{"id":24882,"date":"2026-06-24T08:49:44","date_gmt":"2026-06-24T08:49:44","guid":{"rendered":"https:\/\/beneggiassociati.com\/?p=24882"},"modified":"2026-07-04T08:53:04","modified_gmt":"2026-07-04T08:53:04","slug":"comunicazione-rottamazione-quinquies-importi-rate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/comunicazione-rottamazione-quinquies-importi-rate\/","title":{"rendered":"Rottamazione-quinquies: disponibili importi, rate e moduli di pagamento"},"content":{"rendered":"<p>La comunicazione Rottamazione-quinquies con l\u2019esito della domanda, gli importi dovuti e il piano delle rate \u00e8 disponibile nell\u2019area riservata dell\u2019Agenzia delle Entrate-Riscossione.<\/p>\n<p>La novit\u00e0, annunciata con il comunicato stampa del 23 giugno 2026, interessa i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026. Il documento consente di conoscere quali debiti sono stati ammessi alla definizione agevolata, quanto occorre pagare e quali scadenze rispettare.<\/p>\n<p>Per chi ha scelto il versamento in unica soluzione o un piano rateale, il primo appuntamento \u00e8 fissato al 31 luglio 2026. Il rispetto delle scadenze \u00e8 decisivo perch\u00e9 la legge 199 del 30 dicembre 2025 collega la conservazione dei benefici all\u2019integrale pagamento delle somme indicate nella comunicazione.<\/p>\n<h2><strong>Cosa contiene la comunicazione delle somme dovute<\/strong><\/h2>\n<p>La comunicazione costituisce la risposta formale dell\u2019Agenzia delle Entrate-Riscossione alla domanda presentata dal contribuente.<\/p>\n<p>Nel documento sono indicati l\u2019accoglimento totale o parziale dell\u2019istanza, l\u2019eventuale diniego, l\u2019ammontare complessivo dovuto, il numero delle rate prescelto e le relative scadenze.<\/p>\n<p>Sono inoltre riportate le informazioni necessarie per attivare l\u2019addebito diretto sul conto corrente e vengono allegati i moduli pagoPA utilizzabili per effettuare i versamenti.<\/p>\n<p>Quando il piano comprende pi\u00f9 di dieci rate, la prima comunicazione contiene soltanto i moduli relativi alle prime dieci scadenze. I moduli successivi saranno resi disponibili nell\u2019area riservata.<\/p>\n<p>Ai contribuenti che hanno presentato la domanda attraverso il servizio pubblico, senza accedere all\u2019area riservata, i moduli successivi saranno inviati anche al domicilio indicato nell\u2019istanza prima della scadenza dell\u2019undicesima rata.<\/p>\n<h2><strong>Le cinque tipologie di risposta dell\u2019Agente della riscossione<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019esito della domanda pu\u00f2 essere identificato attraverso cinque differenti codici.<\/p>\n<p>La comunicazione \u201cAT\u201d indica l\u2019accoglimento totale: tutti i debiti inseriti nella domanda risultano definibili e il documento riporta l\u2019importo da pagare.<\/p>\n<p>Il codice \u201cAP\u201d segnala un accoglimento parziale. Alcuni debiti sono stati ammessi, mentre altri risultano esclusi. Per questi ultimi vengono indicati l\u2019importo ancora dovuto secondo le regole ordinarie e la motivazione dell\u2019esclusione.<\/p>\n<p>La comunicazione \u201cAD\u201d riguarda il caso in cui tutti i debiti siano definibili, ma non risulti alcun importo da versare. Il codice \u201cAX\u201d segnala invece che soltanto una parte dei debiti \u00e8 definibile senza somme da pagare, mentre per quelli esclusi vengono riportati gli importi e le relative motivazioni.<\/p>\n<p>Il codice \u201cRI\u201d identifica infine il rigetto integrale della domanda, con l\u2019indicazione delle ragioni per le quali i carichi non possono essere ammessi alla Rottamazione-quinquies.<\/p>\n<p>Il contribuente dovrebbe controllare non soltanto l\u2019importo finale, ma anche la corrispondenza tra le cartelle inserite nella domanda e quelle effettivamente accolte.<\/p>\n<h2><strong>Quali debiti rientrano nella Rottamazione-quinquies<\/strong><\/h2>\n<p>La definizione agevolata \u00e8 stata introdotta dall\u2019articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 199 del 2025, ossia la legge di Bilancio 2026.