{"id":17159,"date":"2020-06-01T09:12:00","date_gmt":"2020-06-01T07:12:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.beneggiassociati.com\/2020\/06\/01\/emersione-dei-rapporti-di-lavoro-domande-entro-il-15-07\/"},"modified":"2020-06-01T09:12:00","modified_gmt":"2020-06-01T07:12:00","slug":"emersione-dei-rapporti-di-lavoro-domande-entro-il-15-07","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/emersione-dei-rapporti-di-lavoro-domande-entro-il-15-07\/","title":{"rendered":"Emersione dei rapporti di lavoro, domande entro il 15\/07"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00c8 gi\u00e0 operativa la procedura dedicata alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro subordinato con i lavoratori italiani o comunitari.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il datore di lavoro che occupa irregolarmente un lavoratore pu\u00f2 sanare la situazione presentando all&#8217;Inps un&#8217;apposita istanza entro il 15 luglio 2020 e versando un contributo forfettario di 500 euro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La finalit\u00e0 che intende perseguire la disposizione predetta \u00e8 quella di favorire l\u2019emersione per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti in Italia ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019emersione non si rivolge a 360 gradi a tutti i datori di lavoro, ma \u00e8 circoscritta a settori ben specifici. Pi\u00f9 precisamente i settori di attivit\u00e0 interessati sono i seguenti:<\/p>\n<ol>\n<li>agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivit\u00e0 connesse;<\/li>\n<li>assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorch\u00e9 non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l\u2019autosufficienza;<\/li>\n<li>lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>All\u2019interno di questo delimitato ambito, l\u2019emersione pu\u00f2 essere attivata non solo dai datori di lavoro italiani o cittadini UE, ma anche dai datori di lavoro extraUE purch\u00e9 titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Questi soggetti possono presentare l\u2019istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con i cittadini stranieri presenti in Italia oppure per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tutt\u2019ora in corso, con cittadini italiani o stranieri.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A tal fine i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell\u20198 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici. Comunque, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dopo l\u20198 marzo 2020.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019emersione pu\u00f2 essere richiesta anche da parte del cittadino straniero: si tratta coloro che sono in possesso di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno. Questi possono ottenere dalla Questura un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell\u2019istanza. Le condizioni richieste sono che i cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell\u20198 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attivit\u00e0 di lavoro antecedentemente al 31 ottobre 2019 in uno dei settori sopra citati. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa in conformit\u00e0 alle previsioni di legge nei settori predetti, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Se l\u2019istanza viene presentata dal datore di lavoro sar\u00e0 necessario indicare la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, che non deve essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, lo straniero non perder\u00e0 il diritto di soggiornare regolarmente in Italia e di trovare un nuovo lavoro. Infatti, secondo cui lo straniero pu\u00f2 essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit\u00e0 del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore, al lavoratore straniero verr\u00e0 rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di un anno. L\u2019istanza di emersione deve essere presentata dal datore di lavoro dal 1\u00b0 giugno al 15 luglio 2020:<\/p>\n<ul>\n<li>all\u2019INPS per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell\u2019Unione europea;<\/li>\n<li>allo sportello unico per l\u2019immigrazione per i lavoratori stranieri.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dato che i tempi di completamento delle istanze non saranno brevi, il legislatore ha previsto che nelle more della definizione dei procedimenti, la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa. Se l\u2019istanza \u00e8 stata presentata dal datore di lavoro, il cittadino straniero potr\u00e0 svolgere l\u2019attivit\u00e0 di lavoro esclusivamente alle dipendenze di questo.<\/p>\n<p>Il cittadino straniero che intende presentare l\u2019istanza per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo deve presentare al Questore, dal 1\u00b0 giugno al 15 luglio 2020, la documentazione che dovr\u00e0 essere individuata con decreto ministeriale idonea a comprovare l\u2019attivit\u00e0 lavorativa svolta nei settori agricolo o domestico e riscontrabile da parte dell\u2019ispettorato nazionale del lavoro. All\u2019atto della presentazione della richiesta, \u00e8 consegnata un\u2019attestazione che consente all\u2019interessato:<\/p>\n<ul>\n<li>di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell\u2019Autorit\u00e0 di pubblica sicurezza,<\/li>\n<li>di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attivit\u00e0 predetti,<\/li>\n<li>di presentare l\u2019eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,<\/li>\n<li>di iscriversi agli Uffici per l\u2019impiego esibendo l\u2019attestazione rilasciata dal Questore.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Se l\u2019iniziativa \u00e8 datoriale, sar\u00e0 necessario versare un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore. Se l\u2019istanza \u00e8 presentata dallo straniero, quest\u2019ultimo \u00e8 tenuto al pagamento di contributo forfettario stabilito nella misura di 130 euro, a cui si devono aggiungere 30 euro per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo. \u00c8 inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con decreto ministeriale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, costituisce motivo di inammissibilit\u00e0 della domanda, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per: favoreggiamento dell&#8217;immigrazione clandestina,\u00a0 reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivit\u00e0 illecite, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, l\u2019occupazione di stranieri irregolari (privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato) e la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l\u2019immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, anche se intervenute dopo la procedura di ingresso degli stranieri per motivi di lavoro subordinato o di emersione del lavoro irregolare.