{"id":17081,"date":"2020-04-13T15:00:00","date_gmt":"2020-04-13T13:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.beneggiassociati.com\/2020\/04\/13\/decreto-liquidita-nuove-misure-per-le-imprese\/"},"modified":"2020-04-13T15:00:00","modified_gmt":"2020-04-13T13:00:00","slug":"decreto-liquidita-nuove-misure-per-le-imprese","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/decreto-liquidita-nuove-misure-per-le-imprese\/","title":{"rendered":"Decreto liquidit\u00e0, nuove misure per le imprese"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del\u00a0<strong>Decreto Liquidit\u00e0<\/strong>\u00a0approvato dal Consiglio dei Ministri, diventano operative le misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti. E\u2019 previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agir\u00e0 su tre direttrici principali:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>garanzia al 100%<\/strong>\u00a0per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;<\/li>\n<li><strong>garanzia al 100%<\/strong>\u00a0(di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale;<\/li>\n<li><strong>garanzia al 90%<\/strong>\u00a0per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>E\u2019 stata inoltre prevista la possibilit\u00e0 di concedere alle imprese garanzie statali sui prestiti bancari attraverso Sace, nonch\u00e9 misure tese a potenziare gli strumenti per sostenere l\u2019esportazione del\u00a0<strong>made in Italy<\/strong>, l\u2019internazionalizzazione e gli investimenti delle aziende.<\/p>\n<p>Prorogata la\u00a0<strong>sospensione di tributi e contributi<\/strong>\u00a0per altri due mesi e quella relativa agli sgravi per l&#8217;acquisto di dispositivi di protezione individuale. E\u2019 stato infine estesa la normativa sul\u00a0<strong>Golden Power<\/strong>\u00a0anche alla difesa delle PMI e delle principali filiere produttive del nostro Paese.<\/p>\n<p><strong>Fondo di Garanzia: <\/strong>Nuove regole del FCG valevoli fino al 31 dicembre 2020<\/p>\n<ul>\n<li>Gratuit\u00e0 della garanzia<\/li>\n<li>Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro<\/li>\n<li>Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499<\/li>\n<li>Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia<\/li>\n<li>Possibilit\u00e0 di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell\u201980% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell\u2019importo del debito rinegoziato<\/li>\n<li>Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19 Virus<\/li>\n<li>Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario<\/li>\n<li>Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: \u201cinadempienze probabili\u201d nonch\u00e9 con presenza di operazioni classificate come \u201cscadute\u201d o \u201csconfinanti deteriorate\u201d successivamente alla data del 31 gennaio 2020<\/li>\n<li>Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuit\u00e0 aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento<\/li>\n<li>Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti<\/li>\n<li>Possibilit\u00e0 di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico \u2013 alberghiero e delle attivit\u00e0 immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00<\/li>\n<li>Anticipazione dell\u2019erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo<\/li>\n<li>Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500mln Euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l\u2019aumento dell\u2019ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l\u2019accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l\u2019innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull\u2019ammontare complessivo del portafoglio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Garanzia SACE medie e grandi imprese e sostegno all\u2019export: <\/strong>Per le imprese di grandi dimensioni e le PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano esaurito la propria capacit\u00e0 di accesso al Fondo centrale di Garanzia, si prevede la concessione fino al 31 dicembre 200 di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni (in linea con quelle definite dal paragrafo 3.2. del Temporary Framework della Commissione sugli aiuti di Stato alle imprese colpite dall\u2019emergenza):<\/p>\n<ul>\n<li>durata non superiore a 6 anni, con possibilit\u00e0 di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;<\/li>\n<li>impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficolt\u00e0 e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020;<\/li>\n<li>importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell&#8217;impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell\u2019impresa relativi al 2019;<\/li>\n<li>impegno dell\u2019impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all\u2019erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In relazione ai finanziamenti aventi le dette caratteristiche si prevede la seguente copertura:<\/p>\n<ul>\n<li>pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;<\/li>\n<li>pari all\u201980% dei finanziamenti destinati a imprese con pi\u00f9 di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);<\/li>\n<li>pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Sostegno all\u2019esportazione, all\u2019internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese<\/strong>: Al fine di rafforzare le attivit\u00e0 di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, si modifica il funzionamento dell\u2019intervento di SACE introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall\u2019attivit\u00e0 assicurativa di SACE, per i rischi non di mercato, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa societ\u00e0 per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell\u2019export.