{"id":24880,"date":"2026-07-16T08:45:56","date_gmt":"2026-07-16T08:45:56","guid":{"rendered":"https:\/\/beneggiassociati.com\/?p=24880"},"modified":"2026-07-04T08:49:34","modified_gmt":"2026-07-04T08:49:34","slug":"tassazione-lavoratori-frontalieri-sede-datore-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/tassazione-lavoratori-frontalieri-sede-datore-lavoro\/","title":{"rendered":"Tassazione dei lavoratori frontalieri: non conta la sede del datore di lavoro"},"content":{"rendered":"<p>Per applicare l\u2019Accordo Italia-Svizzera sulla tassazione dei lavoratori frontalieri non \u00e8 necessario che la sede del datore di lavoro si trovi nella zona di confine. \u00c8 sufficiente che il datore sia fiscalmente residente nell\u2019altro Stato contraente e che il dipendente svolga effettivamente il proprio lavoro nell\u2019area di frontiera individuata dall\u2019Accordo.<\/p>\n<p>Il principio \u00e8 stato affermato dall\u2019Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 126 del 22 giugno 2026. Il documento distingue con precisione due elementi spesso confusi: il luogo nel quale viene esercitata l\u2019attivit\u00e0 lavorativa e la localizzazione della sede aziendale.<\/p>\n<p>Il primo deve trovarsi nell\u2019area di frontiera dell\u2019altro Stato. Per il datore di lavoro, invece, l\u2019Accordo richiede la residenza fiscale nell\u2019altro Stato contraente, senza imporre che la sede legale o amministrativa sia collocata entro la fascia confinaria.<\/p>\n<p>Una societ\u00e0 italiana con sede in Veneto pu\u00f2 quindi assumere un lavoratore residente in Svizzera al quale si applica il regime dei frontalieri, purch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 sia concretamente svolta in Lombardia, Piemonte, Valle d\u2019Aosta o nella Provincia autonoma di Bolzano e siano rispettate tutte le altre condizioni.<\/p>\n<h2><strong>Il caso dell\u2019informatrice farmaceutica residente in Svizzera<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019interpello riguarda una lavoratrice fiscalmente residente in Svizzera, in un Comune del Canton Ticino situato nella fascia di confine con l\u2019Italia. La contribuente svolge l\u2019attivit\u00e0 di informatrice farmaceutica interamente in Lombardia per una societ\u00e0 italiana avente sede legale in Veneto.<\/p>\n<p>Il dubbio nasceva dalla collocazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell\u2019area di frontiera italiana.<\/p>\n<p>Secondo l\u2019Agenzia delle Entrate, questa circostanza non impedisce il riconoscimento dello status di lavoratrice frontaliera. La formulazione dell\u2019Accordo Italia-Svizzera collega infatti il requisito territoriale allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0, non alla sede legale dell\u2019impresa.<\/p>\n<p>La Lombardia rientra nell\u2019area di frontiera italiana. La societ\u00e0, pur avendo sede in Veneto, \u00e8 fiscalmente residente in Italia. Ricorrendo anche i requisiti della residenza della lavoratrice entro 20 chilometri dal confine e del rientro quotidiano, la disciplina convenzionale pu\u00f2 quindi trovare applicazione.<\/p>\n<p>Il chiarimento assume particolare importanza per le mansioni itineranti, come quelle degli informatori scientifici e farmaceutici, degli agenti, dei tecnici e del personale commerciale. In questi casi non \u00e8 sufficiente fare riferimento alla sede indicata nel contratto: occorre ricostruire il territorio nel quale la prestazione viene realmente svolta.<\/p>\n<h2><strong>I tre requisiti per essere considerati lavoratori frontalieri<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019articolo 2, lettera b), dell\u2019Accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020, ratificato dall\u2019Italia con la legge 83 del 13 giugno 2023, richiede la presenza congiunta di tre condizioni.<\/p>\n<p>Il lavoratore deve essere fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trovi, totalmente o parzialmente, entro 20 chilometri dal confine con l\u2019altro Stato contraente.