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019emersione non potr\u00e0 essere attuata per gli stranieri nei confronti dei quali \u00e8 stato emesso un provvedimento di espulsione oppure che sono risultati segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l&#8217;Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. Non sono regolarizzabili nemmeno gli stranieri che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall&#8217;articolo\u00a0380 del codice di procedura penale\u00a0(arresto obbligatorio in flagranza) o per i delitti contro la libert\u00e0 personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell\u2019immigrazione clandestina verso l\u2019Italia e dell\u2019emigrazione clandestina dall\u2019Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivit\u00e0 illecite. Restano esclusi anche coloro che sono considerati una minaccia per l&#8217;ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l&#8217;Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dal 19 maggio 2020 fino alla conclusione dei procedimenti di emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente per l\u2019impiego di lavoratori per i quali \u00e8 stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale e per l\u2019ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale. Continuano invece il loro corso i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per i reati di favoreggiamento dell&#8217;immigrazione clandestina, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivit\u00e0 illecite e per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La sospensione dei procedimenti di cui sopra cessa nel caso in cui: non venga presentata l\u2019istanza di emersione, si proceda al rigetto o all&#8217;archiviazione della medesima oppure per mancata presentazione delle parti. Particolarmente pesante il regime sanzionatorio. Se il datore di lavoro impiega lavoratori stranieri che hanno presentato l\u2019istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, senza aver adempiuto alla preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la c.d. maxisanzione per lavoro nero, con gli importi raddoppiati. Il regime sanzionatorio si aggrava per il datore di lavoro, in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di un soggetto che ha presentato l\u2019istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo. A queste sanzioni si aggiungono quelle previste per chi presenta false dichiarazioni o attestazioni oppure che concorre al fatto nell\u2019ambito delle procedure di emersione. Inoltre, se il fatto \u00e8 commesso con la contraffazione o l\u2019alterazione di documenti oppure con l\u2019utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena \u00e8 aumentata fino a un terzo se il fatto \u00e8 commesso da un pubblico ufficiale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dopo che l\u2019istanza di emersione per il cittadino straniero \u00e8 stata inoltrata dal datore di lavoro allo sportello unico per l&#8217;immigrazione, quest\u2019ultimo:<\/p>\n<ul>\n<li>Verifica l&#8217;ammissibilit\u00e0 della dichiarazione di emersione;<\/li>\n<li>Acquisisce il parere della Questura sull&#8217;insussistenza di motivi ostativi all&#8217;accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno;<\/li>\n<li>Acquisisce il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacit\u00e0 economica del datore di lavoro e alla congruit\u00e0 delle condizioni di lavoro applicate;<\/li>\n<li>Convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La mancata presentazione delle parti davanti allo Sportello Unico per l\u2019immigrazione senza giustificato motivo comporta l&#8217;archiviazione del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di emersione, lo straniero non pu\u00f2 essere espulso salvo non si trovi in una delle condizioni che non consentono la regolarizzazione. La sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l&#8217;estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi all\u2019impiego irregolare e all\u2019ingresso e soggiorno illegali in Italia. Medesimo discorso vale per l\u2019istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell\u2019Unione europea. La relativa presentazione comporta l\u2019estinzione dei reati e degli illeciti commessi per l\u2019impiego irregolare dei lavoratori. Inoltre, \u00e8 nullo il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un\u2019istanza contenente dati non veritieri, e l\u2019eventuale permesso di soggiorno rilasciato viene revocato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per quanto concerne il lavoro domestico la possibilit\u00e0 di regolarizzare un rapporto di lavoro \u00e8 consentita anche ai datori di lavoro \u201ccomunit\u00e0 stabili\u201d, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale e organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte, in quanto le prestazioni sono destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi della vita familiare. Perci\u00f2 la domanda di emersione del lavoro domestico o di cura potr\u00e0 essere presentata anche da comunit\u00e0 religiose, convivenze militari, casa famiglia, comunit\u00e0 di recupero e\/o assistenza disabili, comunit\u00e0 focolari.<\/p>\n<p>All\u2019opposto, tale possibilit\u00e0 \u00e8 esclusa per i rapporti di lavoro domestico in somministrazione, essendo tale fattispecie disciplinata dalle norme sulla somministrazione di lavoro e non da quelle relative ai rapporti di lavoro domestico stipulato in modo diretto dal datore di lavoro (articoli 2240 e seguenti del Codice civile).<\/p>\n<p>L\u2019ammissione alla procedura di emersione \u00e8 condizionata all\u2019attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o societ\u00e0, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall\u2019ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30mila euro annui. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore domestico, il reddito imponibile del datore di lavoro, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, non pu\u00f2 essere inferiore a 20mila euro annui o 27mila euro annui, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da pi\u00f9 soggetti conviventi.<\/p>\n<p>Il coniuge e i parenti entro il 2\u00b0 grado concorrono alla determinazione del reddito anche se non conviventi.<\/p>\n<p>Ai fini della valutazione della disponibilit\u00e0 economica, il datore di lavoro pu\u00f2 anche certificare un reddito esente da dichiarazione annuale e\/o certificazione unica.<\/p>\n<p>I requisiti reddituali esposti qui sopra non si applicano al datore di lavoro che sia affetto da patologie o disabilit\u00e0 le quali ne limitano l\u2019autosufficienza e che presenti domanda per l\u2019emersione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"mailto:info@beneggiassociati.com\"><strong><br \/>\nSei interessato all\u2019articolo? 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