{"id":24878,"date":"2026-07-15T08:42:15","date_gmt":"2026-07-15T08:42:15","guid":{"rendered":"https:\/\/beneggiassociati.com\/?p=24878"},"modified":"2026-07-04T08:45:43","modified_gmt":"2026-07-04T08:45:43","slug":"svalutazioni-crediti-ifrs-9-deduzione-quinti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/svalutazioni-crediti-ifrs-9-deduzione-quinti\/","title":{"rendered":"Svalutazioni dei crediti IFRS 9: deduzione in quinti sul saldo netto"},"content":{"rendered":"<p>Le svalutazioni dei crediti IFRS 9 appartenenti al primo e al secondo stadio di rischio devono essere assunte al netto delle riprese di valore contabilizzate nello stesso periodo d\u2019imposta. \u00c8 questo il principio operativo affermato dall\u2019Agenzia delle Entrate con la risoluzione 24\/E del 24 giugno 2026.<\/p>\n<p>Il chiarimento riguarda banche e intermediari finanziari che applicano il modello delle perdite attese previsto dall\u2019IFRS 9. Per i periodi d\u2019imposta 2026, 2027, 2028 e 2029, la legge di Bilancio 2026 ha infatti introdotto un regime temporaneo che rinvia la deduzione fiscale delle rettifiche di valore relative ai crediti classificati negli stadi 1 e 2.<\/p>\n<p>L\u2019importo fiscalmente rilevante non coincide, per\u00f2, con la somma lorda di tutte le svalutazioni rilevate nell\u2019esercizio. Prima di suddividerlo in cinque quote occorre sottrarre le eventuali rivalutazioni, pi\u00f9 correttamente definite riprese di valore, contabilizzate nel medesimo periodo.<\/p>\n<p>La risoluzione evita cos\u00ec che il differimento quinquennale venga applicato a una perdita contabile considerata isolatamente, senza tenere conto dei successivi miglioramenti del rischio di credito rilevati nello stesso bilancio.<\/p>\n<h2><strong>La disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2026<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019articolo 1, comma 56, della legge 199 del 30 dicembre 2025 stabilisce che le svalutazioni dei crediti derivanti esclusivamente dall\u2019applicazione del modello delle perdite attese dell\u2019IFRS 9, quando riferite al primo o al secondo stadio di rischio, siano deducibili in cinque quote costanti.<\/p>\n<p>La deduzione opera nell\u2019esercizio in cui la svalutazione viene iscritta in bilancio e nei quattro periodi d\u2019imposta successivi.<\/p>\n<p>La disposizione riguarda i periodi d\u2019imposta 2026, 2027, 2028 e 2029 per i soggetti con esercizio coincidente con l\u2019anno solare. Ogni esercizio genera quindi un\u2019autonoma quota di svalutazioni nette da ripartire in cinque anni.<\/p>\n<p>La norma deroga temporaneamente all\u2019articolo 106, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi e all\u2019articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 446 del 1997, rispettivamente rilevanti ai fini Ires e Irap.<\/p>\n<p>In assenza della deroga, le rettifiche di valore nette sui crediti verso la clientela degli intermediari finanziari sono ordinariamente deducibili nell\u2019esercizio della loro imputazione in bilancio. Per il quadriennio interessato, invece, la deduzione delle rettifiche relative agli stadi 1 e 2 viene distribuita in cinque esercizi.<\/p>\n<h2><strong>A chi si applica il differimento quinquennale<\/strong><\/h2>\n<p>Il nuovo regime non riguarda indistintamente tutte le imprese che svalutano crediti commerciali. Il suo ambito \u00e8 circoscritto ai soggetti finanziari che applicano l\u2019IFRS 9 e determinano il deterioramento dei crediti secondo il modello delle perdite attese.<\/p>\n<p>Il riferimento \u00e8, in particolare, alle esposizioni verso la clientela rientranti nella disciplina fiscale prevista dall\u2019articolo 106, comma 3, del Tuir e nelle corrispondenti regole Irap applicabili agli intermediari finanziari.<\/p>\n<p>Restano quindi fuori dalla specifica disciplina le ordinarie svalutazioni dei crediti commerciali effettuate da imprese industriali, commerciali o di servizi che non rientrano nel settore finanziario disciplinato dalla norma.