<\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 di lavoro dipendente deve essere svolta nell\u2019area di frontiera dell\u2019altro Stato per un datore di lavoro residente in tale Stato, oppure per una sua stabile organizzazione o base fissa.<\/p>\n<p>Il dipendente deve infine rientrare, in linea di principio quotidianamente, presso il proprio domicilio principale nello Stato di residenza.<\/p>\n<p>I requisiti devono sussistere contemporaneamente. La sola residenza in un Comune di confine non \u00e8 sufficiente, cos\u00ec come non basta lavorare per un\u2019impresa italiana o svizzera. \u00c8 necessario verificare anche il luogo effettivo della prestazione e la regolarit\u00e0 dei rientri.<\/p>\n<h2><strong>Quali territori formano l\u2019area di frontiera<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019Accordo individua direttamente le aree di frontiera dei due Paesi.<\/p>\n<p>Sul versante italiano ne fanno parte Lombardia, Piemonte, Valle d\u2019Aosta e Provincia autonoma di Bolzano. Sul versante svizzero rientrano invece i Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese.<\/p>\n<p>La fascia dei 20 chilometri opera con riferimento al Comune di residenza del lavoratore. Per il luogo della prestazione, invece, l\u2019Accordo richiama l\u2019intera area regionale o cantonale indicata.<\/p>\n<p>Un lavoratore residente in un Comune svizzero compreso nella fascia dei 20 chilometri pu\u00f2 quindi svolgere l\u2019attivit\u00e0 in Lombardia anche in un luogo non immediatamente adiacente al confine. Resta necessario che il lavoro sia effettivamente esercitato nell\u2019area territoriale ammessa.<\/p>\n<p>\u00c8 questo il passaggio che consente all\u2019Agenzia delle Entrate di riconoscere lo status di frontaliera all\u2019informatrice farmaceutica: la lavoratrice opera in Lombardia e il suo datore \u00e8 residente in Italia, sebbene la sede legale sia in Veneto.<\/p>\n<h2><strong>Perch\u00e9 la sede del datore di lavoro \u00e8 irrilevante<\/strong><\/h2>\n<p>La risposta 126\/2026 si fonda sull\u2019interpretazione letterale dell\u2019articolo 2 dell\u2019Accordo.<\/p>\n<p>Quando disciplina il dipendente, la disposizione impone espressamente un collegamento con l\u2019area di frontiera sia per la residenza sia per il luogo di lavoro. Quando si riferisce al datore, richiede invece soltanto che sia residente nell\u2019altro Stato contraente.<\/p>\n<p>Aggiungere un ulteriore requisito territoriale riferito alla sede aziendale significherebbe introdurre una condizione non prevista dall\u2019Accordo.<\/p>\n<p>La distinzione \u00e8 particolarmente rilevante per le imprese con sede centrale distante dal confine, ma dotate di dipendenti che operano stabilmente nelle regioni frontaliere. La sede legale, l\u2019ufficio che gestisce le buste paga o il luogo nel quale vengono assunte le decisioni aziendali non sostituiscono la verifica dell\u2019area nella quale il dipendente svolge concretamente il proprio incarico.<\/p>\n<p>Il requisito deve comunque essere letto con attenzione. L\u2019irrilevanza della sede aziendale non comporta che anche il luogo di lavoro sia indifferente. Se la prestazione viene svolta fuori dall\u2019area di frontiera, viene meno una delle condizioni necessarie per applicare il regime speciale.<\/p>\n<h2><strong>Come viene tassato il reddito della frontaliera residente in Svizzera<\/strong><\/h2>\n<p>Una volta riconosciuto lo status di lavoratore frontaliere, trova applicazione l\u2019articolo 3 dell\u2019Accordo Italia-Svizzera.<\/p>\n<p>Il reddito di lavoro dipendente \u00e8 imponibile nello Stato nel quale l\u2019attivit\u00e0 viene svolta. Nel caso esaminato, quindi, l\u2019Italia pu\u00f2 tassare il reddito prodotto dalla lavoratrice in Lombardia.<\/p>\n<p>Il prelievo italiano non pu\u00f2 tuttavia superare l\u201980% dell\u2019imposta sui redditi delle persone fisiche che sarebbe ordinariamente applicabile nel luogo di svolgimento dell\u2019attivit\u00e0, comprese le relative imposte locali.