{"id":17132,"date":"2020-05-14T10:06:00","date_gmt":"2020-05-14T08:06:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.beneggiassociati.com\/2020\/05\/14\/covid_19-misure-urgenti-per-la-salute-leconomia-il-lavoro-e-le-politiche-sociali\/"},"modified":"2020-05-14T10:06:00","modified_gmt":"2020-05-14T08:06:00","slug":"covid_19-misure-urgenti-per-la-salute-leconomia-il-lavoro-e-le-politiche-sociali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/covid_19-misure-urgenti-per-la-salute-leconomia-il-lavoro-e-le-politiche-sociali\/","title":{"rendered":"Covid_19, misure urgenti per la salute, l&#8217;economia, il lavoro e le politiche sociali"},"content":{"rendered":"<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>In data 13\/05\/2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u2019economia, nonch\u00e9 di politiche sociali, connesse all\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19.\u00a0Di seguito, suddivise per ambito di competenza, le principali misure previste.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong> Salute e sicurezza: <\/strong>Sul piano sanitario, si dispongono il potenziamento e la riorganizzazione della rete ospedaliera, di quella assistenziale e dell\u2019attivit\u00e0 di sorveglianza attiva. Sono stanziati complessivamente, per il solo 2020, oltre 3 miliardi e 200 milioni di euro. Si rende stabile l\u2019incremento di 3.500 posti letto in terapia intensiva stabilito per far fronte all\u2019emergenza, e si stabilisce la riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, che saranno fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensit\u00e0 di cure e il 50 per cento dei quali dovr\u00e0 essere immediatamente convertibile in posti letti di terapia intensiva. Inoltre, si rafforzano i servizi infermieristici distrettuali, con l\u2019introduzione dell\u2019infermiere di famiglia o di comunit\u00e0, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da COVID-19. Per questo, si autorizza l\u2019assunzione di un numero massimo di circa 9.000 infermieri. Si prevede l\u2019assunzione di assistenti sociali e socio-sanitari, l\u2019attivazione di centrali operative regionali di assistenza ai malati e il riconoscimento economico del lavoro di assistenza ai pazienti pi\u00f9 fragili svolto dai medici di famiglia. Si consolider\u00e0 la separazione dei percorsi per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, rendendola strutturale e assicurando la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l\u2019individuazione di distinte aree di permanenza, in attesa di diagnosi. Saranno implementati i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Fino al 31 dicembre 2020, saranno resi disponibili 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma. Per il 2020, le regioni e le province autonome possono incrementare i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere, al personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nell\u2019emergenza epidemiologica, un premio commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza. Dal 2020 al 2024, si incrementano di quasi 100 milioni di euro le borse di studio degli specializzandi di medicina.<br \/>\nSi velocizzano e snelliscono le procedure per l\u2019adozione, su tutto il territorio nazionale, del Fascicolo sanitario elettronico, che viene ulteriormente potenziato. Si incrementa di 1,5 miliardi di euro, per il 2020, il Fondo per le emergenze nazionali (FEN), destinandone 1 miliardo all\u2019ulteriore finanziamento degli interventi di competenza del commissario straordinario per l\u2019emergenza sanitaria da COVID-19. Si stanziano risorse per il potenziamento del sistema sanitario militare e per il pagamento degli straordinari delle forze armate e delle forze di polizia.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong> Sostegno alle imprese e all\u2019economia: <\/strong>Il decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall\u2019emergenza sanitaria. Tra le principali misure:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>un\u00a0<strong>contributo a fondo perduto<\/strong>a favore dei soggetti esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa e di lavoro autonomo, titolari di\u00a0<strong>partita IVA<\/strong>, comprese le imprese esercenti attivit\u00e0 agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell\u2019ultimo periodo d\u2019imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l\u2019ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 \u00e8 stato inferiore ai due terzi dell\u2019ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l\u2019attivit\u00e0 a partire dal 1\u00b0 gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato\/corrispettivi. L\u2019ammontare del contributo \u00e8 determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell\u2019ultimo periodo d\u2019imposta;<\/li>\n<li>15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell\u2019ultimo periodo d\u2019imposta;<\/li>\n<li>10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell\u2019ultimo periodo d\u2019imposta. Il contributo non concorrer\u00e0 alla formazione della base imponibile delle \u00a0\u00a0 \u00a0imposte sui redditi e sar\u00e0 erogato, nella seconda met\u00e0 di giugno, dall\u2019Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>l\u2019<strong>esenzione dal versamento del saldo dell\u2019IRAP<\/strong>dovuta per il 2019 e\u00a0<strong>della prima rata<\/strong>, pari al 40 per cento, dell\u2019acconto dell\u2019IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l\u2019obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;<\/li>\n<li>per i soggetti esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d\u2019imposta precedente, si istituisce un\u00a0<strong>credito d\u2019imposta<\/strong>nella misura del 60 per cento dell\u2019ammontare mensile del canone di\u00a0<strong>locazione di immobili<\/strong>\u00a0a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all\u2019esercizio abituale e professionale dell\u2019attivit\u00e0 