<\/p>\n<p>Il perimetro non comprende indistintamente tutti i debiti affidati alla riscossione. La misura riguarda i carichi consegnati all\u2019Agente della riscossione dal 1\u00b0 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti dall\u2019omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici o formali disciplinati dagli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600 del 1973 e dagli articoli 54-bis e 54-ter del Dpr 633 del 1972.<\/p>\n<p>Sono compresi anche i contributi previdenziali dovuti all\u2019Inps, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.<\/p>\n<p>La misura si applica inoltre alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate dalle amministrazioni statali competenti. In questo caso l\u2019agevolazione riguarda gli interessi e l\u2019aggio, mentre resta dovuta la sanzione principale.<\/p>\n<p>Possono rientrare nella definizione anche carichi gi\u00e0 inseriti in precedenti rottamazioni dalle quali il contribuente sia decaduto, purch\u00e9 rispettino l\u2019ambito oggettivo della nuova disciplina.<\/p>\n<p>Sono invece esclusi i debiti compresi in piani di Rottamazione-quater per i quali, al 30 settembre 2025, risultavano regolarmente versate tutte le rate gi\u00e0 scadute.<\/p>\n<h2><strong>Quanto si paga con la definizione agevolata<\/strong><\/h2>\n<p>Per i carichi ammessi, il contribuente deve corrispondere il capitale, le spese sostenute per le eventuali procedure esecutive e i diritti di notifica.<\/p>\n<p>Non sono dovuti gli interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora e le somme maturate a titolo di aggio.<\/p>\n<p>La comunicazione delle somme dovute traduce queste regole nel calcolo riferito alla singola posizione. Per questo motivo l\u2019importo indicato pu\u00f2 essere sensibilmente inferiore al debito complessivamente riportato nelle precedenti cartelle o nei piani di rateizzazione.<\/p>\n<p>L\u2019agevolazione non comporta per\u00f2 una riduzione del capitale originariamente non versato. La convenienza deriva principalmente dall\u2019eliminazione delle componenti sanzionatorie e degli interessi compresi dalla legge.<\/p>\n<h2><strong>Pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026<\/strong><\/h2>\n<p>Chi ha scelto il pagamento in un\u2019unica soluzione deve versare l\u2019intero importo entro il 31 luglio 2026.<\/p>\n<p>Il mancato pagamento, il pagamento insufficiente o il versamento effettuato oltre il termine consentito rendono inefficace la definizione. In questo caso il contribuente perde l\u2019eliminazione di sanzioni e interessi e il debito torna a essere recuperabile secondo le regole ordinarie.<\/p>\n<p>Per l\u2019unica soluzione la legge riconosce una tolleranza di cinque giorni. Resta comunque prudente disporre il pagamento con anticipo, soprattutto quando viene utilizzato un canale bancario o postale.<\/p>\n<h2><strong>Fino a 54 rate bimestrali in nove anni<\/strong><\/h2>\n<p>Il contribuente che ha scelto il pagamento dilazionato pu\u00f2 beneficiare di un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, distribuite nell\u2019arco di nove anni.<\/p>\n<p>Le prime tre rate scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026.<\/p>\n<p>Dal 2027 le scadenze ricorrono il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno. Le ultime tre rate sono previste per il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.<\/p>\n<p>Sulle somme rateizzate si applicano interessi nella misura del 3% annuo a decorrere dal 1\u00b0 agosto 2026.<\/p>\n<p>Ogni rata non pu\u00f2 essere inferiore a 100 euro. Quando il numero di rate indicato nella domanda determina importi inferiori a questa soglia, l\u2019Agenzia delle Entrate-Riscossione riduce d\u2019ufficio il numero delle rate nella misura necessaria a rispettare il limite minimo.