<\/p>\n<p>Il differimento riguarda inoltre le rettifiche riconducibili esclusivamente al modello IFRS 9. \u00c8 pertanto necessario che banche e intermediari siano in grado di distinguere, anche nella documentazione fiscale, le componenti comprese nel regime transitorio da quelle soggette alle regole ordinarie.<\/p>\n<h2><strong>La differenza tra Stage 1, Stage 2 e Stage 3<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019IFRS 9 suddivide le esposizioni creditizie in tre stadi, in funzione dell\u2019evoluzione del rischio di credito.<\/p>\n<p>Nello Stage 1 rientrano generalmente i crediti per i quali, dopo la rilevazione iniziale, non si \u00e8 verificato un incremento significativo del rischio. La perdita attesa viene normalmente calcolata su un orizzonte temporale di dodici mesi.<\/p>\n<p>Lo Stage 2 comprende le esposizioni che hanno registrato un incremento significativo del rischio di credito, pur non essendo ancora considerate deteriorate. In questo caso la perdita attesa viene misurata sull\u2019intera durata residua del credito.<\/p>\n<p>Lo Stage 3 riguarda invece le esposizioni deteriorate, per le quali si sono gi\u00e0 manifestate evidenze oggettive di impairment.<\/p>\n<p>La rateizzazione fiscale introdotta dal comma 56 interessa espressamente le svalutazioni del primo e del secondo stadio. Le rettifiche relative allo Stage 3 non rientrano nel perimetro letterale della disposizione e continuano a seguire il trattamento fiscale applicabile alle esposizioni deteriorate.<\/p>\n<p>Questa distinzione deve essere mantenuta anche nella riconciliazione tra dati contabili, dichiarazione dei redditi e dichiarazione Irap.<\/p>\n<h2><strong>Perch\u00e9 le svalutazioni devono essere calcolate al netto delle riprese<\/strong><\/h2>\n<p>Il dubbio affrontato dalla risoluzione 24\/E del 2026 riguardava la base sulla quale calcolare il quinto deducibile. In particolare, occorreva stabilire se assumere le svalutazioni lorde oppure il risultato ottenuto sottraendo le riprese di valore contabilizzate nello stesso esercizio.<\/p>\n<p>Secondo l\u2019Agenzia delle Entrate, il differimento deve essere applicato al valore netto.<\/p>\n<p>La conclusione deriva anzitutto dall\u2019articolo 106, comma 3, del Tuir, che considera le svalutazioni e le perdite sui crediti verso la clientela al netto delle rivalutazioni risultanti dal bilancio. Una regola analoga opera ai fini Irap, dove l\u2019articolo 6 del decreto legislativo 446 del 1997 fa riferimento alle rettifiche e alle riprese di valore nette per deterioramento dei crediti.<\/p>\n<p>La legge di Bilancio 2026 modifica il momento della deduzione, distribuendola in cinque esercizi, ma non sostituisce il criterio con il quale deve essere determinato l\u2019importo fiscalmente rilevante.<\/p>\n<p>Il principio di nettizzazione continua quindi a operare anche durante il regime transitorio.<\/p>\n<p>In termini pratici, non sarebbe coerente differire la svalutazione lorda e attribuire separata rilevanza immediata alla ripresa di valore. Una simile impostazione aumenterebbe artificialmente l\u2019importo soggetto alla rateizzazione e altererebbe la rappresentazione fiscale dell\u2019effettivo deterioramento dei crediti.<\/p>\n<h2><strong>Un esempio di calcolo della quota deducibile<\/strong><\/h2>\n<p>Si consideri un intermediario che nel 2026 contabilizzi svalutazioni relative a crediti classificati negli stadi 1 e 2 per 10 milioni di euro. Nel medesimo esercizio vengono rilevate riprese di valore, riferibili alle esposizioni comprese nel perimetro del regime, per 4 milioni di euro.<\/p>\n<p>L\u2019importo da sottoporre alla deduzione in quinti non \u00e8 pari a 10 milioni, ma al saldo netto di 6 milioni di euro.<\/p>\n<p>La deduzione fiscale sar\u00e0 quindi pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli esercizi dal 2026 al 2030.<\/p>\n<p>Applicando il criterio lordo, la quota annuale sarebbe invece pari a 2 milioni di euro. Questa soluzione non rispetterebbe, secondo l\u2019Agenzia delle Entrate, il principio di determinazione netta gi\u00e0 previsto dalla disciplina ordinaria.