di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d\u2019imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d\u2019imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d\u2019azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all\u2019esercizio abituale e professionale dell\u2019attivit\u00e0 di lavoro autonomo, il credito d\u2019imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Tale credito d\u2019imposta \u00e8 utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d\u2019imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all\u2019avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell\u2019imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive. Pu\u00f2 essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>abolizione del versamento della prima rata dell\u2019IMU<\/strong>, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D\/2, vale a dire\u00a0<strong>alberghi e pensioni<\/strong>, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attivit\u00e0 ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli\u00a0<strong>stabilimenti balneari<\/strong>, marittimi, lacuali e fluviali;<\/li>\n<li>la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come &#8220;trasporto e gestione del contatore&#8221; e &#8220;oneri generali di sistema&#8221;. L\u2019Autorit\u00e0 di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria\u00a0<strong>e nel rispetto del tetto di spesa<\/strong>, le tariffe di distribuzione e di misura dell\u2019energia elettrica nonch\u00e9 le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;<\/li>\n<li>il\u00a0<strong>rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese<\/strong>, con la previsione della detraibilit\u00e0 per le persone fisiche e della deducibilit\u00e0 per quelle giuridiche, per il 2020, del 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o pi\u00f9 societ\u00e0 per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilit\u00e0 limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L\u2019investimento massimo detraibile\/deducibile non pu\u00f2 eccedere l\u2019importo di euro 2.000.000. L\u2019ammontare, in tutto o in parte, non detraibile\/deducibile nel periodo d\u2019imposta di riferimento pu\u00f2 essere portato in detrazione dall\u2019imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d\u2019imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse societ\u00e0 \u00e8 riconosciuto, a seguito dell\u2019approvazione del bilancio per l\u2019esercizio 2020, un credito d\u2019imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell\u2019aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1\u00b0 gennaio 2024 da parte della societ\u00e0 comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l\u2019aumento di capitale e per la societ\u00e0 stessa e l\u2019obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali;<\/li>\n<li>ulteriori norme per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante\u00a0<strong>aumenti di capitale<\/strong>delle societ\u00e0;<\/li>\n<li>l\u2019autorizzazione a<strong>Cassa depositi e prestiti S.p.a.\u00a0<\/strong>(CDP) alla costituzione di un patrimonio destinato, denominato \u201c<strong>Patrimonio Rilancio<\/strong>\u201d, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell\u2019economia e delle finanze, che potr\u00e0 essere articolato in comparti e le cui risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell\u2019Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19 o a condizioni di mercato. Gli interventi avranno ad oggetto societ\u00e0 per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che \u00a0\u00a0 \u00a0hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalit\u00e0 degli interventi saranno definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell\u2019economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. CDP S.p.a. potr\u00e0 utilizzare il patrimonio destinato per effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l\u2019assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario, in via preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l\u2019acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attivit\u00e0 del patrimonio destinato o di singoli comparti \u00e8 consentita l\u2019emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito;<\/li>\n<li>l\u2019istituzione del \u201c<strong>Fondo Patrimonio PMI<\/strong>\u201d, la cui gestione sar\u00e0 affidata all\u2019Agenzia nazionale per l\u2019attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa \u2013\u00a0<strong>Invitalia<\/strong>. Il fondo sar\u00e0 finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalle societ\u00e0 gi\u00e0 indicate al punto precedente;<\/li>\n<li>ulteriori misure di rafforzamento dell\u2019azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale;<\/li>\n<li>la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del \u201c<strong>Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa\u201d, con una dotazione di 100 milioni di euro per l\u2019anno 2020 e l\u2019incremento delle dotazioni<\/strong>del fondo nazionale per il sostegno all\u2019accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell\u2019Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per l\u2019acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto \u201ccura Italia\u201d, del fondo 394\/81 per l\u2019<strong>internazionalizzazione delle p.m.i<\/strong>., con l\u2019ulteriore costituzione di un\u00a0<strong>fondo di garanzia<\/strong>\u00a0volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l\u2019internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall\u2019esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti;<\/li>\n<li>la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un \u201cFondo per il trasferimento tecnologico\u201d, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all\u2019utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative;<\/li>\n<li>ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell\u2019ambito della misura \u201cSmart&amp;Start Italia\u201d;<\/li>\n<li>la previsione che le r<strong>egioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto<\/strong>dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli aiuti non possono