{"id":17173,"date":"2020-06-01T12:28:00","date_gmt":"2020-06-01T10:28:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.beneggiassociati.com\/2020\/06\/01\/coronavirus-e-privacy-le-faq-del-garante-sul-rapporto-di-lavoro\/"},"modified":"2020-06-01T12:28:00","modified_gmt":"2020-06-01T10:28:00","slug":"coronavirus-e-privacy-le-faq-del-garante-sul-rapporto-di-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/coronavirus-e-privacy-le-faq-del-garante-sul-rapporto-di-lavoro\/","title":{"rendered":"Coronavirus e privacy, le Faq del Garante sul rapporto di lavoro"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Garante per la protezione dei dati personali interviene per definire i limiti al potere di controllo sullo stato di salute previsto dai provvedimenti per il contrasto all&#8217;emergenza coronavirus rispetto ai principi di libert\u00e0 personale di cui il diritto alla privacy \u00e8 una delle componenti<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Garante della privacy ha pubblicato una serie di Faq sull\u2019argomento tra cui alcune relative al mondo del lavoro sia privato che pubblico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Analizziamo le risposte del Garante per cogliere quali siano i limiti al potere di controllo sullo stato di salute rispetto ai principi di libert\u00e0 personale di cui il diritto alla privacy \u00e8 una delle componenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Garante ha individuato alcuni aspetti conseguenti alla predisposizione delle misure di prevenzione stabilite dallo specifico Protocollo del 24 aprile 2020, che impattano sulla privacy.<\/p>\n<p><strong>Accesso ai luoghi di lavoro<\/strong><\/p>\n<p>Il protocollo tra parti sociali e Governo sulle misure prevenzionali da adottare nei luoghi di lavoro per le attivit\u00e0 non sospese, prevede, tra l\u2019altro, alcune regole organizzative per l\u2019accesso ai luoghi di lavoro individuando come strumento di selezione degli accessi la misurazione della temperatura corporea, sia di lavoratori che di soggetti terzi.<\/p>\n<p><strong><em>Il datore di lavoro pu\u00f2 rilevare la temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori, visitatori e clienti all\u2019ingresso della propria sede?<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Come \u00e8 noto il principale dato sintomatico del contagio da Covid-19, o quanto meno l\u2019aspetto pi\u00f9 facilmente rilevabile, \u00e8 il superamento della temperatura corporea di 37,5 gradi. L\u2019eventuale superamento determina, in base al protocollo, il diritto di impedire l\u2019accesso alla persona e l\u2019invito a tornare al proprio domicilio, per contattare medico curante e struttura sanitaria territoriale. Risponde il Garante, in ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando \u00e8 associata all\u2019identit\u00e0 dell\u2019interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) del Regolamento (UE) 2016\/679), che non \u00e8 ammissibile la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bens\u00ec, nel rispetto del principio di \u201cminimizzazione\u201d (art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento cit.), \u00e8 consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando ci\u00f2 sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l\u2019accesso al luogo di lavoro. Il regolamento europeo che disciplina la privacy (679\/2016 \u2013 art. 4) definisce un trattamento di dati personali, in quanto occorre capire se rilevare la temperatura corporea con un termo scanner avvicinato alla fronte della persona, sia o meno un trattamento di dati personali. La temperatura corporea \u00e8 un dato che diventa per\u00f2 personale quando quell\u2019informazione \u00e8 associata ad una determinata persona o \u00e8 associabile attraverso una procedura che nel tempo \u00e8 in grado di creare quell\u2019associazione. L\u2019operazione in s\u00e9 \u00e8 poi sicuramente un \u201ctrattamento\u201d stante l\u2019ampia definizione normativa, tra cui ad esempio ritroviamo anche la \u201craccolta\u201d del dato. Nella prassi di queste