<\/p>\n<p>Il calcolo deve essere supportato da prospetti capaci di raccordare le svalutazioni e le riprese di valore contabilizzate, la classificazione delle esposizioni nei diversi stadi IFRS 9 e le quote fiscalmente dedotte in ciascun esercizio.<\/p>\n<h2><strong>Gli effetti congiunti ai fini Ires e Irap<\/strong><\/h2>\n<p>Il differimento quinquennale opera sia ai fini Ires sia ai fini Irap. La medesima svalutazione netta genera pertanto variazioni fiscali temporanee in entrambe le dichiarazioni.<\/p>\n<p>Nell\u2019esercizio di iscrizione in bilancio sar\u00e0 deducibile soltanto un quinto del valore netto. La parte residua dovr\u00e0 essere recuperata nei quattro periodi d\u2019imposta successivi attraverso le corrispondenti variazioni fiscali.<\/p>\n<p>Il meccanismo diventa pi\u00f9 articolato dal 2027, quando alla seconda quota relativa alle svalutazioni nette del 2026 potr\u00e0 aggiungersi la prima quota delle rettifiche nette contabilizzate nel 2027.<\/p>\n<p>Si formeranno cos\u00ec pi\u00f9 piani di deduzione sovrapposti, ciascuno dotato di una propria decorrenza e di un autonomo valore originario.<\/p>\n<p>La corretta gestione richiede un monitoraggio per anno di formazione, natura della rettifica, stadio di rischio, imposta interessata e quota residua da dedurre. Un semplice controllo sul saldo complessivo del fondo svalutazione non sarebbe sufficiente a ricostruire la posizione fiscale.<\/p>\n<h2><strong>Il coordinamento con il decreto ministeriale del 10 gennaio 2018<\/strong><\/h2>\n<p>La disciplina fiscale dell\u2019IFRS 9 \u00e8 stata coordinata con le regole Ires e Irap dal decreto del ministero dell\u2019Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 7 del decreto stabilisce i criteri fiscali applicabili alle rettifiche derivanti dal modello delle perdite attese, raccordandoli, ai fini delle imposte sui redditi, con gli articoli 94, 101, 106 e 110 del Tuir.<\/p>\n<p>Per gli intermediari finanziari il coordinamento Irap avviene invece attraverso l\u2019articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 446 del 1997.<\/p>\n<p>La risoluzione 24\/E inserisce la disposizione temporanea della legge di Bilancio 2026 all\u2019interno di questo sistema. Il nuovo regime non modifica il funzionamento contabile dell\u2019IFRS 9, ma interviene esclusivamente sulla scansione temporale della deduzione fiscale.<\/p>\n<h2><strong>Imposte anticipate e limiti alla trasformazione delle Dta<\/strong><\/h2>\n<p>La deduzione differita pu\u00f2 determinare l\u2019iscrizione di attivit\u00e0 per imposte anticipate, comunemente indicate come Dta, in presenza dei requisiti previsti dai principi contabili applicabili.<\/p>\n<p>Il comma 57 dell\u2019articolo 1 della legge 199 del 2025 dispone tuttavia che le Dta derivanti dal differimento introdotto per le svalutazioni IFRS 9 non possano beneficiare dei meccanismi di trasformazione in credito d\u2019imposta disciplinati dall\u2019articolo 2, commi 55 e seguenti, del decreto legge 225 del 2010.<\/p>\n<p>La norma esclude inoltre tali componenti da uno specifico calcolo previsto dall\u2019articolo 11 del decreto legge 59 del 2016.<\/p>\n<p>Il dato \u00e8 rilevante perch\u00e9 il rinvio della deduzione non produce soltanto un effetto sul reddito imponibile dell\u2019esercizio. Incide anche sulla gestione delle imposte anticipate e sulla loro capacit\u00e0 di trasformarsi, al ricorrere di determinate condizioni, in crediti fiscali.<\/p>\n<h2><strong>Acconti 2026 da ricalcolare con la nuova disciplina<\/strong><\/h2>\n<p>Il comma 58 della legge di Bilancio 2026 interviene anche sulla determinazione degli acconti.<\/p>\n<p>Per il periodo d\u2019imposta 2026, l\u2019acconto deve essere calcolato assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe risultata applicando le disposizioni sulla deduzione in quinti e sulle relative Dta.<\/p>\n<p>La previsione impedisce che il metodo storico neutralizzi temporaneamente gli effetti finanziari della nuova disciplina. Gli intermediari interessati devono quindi considerare il differimento anche nella pianificazione dei versamenti in acconto.