superare l\u2019importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell\u2019acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all\u2019esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d\u2019interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong> Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro\/famiglia: <\/strong>Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro\/famiglia, l\u2019introduzione o la riconferma di diversi tipi di indennit\u00e0 di sostegno al reddito:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) gi\u00e0 beneficiari per il mese di marzo dell\u2019indennit\u00e0 pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un\u2019indennit\u00e0 di pari importo anche per il mese di aprile 2020;<\/li>\n<li>ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), \u00e8 riconosciuta una indennit\u00e0 per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;<\/li>\n<li>ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, \u00e8 riconosciuta un\u2019indennit\u00e0 per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;<\/li>\n<li>ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell\u2019Assicurazione generale obbligatoria (AGO) gi\u00e0 beneficiari per il mese di marzo 2020 dell\u2019indennit\u00e0 pari a 600 euro viene erogata un\u2019indennit\u00e0 di pari importo anche per il mese di aprile 2020;<\/li>\n<li>ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali gi\u00e0 beneficiari per il mese di marzo 2020 dell\u2019indennit\u00e0 pari a 600 euro viene erogata un\u2019indennit\u00e0 di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennit\u00e0 \u00e8 riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;<\/li>\n<li>ai lavoratori del settore agricolo gi\u00e0 beneficiari per il mese di marzo dell\u2019indennit\u00e0 di cui all\u2019articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, \u00e8 erogata per il mese di aprile 2020 un\u2019indennit\u00e0 di importo pari a 500 euro;<\/li>\n<li>\u00e8 riconosciuta un\u2019indennit\u00e0 per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivit\u00e0 o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;<\/li>\n<li>ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti \u00e8 erogata una indennit\u00e0 di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tutte le indennit\u00e0 descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall\u2019INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. \u00c8 stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennit\u00e0 con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilit\u00e0 di richiedere l\u2019indennit\u00e0 per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.<\/p>\n<p>Oltre a quelle gi\u00e0 descritte, sono previste altre misure:<\/p>\n<ul>\n<li>si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l\u2019indennit\u00e0 di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;<\/li>\n<li>per il mese di maggio si introduce il \u201creddito di emergenza\u201d, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessit\u00e0 economica in conseguenza dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilit\u00e0 e incompatibilit\u00e0. Il Rem sar\u00e0 erogato dall\u2019INPS in due quote ciascuna pari all\u2019ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;<\/li>\n<li>per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un\u2019indennit\u00e0 pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla societ\u00e0 Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l\u2019anno 2020. L\u2019indennit\u00e0 non concorre alla formazione del reddito e non \u00e8 riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti gi\u00e0 beneficiari per il mese di marzo 2020 dell\u2019indennit\u00e0 ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennit\u00e0 pari a 600 euro \u00e8 erogata, senza necessit\u00e0 di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. E\u2019 stabilita poi la possibilit\u00e0, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all\u2019articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane;<\/li>\n<li>si istituisce, presso il Ministero dell\u2019economia e delle finanze, del Fondo di garanzia per l\u2019accesso all\u2019anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale, allo scopo di dare piena attuazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, stipulata il 30 marzo 2020 tra l\u2019Associazione bancaria italiana (ABI) e le parti sociali;<\/li>\n<li>si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e all\u2019assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell\u2019anno 2020 sospendono o riducono l\u2019at\u00activit\u00e0 lavorativa per eventi riconducibili all\u2019emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all\u2019assegno ordinario con causale \u201cemergenza COVID-19\u201d, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. \u00c8 riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.\u00a0<strong>Ai beneficiari di assegno ordinario<\/strong>spetta anche l\u2019assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotto l\u2019obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l\u2019esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;<\/li>\n<li>la deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale\u00a0<strong>operai agricoli\u00a0<\/strong>(CISOA), richiesto per eventi riconducibili all\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ed \u00e8 neutralizzato ai fini delle successive richieste;<\/li>\n<li>l\u2019innalzamento a diciotto settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano gi\u00e0 in cassa integrazione straordinaria, nonch\u00e9 del trattamento di integrazione salariale in deroga;<\/li>\n<li>lo stanziamento di risorse a copertura della eventuale necessit\u00e0 di un ulteriore finanziamento delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la possibilit\u00e0 di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di quattro settimane fruibili dal 1\u00b0 settembre al 31 ottobre 2020;<\/li>\n<li>misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell\u2019INPS;<\/li>\n<li>si estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato \u00e8 equiparato a malattia ai fini del trattamento economico;<\/li>\n<li>si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge \u201ccura Italia\u201d entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso;<\/li>\n<li>si prevedono specifiche norme per lo svolgimento in sicurezza delle attivit\u00e0 produttive e commerciali, prevedendo la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell\u2019et\u00e0 o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilit\u00e0 che possono caratterizzare una maggiore rischiosit\u00e0;<\/li>\n<li>si riconosce un\u2019indennit\u00e0, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o pi\u00f9 contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L\u2019indennit\u00e0 non \u00e8 cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell\u2019assegno ordinario di invalidit\u00e0 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;<\/li>\n<li>l\u2019innalzamento a trenta giorni dei\u00a0<strong>congedi\u00a0<\/strong>di cui possono fruire i\u00a0<strong>genitori lavoratori dipendenti del settore privato<\/strong>per i figli di et\u00e0 non superiore ai 12 anni (per il quale \u00e8 riconosciuta una indennit\u00e0 pari al 50 per cento della retribuzione) e l\u2019estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa;<\/li>\n<li>l\u2019aumento del limite massimo complessivo per l\u2019acquisto di servizi di\u00a0<em>baby sitting<\/em>(da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilit\u00e0, in alternativa, di utilizzare il bonus per l\u2019iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo \u00e8 aumentato a 2.000 euro;<\/li>\n<li>fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID\u201319, i genitori\u00a0<strong>lavoratori dipendenti del settore privato<\/strong>che hanno almeno un\u00a0<strong>figlio minore di 14 anni<\/strong>, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore,\u00a0<strong>hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalit\u00e0 agile<\/strong>\u00a0anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalit\u00e0 sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;<\/li>\n<li>per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalit\u00e0 di lavoro agile pu\u00f2 essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato;<\/li>\n<li>nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili;<\/li>\n<li>al fine di promuovere il lavoro agricolo, si stabilisce la possibilit\u00e0 per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonch\u00e9 di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l\u2019anno 2020;<\/li>\n<li>misure di sostegno alle imprese per l\u2019attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l\u2019acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l\u2019isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale;<\/li>\n<li>si estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attivit\u00e0 di interesse generale non in regime d\u2019impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidit\u00e0 di cui all\u2019articolo 1, del decreto-legge \u201cliquidit\u00e0\u201d (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23);<\/li>\n<li>al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire\u00a0<strong>l\u2019emersione di rapporti di lavoro irregolari<\/strong>, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalit\u00e0, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell\u2019istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa nei settori dell\u2019agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivit\u00e0 connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l\u2019autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sono previste specifiche disposizioni sulla permanenza dei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento dell\u2019immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivit\u00e0 illecite, per il reato di cui all\u2019art.600 del codice penale o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell\u2019articolo 603-bis del codice penale.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong> Ulteriori disposizioni per la disabilit\u00e0 e la famiglia\u00a0<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Oltre alle disposizioni gi\u00e0 indicate per la famiglia e la disabilit\u00e0, si prevede:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019incremento delle dotazioni del Fondo per le non autosufficienze, a tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti, del Fondo per l\u2019assistenza alle persone con disabilit\u00e0 grave prive del sostegno familiare e del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilit\u00e0;<\/li>\n<li>l\u2019incremento del Fondo per le politiche della famiglia e la destinazione, per l\u2019anno 2020, di una quota delle risorse ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attivit\u00e0 di bambini e bambine di et\u00e0 compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre, e alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povert\u00e0 educativa e ad implementare le opportunit\u00e0 culturali e educative dei minori.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong> Misure per gli enti territoriali: <\/strong>Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle citt\u00e0 metropolitane le risorse necessarie per l\u2019espletamento delle funzioni fondamentali, per l\u2019anno 2020, si istituisce un fondo presso il Ministero dell\u2019interno con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, da ripartire tra comuni, province e citt\u00e0 metropolitane, entro il 10 luglio 2020 con decreto del Ministero dell\u2019interno di concerto con il Ministero dell\u2019economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali. Al fine di assicurare una celere erogazione di risorse utili per fronteggiare l\u2019emergenza sanitaria da COVID-19, si prevede di erogare il 30 per cento del fondo a titolo di acconto in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019, come risultanti dal SIOPE. 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