{"id":24886,"date":"2026-07-19T08:55:18","date_gmt":"2026-07-19T08:55:18","guid":{"rendered":"https:\/\/beneggiassociati.com\/?p=24886"},"modified":"2026-07-18T07:53:27","modified_gmt":"2026-07-18T07:53:27","slug":"iperammortamento-2026-domanda-piu-beni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\/","title":{"rendered":"Iperammortamento 2026: una domanda pu\u00f2 comprendere pi\u00f9 beni"},"content":{"rendered":"<p>Per accedere all\u2019Iperammortamento 2026 l\u2019impresa pu\u00f2 inserire nella stessa comunicazione preventiva pi\u00f9 beni riferiti alla medesima struttura produttiva. La piattaforma del Gestore dei servizi energetici assegna un codice alla pratica e consente di identificare i singoli asset, o gruppi omogenei di asset, mediante appositi sottocodici.<\/p>\n<p>Il chiarimento \u00e8 emerso durante l\u2019incontro organizzato da Confindustria il 22 giugno 2026, con la partecipazione di rappresentanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy e del GSE.<\/p>\n<p>L\u2019impostazione trova riscontro nell\u2019articolo 3 del decreto interministeriale 7 maggio 2026, secondo il quale l\u2019impresa pu\u00f2 trasmettere una o pi\u00f9 comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva. Ogni comunicazione pu\u00f2 comprendere diversi investimenti, purch\u00e9 siano descritti e identificati in modo autonomo.<\/p>\n<p>La gestione unitaria del progetto non elimina, quindi, la necessit\u00e0 di tracciare ogni bene. Costi, acconti, data di entrata in funzione, interconnessione e completamento devono poter essere ricostruiti per ciascun asset.<\/p>\n<h2><strong>Come funziona il nuovo Iperammortamento<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 199 del 30 dicembre 2025 ha reintrodotto una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi.<\/p>\n<p>L\u2019agevolazione non \u00e8 un credito d\u2019imposta utilizzabile in compensazione. Consiste in una deduzione extracontabile che aumenta fiscalmente il costo sul quale vengono calcolate le quote di ammortamento o i canoni di locazione finanziaria.<\/p>\n<p>Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, compresi negli Allegati IV e V alla legge di Bilancio 2026, nonch\u00e9 gli investimenti destinati all\u2019autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l\u2019autoconsumo.<\/p>\n<p>I beni tecnologici devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.<\/p>\n<p>La disciplina si applica agli investimenti completati dal 1\u00b0 gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La piattaforma GSE per le comunicazioni preventive \u00e8 operativa dal 12 giugno 2026.<\/p>\n<h2><strong>Le percentuali di maggiorazione<\/strong><\/h2>\n<p>Per i beni materiali inclusi nell\u2019Allegato IV e per gli investimenti destinati all\u2019autoproduzione di energia rinnovabile, la maggiorazione \u00e8 pari al 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.<\/p>\n<p>Per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, la maggiorazione scende al 100 per cento. Per gli investimenti oltre 10 milioni e fino al limite di 20 milioni, la percentuale \u00e8 pari al 50 per cento.<\/p>\n<p>Si tratta di una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto e non di una percentuale applicata direttamente alle imposte dovute.<\/p>\n<p>Un bene del costo di un milione di euro, collocato nella prima fascia, genera quindi una maggiorazione fiscale di 1,8 milioni. Il costo complessivamente rilevante per il calcolo delle quote ordinarie e della deduzione extracontabile raggiunge, in termini teorici, 2,8 milioni di euro.<\/p>\n<p>L\u2019effettivo risparmio dipende dall\u2019aliquota dell\u2019imposta sul reddito applicabile, dal coefficiente fiscale di ammortamento e dalla capacit\u00e0 dell\u2019impresa di utilizzare la deduzione.