<\/p>\n<p>Il piano riportato nella comunicazione pu\u00f2 quindi prevedere un numero di scadenze inferiore rispetto a quello inizialmente richiesto dal contribuente.<\/p>\n<h2><strong>Quando si decade dalla Rottamazione-quinquies<\/strong><\/h2>\n<p>Il sistema di decadenza \u00e8 meno rigido rispetto ad alcune precedenti definizioni, ma richiede comunque un controllo puntuale del piano.<\/p>\n<p>In caso di pagamento rateale, la Rottamazione-quinquies diventa inefficace quando risultano omesse o insufficientemente versate due rate, anche non consecutive. La decadenza interviene inoltre in caso di omesso o insufficiente pagamento dell\u2019ultima rata.<\/p>\n<p>Non \u00e8 quindi necessario che le due rate non pagate siano consecutive. Un\u2019insolvenza verificatasi nel 2026 e una seconda irregolarit\u00e0 maturata diversi anni dopo possono determinare la perdita della definizione.<\/p>\n<p>La tolleranza di cinque giorni \u00e8 prevista, secondo le indicazioni dell\u2019Agenzia delle Entrate-Riscossione, per l\u2019unica rata e per l\u2019ultima rata del piano. Non opera ordinariamente per le rate intermedie.<\/p>\n<p>La possibilit\u00e0 di omettere una singola rata non deve essere interpretata come uno slittamento automatico della scadenza. La somma rimane dovuta e la seconda irregolarit\u00e0 determina l\u2019inefficacia della definizione.<\/p>\n<h2><strong>Cosa accade dopo la decadenza<\/strong><\/h2>\n<p>Quando la definizione perde efficacia, i pagamenti gi\u00e0 effettuati non vengono restituiti. Sono acquisiti come semplici acconti sul debito complessivamente dovuto.<\/p>\n<p>Riprendono inoltre a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi. L\u2019Agente della riscossione pu\u00f2 avviare nuove procedure cautelari o esecutive e proseguire quelle gi\u00e0 avviate prima della domanda.<\/p>\n<p>I carichi per i quali si \u00e8 verificata l\u2019inefficacia della Rottamazione-quinquies non possono essere nuovamente rateizzati attraverso la disciplina ordinaria dell\u2019articolo 19 del Dpr 602 del 1973.<\/p>\n<p>La perdita dell\u2019agevolazione pu\u00f2 quindi produrre un effetto finanziario rilevante: il contribuente torna esposto all\u2019intero debito residuo, comprensivo delle componenti escluse dalla rottamazione, senza poter ottenere un nuovo piano ordinario per gli stessi carichi.<\/p>\n<h2><strong>Come attivare l\u2019addebito diretto sul conto corrente<\/strong><\/h2>\n<p>La comunicazione contiene le istruzioni per richiedere la domiciliazione delle rate.<\/p>\n<p>Il contribuente pu\u00f2 utilizzare il servizio \u201cAttiva o revoca mandato SDD piani di definizione agevolata\u201d, disponibile nell\u2019area riservata dell\u2019Agenzia delle Entrate-Riscossione. \u00c8 possibile indicare anche un conto intestato a un altro soggetto, purch\u00e9 quest\u2019ultimo rilasci l\u2019autorizzazione richiesta.<\/p>\n<p>L\u2019addebito diretto pu\u00f2 ridurre il rischio di dimenticare una scadenza, ma deve essere attivato con un margine adeguato. \u00c8 inoltre necessario verificare che il conto disponga della provvista sufficiente e controllare l\u2019effettivo esito di ciascun addebito.<\/p>\n<p>La domiciliazione non trasferisce all\u2019istituto di credito la responsabilit\u00e0 del pagamento. In caso di mancato addebito, il contribuente deve utilizzare tempestivamente il modulo pagoPA relativo alla rata.<\/p>\n<h2><strong>Come pagare senza domiciliazione<\/strong><\/h2>\n<p>I moduli allegati alla comunicazione possono essere pagati tramite il servizio online dell\u2019Agenzia delle Entrate-Riscossione, l\u2019applicazione Equiclick, i canali telematici delle banche, Poste Italiane e gli altri prestatori di servizi di pagamento aderenti a pagoPA.<\/p>\n<p>Per ogni rata deve essere utilizzato il codice riportato nello specifico modulo allegato al piano. Non \u00e8 opportuno riutilizzare il modulo di una rata precedente o effettuare un bonifico privo dei riferimenti indicati dall\u2019Agente della riscossione.