settimane come detto lo strumento adottato in genere per la misurazione \u00e8 il termo scanner che, una volta azionato, permette di rilevare sul display il relativo valore. Ora se l\u2019operazione \u00e8 effettuata nei confronti di terzi di cui l\u2019operatore non conosce l\u2019identit\u00e0 (clienti oppure da parte di personale di un\u2019impresa di servizi esterna che non conosce i lavoratori) non si pu\u00f2 parlare di un dato personale, perch\u00e9 c\u2019\u00e8 il dato (la temperatura) ma non \u00e8 associabile ad nessuna persona identificata o identificabile. Pertanto, anche lo stesso Garante conclude precisando che nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a dei clienti (ad esempio, nell\u2019ambito della grande distribuzione) o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non \u00e8, di\u00a0regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso. Invece nel caso in cui la persona possa essere identificata (la rilevazione \u00e8 effettuata da un collega) qui saremmo in presenza di un trattamento dati personali per il solo fatto di acquisire il dato, tuttavia il Garante arriva alla conclusione in base alla quale:<\/p>\n<ul>\n<li>se non si supera il valore di 37,5\u00b0 non va fatta alcuna registrazione e pertanto ci\u00f2 non innesca alcuna procedura di gestione del dato, in base al principio (art. 5 del reg. 679\/2016) per cui occorre limitare la raccolta dei dati a quanto necessario rispetto alle finalit\u00e0 per le quali sono trattati (\u00abminimizzazione dei dati\u00bb);<\/li>\n<li>viceversa, se si supera il valore limite allora occorre la registrazione di tale circostanza (superamento della soglia stabilita dalla legge) anche perch\u00e9, in base al protocollo, il lavoratore dovr\u00e0 essere isolato e mandato a casa con le istruzioni di contattare il medico curante. In pi\u00f9 il datore di lavoro dovr\u00e0 giustificare l\u2019assenza dal lavoro, presumibilmente considerando in malattia il lavoratore e registrando il relativo dato. In questo caso siamo nell\u2019ambito del trattamento di un dato personale di tipo particolare (sensibile) in quanto inerente lo stato di salute, la cui raccolta \u00e8 giustificata sia da un obbligo di legge, sia per poter gestire dal punto di vista amministrativo l\u2019assenza dal lavoro.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Informazioni sull\u2019esposizione al contagio<\/strong><\/p>\n<p>Uno dei punti del nuovo protocollo per la prevenzione nei luoghi di lavoro \u00e8 l\u2019obbligo a carico del lavoratore di comunicare al datore di lavoro eventuali contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19. Inoltre, per i dipendenti pubblici \u00e8 previsto l\u2019obbligo di segnalare all\u2019amministrazione di provenire (o aver avuto contatti con chi proviene) da un\u2019area a rischio. In tale quadro il datore di lavoro pu\u00f2 invitare i propri dipendenti a fare, se necessario, tali comunicazioni anche mediante canali dedicati.<\/p>\n<p>Il citato protocollo prevede una preclusione all\u2019ingresso in azienda da parte di chi negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio.<\/p>\n<p><strong><em>L\u2019amministrazione o l\u2019impresa possono richiedere ai propri dipendenti di rendere informazioni, anche mediante un\u2019autodichiarazione, in merito all\u2019eventuale esposizione al contagio da COVID 19 quale condizione per l\u2019accesso alla sede di lavoro?<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Il Garante ricorda innanzitutto che \u00e8 la legge in materia di sicurezza sul lavoro a imporre al lavoratore tale obbligo: il dipendente ha uno specifico dovere di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Pertanto, si versa in una delle situazioni indicate dal regolamento europeo del 2016 che permettono e giustificano il trattamento dei dati personali, cio\u00e8 quando \u00e8 la legge a imporre l\u2019obbligo di comunicazione di determinate situazioni personali. In ogni caso, sottolinea la risposta del Garante, dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche localit\u00e0 visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.