<\/p>\n<p>La Svizzera, quale Stato di residenza della lavoratrice, assoggetta a sua volta il reddito a imposizione ed elimina la doppia imposizione secondo le regole previste dal proprio ordinamento e dall\u2019Accordo.<\/p>\n<p>Si tratta del sistema della tassazione concorrente: lo Stato della fonte applica un\u2019imposizione limitata, mentre lo Stato di residenza considera il reddito ed elimina il doppio prelievo.<\/p>\n<p>L\u2019imposizione nello Stato di svolgimento della prestazione deve avvenire alla fonte. Per l\u2019impresa italiana diventa quindi essenziale applicare correttamente le ritenute, verificando preventivamente la residenza fiscale del dipendente e la presenza degli altri requisiti convenzionali.<\/p>\n<h2><strong>La differenza rispetto ai vecchi frontalieri<\/strong><\/h2>\n<p>Il regime transitorio previsto dall\u2019articolo 9 dell\u2019Accordo riguarda i lavoratori residenti in Italia che, alla data di entrata in vigore dell\u2019intesa, svolgevano oppure avevano svolto tra il 31 dicembre 2018 e tale data un\u2019attivit\u00e0 dipendente nell\u2019area di frontiera svizzera.<\/p>\n<p>Per questi lavoratori, in presenza delle condizioni stabilite dall\u2019Accordo, resta ferma la tassazione esclusiva in Svizzera.<\/p>\n<p>La disciplina transitoria non \u00e8 invece applicabile alla lavoratrice residente nel Canton Ticino che presta l\u2019attivit\u00e0 in Italia. Nel caso oggetto dell\u2019interpello opera pertanto la tassazione concorrente prevista dall\u2019articolo 3.<\/p>\n<p>La distinzione tra vecchi e nuovi frontalieri \u00e8 dunque essenziale soprattutto per i residenti italiani che lavorano in Svizzera. Non tutti i dipendenti che attraversano il confine sono sottoposti allo stesso sistema di imposizione.<\/p>\n<h2><strong>Rientro quotidiano e limite dei 45 giorni<\/strong><\/h2>\n<p>La definizione convenzionale richiede che il lavoratore rientri, in linea di principio, ogni giorno presso il proprio domicilio principale nello Stato di residenza.<\/p>\n<p>Il Protocollo aggiuntivo all\u2019Accordo precisa che il mancato rientro per motivi professionali non fa perdere automaticamente lo status di frontaliere, purch\u00e9 non superi 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non entrano nel conteggio.<\/p>\n<p>Il limite non trasforma il rientro quotidiano in un requisito meramente formale. Le assenze devono essere riconducibili a ragioni professionali e adeguatamente documentate.<\/p>\n<p>Per i dipendenti con mansioni itineranti pu\u00f2 essere opportuno conservare agende di lavoro, ordini di servizio, note spese, registrazioni delle trasferte e documentazione relativa ai pernottamenti. Questi elementi consentono di dimostrare sia dove \u00e8 stata esercitata l\u2019attivit\u00e0 sia perch\u00e9 non \u00e8 avvenuto il rientro giornaliero.<\/p>\n<h2><strong>Telelavoro fino al 25% senza perdere lo status<\/strong><\/h2>\n<p>La disciplina \u00e8 stata aggiornata dal Protocollo di modifica sottoscritto nel 2024 e ratificato dall\u2019Italia con la legge 217 del 29 dicembre 2025.<\/p>\n<p>Il lavoratore pu\u00f2 svolgere fino al 25% della propria attivit\u00e0 in telelavoro presso il domicilio situato nello Stato di residenza senza perdere la qualifica di frontaliere.<\/p>\n<p>Ai fini fiscali, l\u2019attivit\u00e0 svolta da remoto entro tale soglia viene considerata come effettuata nell\u2019altro Stato presso il datore di lavoro. La regola si applica anche ai lavoratori che beneficiano del regime transitorio.<\/p>\n<p>Il limite deve essere monitorato sull\u2019anno civile. Un superamento pu\u00f2 incidere sulla qualificazione del lavoratore e sulla ripartizione della potest\u00e0 impositiva tra Italia e Svizzera.<\/p>\n<p>Il telelavoro non modifica il principio affermato dall\u2019interpello 126\/2026: resta decisivo il collegamento sostanziale della prestazione con l\u2019area di frontiera, mentre non \u00e8 richiesto che la sede aziendale vi sia localizzata.