<\/p>\n<h2><strong>Il riferimento della Cassazione sulla competenza delle perdite<\/strong><\/h2>\n<p>La risoluzione 24\/E costituisce il riferimento diretto per il trattamento delle svalutazioni IFRS 9 nel regime introdotto dal 2026. La giurisprudenza formatasi sulle ordinarie perdite su crediti pu\u00f2 comunque offrire un criterio generale sul rapporto tra valutazione del credito e periodo di deduzione.<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza 16330 del 3 agosto 2005, ha affermato che le perdite su crediti devono essere imputate al periodo nel quale emergono gli elementi di certezza e precisione richiesti dalla disciplina fiscale. Il contribuente non pu\u00f2 scegliere liberamente l\u2019esercizio nel quale effettuare la deduzione.<\/p>\n<p>La pronuncia non riguarda il modello IFRS 9 n\u00e9 la nuova ripartizione quinquennale. Conferma tuttavia un principio di fondo ancora utile: la deduzione dei componenti negativi relativi ai crediti deve seguire criteri oggettivi e temporalmente verificabili.<\/p>\n<p>Nel regime in esame, tali criteri sono rappresentati dalla contabilizzazione secondo l\u2019IFRS 9, dalla classificazione nello Stage 1 o nello Stage 2, dalla determinazione del saldo netto e dalla ripartizione obbligatoria in cinque quote.<\/p>\n<h2><strong>I controlli necessari per banche e intermediari<\/strong><\/h2>\n<p>La risoluzione rende necessario verificare che i sistemi amministrativi distinguano correttamente svalutazioni, riprese di valore, stadi di rischio e annualit\u00e0 di formazione delle quote.<\/p>\n<p>Particolare attenzione va riservata al raccordo tra i dati IFRS 9 e i prospetti fiscali. La documentazione dovrebbe consentire di ricostruire il saldo netto sottoposto a differimento, le quote gi\u00e0 dedotte, quelle ancora disponibili e le eventuali riclassificazioni intervenute negli esercizi successivi.<\/p>\n<p>\u00c8 opportuno controllare anche la coerenza tra dichiarazione Ires, dichiarazione Irap, fiscalit\u00e0 differita e calcolo degli acconti. Eventuali disallineamenti potrebbero produrre errori destinati a trascinarsi per cinque periodi d\u2019imposta.<\/p>\n<h2><strong>La regola operativa da applicare<\/strong><\/h2>\n<p>Per le svalutazioni dei crediti IFRS 9 relative agli stadi 1 e 2, contabilizzate nei periodi d\u2019imposta dal 2026 al 2029, il procedimento pu\u00f2 essere sintetizzato in tre passaggi: individuazione delle rettifiche comprese nel regime, sottrazione delle riprese di valore contabilizzate nel medesimo periodo e suddivisione del risultato netto in cinque quote costanti.<\/p>\n<p>La risoluzione 24\/E del 2026 esclude quindi una lettura basata sui valori lordi. Il rinvio fiscale interessa soltanto il deterioramento netto rilevato in bilancio, in continuit\u00e0 con i criteri gi\u00e0 presenti nel Tuir e nella disciplina Irap.<\/p>\n<p>Per verificare l\u2019impatto della nuova disciplina sulla dichiarazione, sugli acconti e sulle Dta \u00e8 possibile richiedere un\u2019analisi interna dei prospetti IFRS 9 e dei piani di deduzione ancora aperti. Un controllo effettuato gi\u00e0 in fase di chiusura del bilancio consente di limitare gli errori e di programmare con maggiore precisione gli effetti fiscali dei prossimi esercizi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Svalutazioni dei crediti IFRS 9: la risoluzione 24\/E chiarisce come calcolare la deduzione Ires e Irap in quinti dal 2026.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":409,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","footnotes":""},"categories":[8],"tags":[4117,4116,384,4114,1202,2626,4115,4119,4118,4113],"class_list":["post-24878","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fisco-e-contabilita","tag-banche","tag-deducibilita-irap","tag-deducibilita-ires","tag-ifrs-9","tag-intermediari-finanziari","tag-legge-di-bilancio-2026","tag-perdite-attese","tag-riprese-di-valore","tag-risoluzione-24-e","tag-svalutazioni-crediti"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.0 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Svalutazioni dei crediti IFRS 9: deduzione in quinti sul saldo netto - Beneggi &amp; 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