<\/p>\n<p><strong>Comunicazione a terzi di contatti aziendali<\/strong><\/p>\n<p>Nell\u2019ambito della pubblica amministrazione \u00e8 previsto che per le attivit\u00e0 d\u2019ufficio strettamente funzionali alla gestione dell\u2019emergenza e per quelle \u201cindifferibili\u201d, anche con riguardo \u201call\u2019utenza esterna, che devono necessariamente svolgersi sul luogo di lavoro e non da remoto, \u00e8 possibile fornire all\u2019utenza i contatti \u201cinterni\u201d cio\u00e8 di lavoratori che operano in azienda, in modo da poter gestire gli appuntamenti per l\u2019erogazione dei servizi. La problematica riguarda anche i datori di lavoro privati, a nostro giudizio, per quelle attivit\u00e0 che prevedono l\u2019erogazione di servizi a una certa utenza (banche \u2013 grande distribuzione ecc.)<\/p>\n<p><strong><em>\u00c8 possibile pubblicare sul sito istituzionale i contatti dei funzionari competenti per consentire al pubblico di prenotare servizi, prestazioni o appuntamenti presso le amministrazioni nella attuale emergenza epidemiologica?<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Secondo il Garante la risposta \u00e8 affermativa ma la problematica pu\u00f2 essere gestita pubblicando i soli recapiti delle unit\u00e0 organizzative competenti (numero di telefono e indirizzo PEC) e non quelli dei singoli funzionari preposti agli uffici.<\/p>\n<p><strong>Medico competente<\/strong><\/p>\n<p>Il protocollo del 24 aprile 2020 rafforza i compiti di prevenzione affidati al medico competente.<\/p>\n<p><strong><em>In questo quadro ci si pone il problema se il medico pu\u00f2 informare il datore di lavoro circa la natura delle patologie sofferte dal lavoratore che lo espongono pi\u00f9 facilmente a contrarre il coronavirus e che giustificano un cambiamento di mansione o di luogo di lavoro al fine di ridurre tale rischio.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Per il Garante il medico deve ovviamente comunicare tale circostanza al datore di lavoro, senza per\u00f2 indicare la specifica patologia di cui soffre il dipendente (problemi cardiaci o respiratori ecc). Il trattamento dei dati da parte del datore di lavoro \u00e8 giustificato dalla presenza della specifica comunicazione del medico competente.<\/p>\n<p><strong>Comunicazione a terzi del contagio<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Una volta che un lavoratore abbia contratto il contagio da Covid-19 quali sono i soggetti a cui il datore di lavoro pu\u00f2 legittimamente comunicarlo? Ad esempio ad altri lavoratori o al rappresentante per la sicurezza?<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Rispetto al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) la risposta del Garante \u00e8 negativa, cio\u00e8 al RLS il datore di lavoro non \u00e8 tenuto n\u00e9 pu\u00f2 comunicare i nominativi dei dipendenti contagiati. Pi\u00f9 problematico \u00e8 invece escludere dalla comunicazione i colleghi di un lavoratore contagiato sul posto di lavoro, perch\u00e9 in questo caso \u00e8 necessario rintracciare i contati stretti al fine di sottoporli a misure di quarantena. Dice il Garante a riguardo che ci\u00f2 per\u00f2 spetta alle autorit\u00e0 sanitarie competenti, informando i \u201ccontatti stretti\u201d del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi. In pratica la corretta filiera delle comunicazioni in questi casi \u00e8:<\/p>\n<ul>\n<li>dal datore di lavoro alle autorit\u00e0 sanitarie tutte le volte che queste ultime avanzino richieste di informazioni;<\/li>\n<li>dal lavoratore contagiato alle autorit\u00e0 sanitarie che hanno il compito di interpellare i lavoratori contagiati e ricostruire i contatti stretti in modo da informare i lavoratori coinvolti al fine anche di fornire loro tutte le istruzioni circa i comportamenti da tenere per la messa in quarantena domiciliare.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"mailto:info@beneggiassociati.com\"><strong><br \/>\nSei interessato all\u2019articolo? 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