<\/p>\n<h2><strong>La documentazione che datore e lavoratore devono conservare<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019applicazione del regime non dovrebbe basarsi esclusivamente sulle dichiarazioni contenute nel contratto di lavoro.<\/p>\n<p>Il datore deve poter dimostrare la propria residenza fiscale, il territorio nel quale viene esercitata la prestazione e la corretta applicazione delle ritenute. Il lavoratore deve documentare la residenza nel Comune compreso nella fascia dei 20 chilometri, il domicilio principale, i rientri e gli eventuali giorni di telelavoro.<\/p>\n<p>Per le attivit\u00e0 commerciali itineranti assume particolare rilievo la prova delle zone effettivamente visitate. L\u2019indicazione generica di un territorio nazionale potrebbe non essere sufficiente quando una parte significativa del lavoro viene svolta fuori dalle regioni ammesse.<\/p>\n<p>Anche la stabile organizzazione o la base fissa possono assumere rilievo quando il datore non \u00e8 residente nello Stato di svolgimento dell\u2019attivit\u00e0. Occorre per\u00f2 verificare che il rapporto di lavoro sia effettivamente riferibile a tale struttura.<\/p>\n<h2><strong>Il riferimento della Cassazione sulla prevalenza delle regole convenzionali<\/strong><\/h2>\n<p>La giurisprudenza non risulta essersi ancora pronunciata sullo specifico chiarimento contenuto nell\u2019interpello 126\/2026. \u00c8 tuttavia consolidato il principio secondo cui le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, per il loro carattere speciale, prevalgono sulle disposizioni interne incompatibili.<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione lo ha affermato, tra le altre, con la sentenza 1138 del 2009 e lo ha ribadito con la sentenza 14476 del 15 luglio 2016, relativa alla tassazione di somme percepite da un residente in Svizzera in relazione a un rapporto di lavoro con un\u2019impresa italiana.<\/p>\n<p>Le pronunce non riguardano direttamente la definizione di lavoratore frontaliere introdotta dall\u2019Accordo del 2020. Confermano per\u00f2 che l\u2019individuazione dello Stato titolare del potere impositivo deve avvenire applicando prioritariamente la disposizione convenzionale pertinente.<\/p>\n<p>Nel caso affrontato dall\u2019Agenzia, il testo dell\u2019Accordo richiede che il datore sia residente in Italia, non che la sua sede si trovi nell\u2019area di frontiera. La localizzazione in Veneto non pu\u00f2 quindi introdurre una limitazione ulteriore.<\/p>\n<h2><strong>Il controllo operativo prima di applicare il regime<\/strong><\/h2>\n<p>La risposta 126\/2026 offre una soluzione favorevole, ma non riconosce automaticamente lo status di frontaliere a tutti i dipendenti di imprese con sede fuori dalla zona di confine.<\/p>\n<p>Prima di applicare il regime occorre verificare la residenza fiscale del lavoratore, l\u2019inclusione del Comune nella fascia dei 20 chilometri, il luogo effettivo della prestazione, la residenza fiscale del datore, i rientri quotidiani, le trasferte professionali e la percentuale di telelavoro.<\/p>\n<p>Il principio pu\u00f2 essere sintetizzato cos\u00ec: conta dove il dipendente lavora, mentre non conta in quale regione italiana abbia sede il datore, purch\u00e9 quest\u2019ultimo sia fiscalmente residente in Italia.<\/p>\n<p>Per verificare l\u2019inquadramento fiscale dei dipendenti frontalieri e la corretta applicazione delle ritenute \u00e8 possibile richiedere un controllo interno della posizione. L\u2019analisi preventiva dei luoghi di lavoro e della documentazione disponibile riduce il rischio di recuperi d\u2019imposta e di contestazioni tra i due Stati.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tassazione dei lavoratori frontalieri: conta dove si svolge l\u2019attivit\u00e0, non la sede aziendale. 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