<\/p>\n<h2><strong>Una pratica per pi\u00f9 beni, ma nel rispetto della struttura produttiva<\/strong><\/h2>\n<p>La possibilit\u00e0 di aggregare pi\u00f9 investimenti non deve essere interpretata come una domanda unica e indistinta per tutte le sedi aziendali.<\/p>\n<p>Il decreto del 7 maggio 2026 costruisce la procedura attorno alla struttura produttiva, definita come il sito formato da una o pi\u00f9 unit\u00e0 locali o stabilimenti collocati sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa.<\/p>\n<p>L\u2019impresa pu\u00f2 trasmettere una o pi\u00f9 comunicazioni preventive per ciascuna struttura. All\u2019interno della stessa comunicazione pu\u00f2 inserire diversi beni, che saranno poi identificati mediante sottocodici.<\/p>\n<p>Quando gli investimenti riguardano stabilimenti autonomi e distinti, sar\u00e0 normalmente necessario predisporre comunicazioni riferite alle rispettive strutture produttive.<\/p>\n<p>La scelta di aggregare o separare gli investimenti deve essere valutata anche in funzione delle date previste di consegna e interconnessione. Un progetto troppo eterogeneo pu\u00f2 rendere pi\u00f9 complessa la gestione degli acconti, delle perizie e delle comunicazioni di completamento.<\/p>\n<h2><strong>Beni mobili e imprese che lavorano nei cantieri<\/strong><\/h2>\n<p>Durante l\u2019incontro Confindustria \u00e8 stato affrontato il caso delle imprese che utilizzano beni mobili in cantieri o luoghi di lavoro variabili, come accade nel settore delle costruzioni.<\/p>\n<p>Secondo il chiarimento operativo fornito, quando non \u00e8 possibile collegare stabilmente il bene a una specifica unit\u00e0 produttiva, il riferimento catastale da indicare pu\u00f2 essere quello della sede legale dell\u2019impresa.<\/p>\n<p>La perizia tecnica e la relativa analisi dovranno poi descrivere la collocazione effettiva del bene, il suo impiego produttivo e gli eventuali spostamenti.<\/p>\n<p>Questa indicazione assume particolare rilievo perch\u00e9 il decreto definisce la struttura produttiva attraverso un collegamento territoriale preciso. Per i beni itineranti sar\u00e0 quindi necessaria una documentazione particolarmente accurata.<\/p>\n<p>Trattandosi di un chiarimento reso durante un incontro operativo, e non di una modifica normativa, \u00e8 opportuno verificare eventuali successive istruzioni scritte del Mimit o del GSE.<\/p>\n<h2><strong>Comunicazione preventiva e conferma dell\u2019investimento<\/strong><\/h2>\n<p>La procedura inizia con la trasmissione della comunicazione preventiva attraverso la piattaforma GSE.<\/p>\n<p>Nel modello devono essere indicati i dati dell\u2019impresa e della struttura produttiva, la tipologia e l\u2019importo degli investimenti, la data prevista di interconnessione dei beni tecnologici e, per gli impianti energetici, la data stimata di entrata in funzione.<\/p>\n<p>Dopo il controllo preliminare, il GSE comunica l\u2019esito della prenotazione. Entro 60 giorni dalla notifica dell\u2019esito positivo, l\u2019impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma.<\/p>\n<p>La conferma deve riportare la data e l\u2019importo dell\u2019ultima quota dell\u2019acconto necessaria a raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Devono essere indicati anche i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.<\/p>\n<p>Quando una comunicazione comprende pi\u00f9 beni, la conferma pu\u00f2 essere unitaria sul piano procedurale. Il requisito dell\u2019acconto deve per\u00f2 risultare soddisfatto rispetto al costo di ciascun asset, secondo quanto previsto dall\u2019articolo 3 del decreto attuativo.<\/p>\n<p>La conferma non pu\u00f2 includere beni diversi o importi superiori rispetto a quelli inseriti nella comunicazione preventiva.