<\/p>\n<p>La ricevuta deve essere conservata insieme alla comunicazione e al piano di pagamento. In presenza di 54 rate, la documentazione dovr\u00e0 essere mantenuta ordinata per l\u2019intera durata della definizione.<\/p>\n<h2><strong>ContiTu consente di scegliere quali cartelle pagare<\/strong><\/h2>\n<p>Il servizio \u201cContiTu\u201d, disponibile nell\u2019area pubblica del sito dell\u2019Agenzia delle Entrate-Riscossione, permette di proseguire la definizione soltanto per alcune delle cartelle o degli avvisi contenuti nella comunicazione.<\/p>\n<p>Il contribuente pu\u00f2 selezionare i documenti che intende pagare e ottenere nuovi moduli con gli importi ricalcolati. Il numero delle rate resta quello indicato nel piano originario, salvo gli adeguamenti necessari per rispettare l\u2019importo minimo di 100 euro.<\/p>\n<p>Per le cartelle escluse dalla nuova selezione, la Rottamazione-quinquies non produce pi\u00f9 effetti. L\u2019Agente della riscossione pu\u00f2 quindi riprendere le ordinarie attivit\u00e0 di recupero.<\/p>\n<p>ContiTu non rappresenta una richiesta di riduzione discrezionale del debito. \u00c8 uno strumento per concentrare la definizione su determinati carichi, rinunciando ai benefici per quelli non selezionati.<\/p>\n<p>La scelta dovrebbe essere effettuata dopo avere confrontato l\u2019importo delle singole posizioni, la loro sostenibilit\u00e0 finanziaria e le conseguenze della ripresa della riscossione sui debiti esclusi.<\/p>\n<h2><strong>Comunicazione e contenziosi pendenti<\/strong><\/h2>\n<p>La presenza di un giudizio relativo ai carichi inseriti nella domanda richiede una verifica specifica degli effetti processuali della definizione.<\/p>\n<p>Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 5889 del 15 marzo 2026, si sono pronunciate sulla Rottamazione-quater, chiarendo che, ai soli fini dell\u2019estinzione dei giudizi relativi ai debiti compresi nella domanda, assume rilievo il pagamento della prima o unica rata unitamente alla documentazione prevista dalla legge.<\/p>\n<p>La pronuncia riguarda la precedente definizione e non pu\u00f2 essere automaticamente trasferita alla Rottamazione-quinquies. Conferma tuttavia che la semplice presentazione della domanda e la comunicazione di accoglimento non esauriscono gli adempimenti necessari: il pagamento conserva un ruolo determinante anche per gli effetti sul processo.<\/p>\n<p>Quando esiste un contenzioso pendente, occorre coordinare il piano di pagamento con gli adempimenti processuali e verificare quali debiti siano stati effettivamente compresi nella comunicazione.<\/p>\n<h2><strong>I controlli da effettuare prima del 31 luglio<\/strong><\/h2>\n<p>La comunicazione dovrebbe essere verificata senza attendere gli ultimi giorni. Occorre confrontare i carichi accolti con quelli indicati nella domanda, controllare eventuali esclusioni, verificare il numero delle rate e accertare che i versamenti gi\u00e0 effettuati siano stati correttamente considerati.<\/p>\n<p>\u00c8 inoltre necessario valutare se mantenere l\u2019intero piano, utilizzare ContiTu per selezionare soltanto alcune posizioni oppure attivare la domiciliazione bancaria.<\/p>\n<p>Per i piani pi\u00f9 lunghi \u00e8 utile predisporre un controllo interno delle scadenze indipendente dall\u2019addebito automatico. La durata fino al 2035 aumenta infatti il rischio che variazioni del conto corrente, riorganizzazioni aziendali o semplici disattenzioni compromettano il beneficio.<\/p>\n<p>Per verificare la comunicazione Rottamazione-quinquies, la sostenibilit\u00e0 delle rate e la corretta gestione dei debiti esclusi \u00e8 possibile richiedere un\u2019analisi interna della posizione. Il controllo prima del primo versamento consente di individuare tempestivamente anomalie e scegliere quali carichi mantenere nella definizione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Rottamazione-quinquies: disponibili comunicazioni, importi e moduli. 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