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La nuova normativa Golden Power: <\/strong>Con le nuove misure in tema di poteri speciali si estende l\u2019ambito applicativo del Golden Power a tutti i settori ritenuti di rilevanza strategica dalla disciplina europea sullo screening degli investimenti esteri diretti a investimenti effettuati da soggetti appartenenti all\u2019Unione europea, per la difesa delle PMI e delle principali filiere produttive del nostro Paese.\u00a0Potranno essere bloccate eventuali operazioni di acquisizione di aziende del tessuto produttivo italiano ed espressione dell&#8217;interesse nazionale che avvengono anche in ambito europeo. Si potranno controllare operazioni societarie, scalate eventualmente ostili, non solo nei settori tradizionali delle infrastrutture critiche e della difesa, ma anche in quello finanziario, creditizio, assicurativo, energia, acqua, trasporti, salute, sicurezza alimentare, intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cybersecurity. Per garantire la massima efficacia della norma \u00e8 stato ampliato l\u2019obbligo di comunicazione per le acquisizioni societarie ed \u00e8 stata introdotta la possibilit\u00e0 per il Governo di procedere con l&#8217;esercizio dei poteri speciali anche d&#8217;ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Credito d\u2019imposta per l\u2019acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro: <\/strong>La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d\u2019imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all\u2019articolo 64 del\u00a0decreto-legge n. 18 del 2020\u00a0includendo quelle relative all\u2019acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all\u2019acquisto e all\u2019installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall\u2019esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.<\/p>\n<h3><\/h3>\n<p><strong>Sospensione di versamenti tributari e contributivi: <\/strong>La norma \u00e8 diretta a sostenere gli esercenti attivit\u00e0 d&#8217;impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del\u00a0 precedente periodo d\u2019imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del\u00a0 precedente periodo d\u2019imposta. Per tali soggetti sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali, i versamenti IVA. Ai soggetti esercenti attivit\u00e0 d&#8217;impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione trova applicazione a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d\u2019imposta precedente. La sospensione trova altres\u00ec applicazione anche per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 50 per cento. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un\u2019unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d\u2019affari<\/strong>: La norma intende modificare il comma 7 dell\u2019articolo 62 del\u00a0decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del\u00a0decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d&#8217;acconto sui redditi di lavoro autonomo e ritenute d\u2019acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d\u2019affari, di cui agli articoli 25 e 25-bis del\u00a0decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d&#8217;imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Metodo previsionale acconti giugno<\/strong>: Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell\u2019imponibile fiscale ai fini dell\u2019Irpef, dell\u2019Ires e dell\u2019Irap, la disposizione favorisce la possibilit\u00e0 di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo \u201cprevisionale\u201d anzich\u00e9 il metodo \u201cstorico\u201d. Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d\u2019imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell\u2019importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell\u2019Irap, entro il margine del 20 per cento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Rimessione in termini per i versamenti<\/strong>: In considerazione del periodo emergenziale, la norma proposta consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell\u2019articolo 60 del\u00a0decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020<\/strong>: Al fine di consentire ai sostituti d\u2019imposta di avere pi\u00f9 tempo a disposizione per l\u2019effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l\u2019assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l\u2019anno 2020, la norma differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d\u2019imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Proroga dei certificati<\/strong>: La norma proroga espressamente la validit\u00e0 dei certificati previsti dall\u2019articolo 17-bis del\u00a0d.lgs. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi dall\u2019Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi entro il 29 febbraio 2020 prorogandone la validit\u00e0 fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell\u2019Agenzia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Assistenza fiscale a distanza<\/strong>: La norma intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730 agevolando le modalit\u00e0 di rilascio della delega all\u2019accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione, fermo restando la regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Semplificazioni per il versamento dell\u2019imposta di bollo sulle fatture elettroniche<\/strong>: La norma modifica l\u2019articolo 17 del\u00a0decreto-legge n. 124 del 2019\u00a0al fine di prevedere che, nel caso in cui l\u2019ammontare dell\u2019imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell\u2019anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l\u2019importo complessivo dell\u2019imposta dovuta per il primo e secondo trimestre \u00e8 superiore a 250 euro), il versamento pu\u00f2 essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell\u2019imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell\u2019anno. Se, considerando anche l\u2019imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell\u2019anno, l\u2019importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell\u2019imposta relativa al primo e secondo trimestre dell\u2019anno pu\u00f2 essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell\u2019imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell\u2019anno di riferimento. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell\u2019imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell\u2019anno.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Fondo solidariet\u00e0 mutui &#8220;prima casa&#8221;, cd. &#8220;Fondo Gasparrini&#8221;<\/strong>: La norma \u00e8 finalizzata a chiarire che nell\u2019ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidariet\u00e0 mutui &#8220;prima casa&#8221;, cd. &#8220;Fondo Gasparrini&#8221;, secondo la disciplina transitoria di cui all\u2019art. 54 del\u00a0D.L. n. 18 del 2020, rientrano anche\u00a0liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata. Si prevede inoltre che benefici del fondo si applicano, per un periodo di nove mesi dall\u2019entrata in vigore del presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato<\/strong>: La norma mira ad assicurare la continuit\u00e0 nell\u2019erogazione dei servizi e nell\u2019offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalit\u00e0 di scambio del consenso pi\u00f9 agevoli rispetto alle formalit\u00e0 previste dall\u2019ordinamento. Tale disciplina opera, in particolare, nell\u2019interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente pi\u00f9 esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell\u2019accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Differimento dell\u2019entrata in vigore del Codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza<\/strong>: In questo quadro macroeconomico emergenziale si dispone il rinvio integrale al 1\u00b0 settembre 2021 dell\u2019entrata in vigore del\u00a0decreto legislativo 12 gennaio 2019, relativo al Codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale<\/strong>: Il provvedimento mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell\u2019alternativa tra l\u2019immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuit\u00e0 per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilit\u00e0 per gestione non conservativa ai sensi dell\u2019articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessit\u00e0 di fronteggiare le difficolt\u00e0 dell\u2019emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realt\u00e0, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale. Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la societ\u00e0 per azioni, dall\u2019art. 58 della\u00a0Direttiva 1132\/2017.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio<\/strong>: La norma mira a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un\u2019essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficolt\u00e0 dell\u2019emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realt\u00e0, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all\u2019insorgere dell\u2019emergenza medesima.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle societ\u00e0<\/strong>: L\u2019esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rende opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attivit\u00e0 di direzione e coordinamento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione<\/strong>: La norma in esame prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, al fine di salvaguardare quelle procedure aventi concrete possibilit\u00e0 di successo prima della crisi epidemica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza<\/strong>: Misura eccezionale e temporanea ma a valenza generale alla luce della estrema difficolt\u00e0, nella situazione attuale, di subordinare la riconducibilit\u00e0 o meno dello stato di insolvenza all\u2019emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Si \u00e8 optato per una previsione generale di improcedibilit\u00e0 di tutte quelle tipologie di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni anche grandi ma tali da non rientrare nell\u2019ambito di applicazione del\u00a0decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347\u00a0(c.d. \u201cDecreto Marzano\u201d), mantenendo il blocco per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito<\/strong>: L\u2019articolato sostanzialmente estende a tutto il territorio nazionale &#8211; dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 \u2013 il contenuto dell\u2019art. 10 comma 5 del\u00a0decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, che viene abrogato, fermi restando gli effetti prodotti nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2020 e l\u20198 marzo 2020. Inoltre, le nuove disposizioni chiariscono, dandone una interpretazione autentica, il contenuto dell\u2019articolo abrogato con specifico riferimento agli assegni bancari e postali, a beneficio di tutti gli attori coinvolti nell\u2019utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito (banche, Poste, pubblici ufficiali incaricati di elevare il protesto, traenti e beneficiari degli assegni).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"mailto:info@beneggiassociati.com\"><br \/>\nSei interessato all\u2019articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/beneggiassociati.com\/\">@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.mise.gov.it\/images\/stories\/documenti\/Tabella-FCG-2020.pdf\">tabella FCG 2020<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del\u00a0Decreto Liquidit\u00e0\u00a0approvato dal Consiglio dei Ministri, diventano operative le misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti. 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