<\/p>\n<h2><strong>Pi\u00f9 comunicazioni di completamento per lo stesso progetto<\/strong><\/h2>\n<p>Una delle semplificazioni pi\u00f9 rilevanti riguarda la fase finale.<\/p>\n<p>A fronte di una comunicazione preventiva e di una conferma riferite a pi\u00f9 beni, l\u2019impresa pu\u00f2 trasmettere diverse comunicazioni di completamento. Ogni invio pu\u00f2 riguardare uno o pi\u00f9 asset gi\u00e0 ultimati, entrati in funzione e interconnessi.<\/p>\n<p>Non \u00e8 quindi necessario attendere il completamento dell\u2019intero programma per iniziare a utilizzare la maggiorazione relativa ai beni gi\u00e0 pronti.<\/p>\n<p>Il beneficio decorre dal periodo d\u2019imposta nel quale viene trasmessa la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo e che il GSE comunichi l\u2019esito positivo delle verifiche.<\/p>\n<p>Questa impostazione consente di distribuire la fruizione su pi\u00f9 annualit\u00e0. Un macchinario completato e interconnesso nel 2026 pu\u00f2 generare la maggiorazione a partire da tale esercizio, mentre un secondo bene ultimato nel 2027 seguir\u00e0 un autonomo percorso temporale.<\/p>\n<p>Tutte le comunicazioni di completamento devono essere trasmesse entro il 15 novembre 2028, salvo la proroga di 20 giorni prevista in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.<\/p>\n<h2><strong>Beni complessi e identificazione dei componenti<\/strong><\/h2>\n<p>Per gli impianti complessi ogni componente deve essere identificato in modo analitico, anche quando il progetto viene gestito attraverso un\u2019unica comunicazione.<\/p>\n<p>La piattaforma assegna sottocodici che permettono di collegare i costi ai singoli elementi o ai gruppi omogenei che formano il bene complesso.<\/p>\n<p>Secondo i chiarimenti forniti nell\u2019incontro, il completamento del bene complesso coincide con l\u2019ultimazione dell\u2019ultimo investimento necessario al funzionamento dell\u2019intero sistema.<\/p>\n<p>Non basta, pertanto, che siano stati acquistati e installati alcuni componenti se l\u2019impianto non \u00e8 ancora in grado di operare secondo la configurazione agevolata.<\/p>\n<p>La perizia deve ricostruire l\u2019architettura del sistema, il rapporto funzionale tra le sue parti e il momento in cui vengono soddisfatti tutti i requisiti tecnici e di interconnessione.<\/p>\n<h2><strong>Revamping agevolabile solo con un effettivo salto tecnologico<\/strong><\/h2>\n<p>Il revamping consiste nell\u2019ammodernamento di un macchinario o impianto gi\u00e0 esistente mediante l\u2019introduzione di nuovi componenti, sensori, dispositivi di controllo o sistemi informatici.<\/p>\n<p>L\u2019intervento pu\u00f2 accedere all\u2019Iperammortamento 2026 quando consente a un bene precedentemente privo dei requisiti richiesti di diventare interconnesso e integrato nel sistema produttivo aziendale.<\/p>\n<p>Non \u00e8 sufficiente una manutenzione, una sostituzione ordinaria o un semplice aggiornamento che non produca una trasformazione tecnologica verificabile.<\/p>\n<p>L\u2019Allegato IV comprende dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente utilizzabili anche per l\u2019ammodernamento o il revamping dei sistemi produttivi esistenti. L\u2019agevolazione riguarda tuttavia i nuovi componenti e gli investimenti ammessi, non attribuisce automaticamente il beneficio all\u2019intero valore storico del macchinario.<\/p>\n<p>La documentazione deve descrivere lo stato iniziale del bene, gli interventi eseguiti e la configurazione raggiunta. \u00c8 opportuno conservare schemi, fotografie, report diagnostici, registrazioni dei collegamenti informatici e prove degli scambi bidirezionali di dati.<\/p>\n<h2><strong>Climatizzazione e controllo ambientale legati alla produzione<\/strong><\/h2>\n<p>I sistemi di climatizzazione e controllo ambientale possono essere agevolabili quando svolgono una funzione essenziale nel processo produttivo.