora i criteri di funzionamento, tenendo conto dell\u2019ancor pi\u00f9 ristretto orizzonte temporale di riferimento. L\u2019adozione di criteri di liquidazione non \u00e8, infatti, consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria, anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell\u2019esercizio e quella di redazione del bilancio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informativa nella Relazione sulla gestione<\/strong>: Qualora siano presenti dubbi sulla continuit\u00e0 aziendale, \u00e8 opportuno che la societ\u00e0, richiamando anche il contenuto della Nota Integrativa, esponga le modalit\u00e0 e le attivit\u00e0 per mezzo delle quali si auspica un ripristino dell\u2019equilibrio economico e finanziario o altrimenti le operazioni da porre in essere per reagire alla crisi in corso. In particolare, le informazioni contenute nella Nota Integrativa, se rilevanti, sono riproposte ed ampliate nella Relazione sulla gestione, tenendo in considerazione elementi non sempre riportati nella Nota integrativa, quali le connessioni con le operazioni intraprese per garantire la continuit\u00e0 aziendale con l\u2019evoluzione strategica e futura dell\u2019attivit\u00e0, l\u2019illustrazione delle assunzioni alla base del piano e un esame pi\u00f9 dettagliato concernente l\u2019analisi macro e micro economica considerata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"mailto:info@beneggiassociati.com\"><br \/>\nSei interessato all\u2019articolo? 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