<\/p>\n<p>Il collegamento non pu\u00f2 essere meramente generico. Un normale impianto destinato al comfort degli uffici o degli ambienti di lavoro non diventa agevolabile soltanto perch\u00e9 installato all\u2019interno di uno stabilimento.<\/p>\n<p>Il requisito pu\u00f2 invece essere soddisfatto nei settori nei quali temperatura, umidit\u00e0, qualit\u00e0 dell\u2019aria o pressione rappresentano parametri indispensabili per la lavorazione, la conservazione dei materiali o la qualit\u00e0 del prodotto.<\/p>\n<p>\u00c8 il caso, ad esempio, di determinati processi tessili, farmaceutici, alimentari, elettronici o sanitari. La perizia deve dimostrare il rapporto funzionale con il ciclo produttivo e la capacit\u00e0 del sistema di dialogare con gli altri impianti aziendali.<\/p>\n<h2><strong>Infrastrutture IT e OT<\/strong><\/h2>\n<p>Le infrastrutture informatiche e operative comprese nel gruppo 4 dell\u2019Allegato IV possono rientrare nell\u2019agevolazione quando sono interconnesse ai sistemi informativi aziendali e funzionali al processo produttivo.<\/p>\n<p>Tra le applicazioni considerate rientrano le infrastrutture destinate all\u2019esecuzione di software avanzati, soluzioni di intelligenza artificiale, sistemi di cybersecurity e strumenti necessari al funzionamento degli altri beni agevolati.<\/p>\n<p>La mera disponibilit\u00e0 di server o apparati di rete non \u00e8 per\u00f2 sufficiente. Deve essere dimostrata la loro strumentalit\u00e0 rispetto alla trasformazione tecnologica dell\u2019impresa.<\/p>\n<p>L\u2019analisi tecnica dovr\u00e0 descrivere l\u2019architettura, le connessioni, i flussi di dati, le funzioni svolte e l\u2019integrazione con i sistemi di produzione.<\/p>\n<h2><strong>Fotovoltaico ammesso soltanto con moduli qualificati<\/strong><\/h2>\n<p>Per gli impianti fotovoltaici non \u00e8 sufficiente che i pannelli siano nuovi e destinati all\u2019autoconsumo.<\/p>\n<p>Sono ammessi i moduli riconducibili alle lettere b) e c) del Registro dei moduli fotovoltaici, prodotti negli Stati membri dell\u2019Unione europea secondo i requisiti stabiliti dalla normativa.<\/p>\n<p>La lettera b) riguarda moduli e celle prodotti nell\u2019Unione europea, con efficienza della cella almeno pari al 23,5 per cento.<\/p>\n<p>La lettera c) riguarda moduli prodotti nell\u2019Unione europea composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem, anch\u2019esse prodotte nell\u2019Unione, con efficienza della cella almeno pari al 24 per cento.<\/p>\n<p>L\u2019effettiva iscrizione nel registro e la corrispondenza del modello installato devono essere documentate. L\u2019impresa non dovrebbe limitarsi alle dichiarazioni commerciali del fornitore.<\/p>\n<p>Il decreto del 7 maggio 2026 stabilisce inoltre costi massimi ammissibili differenziati in funzione della tecnologia e della potenza dell\u2019impianto.<\/p>\n<h2><strong>Autoconsumo, dimensionamento e sistemi di accumulo<\/strong><\/h2>\n<p>Gli impianti rinnovabili devono essere destinati all\u2019autoproduzione e all\u2019autoconsumo della struttura produttiva.<\/p>\n<p>La producibilit\u00e0 massima attesa non pu\u00f2 superare il 105% del fabbisogno energetico, calcolato sulla base dei consumi medi annui dell\u2019esercizio precedente a quello della comunicazione preventiva.<\/p>\n<p>Per gli impianti termici rileva esclusivamente il fabbisogno di calore di processo. Non sono agevolabili attraverso questa disciplina gli impianti destinati al semplice riscaldamento degli ambienti o alla produzione di acqua calda sanitaria.<\/p>\n<p>I sistemi di accumulo sono ammessi se asserviti a un impianto di generazione agevolabile. Secondo il chiarimento operativo, lo stoccaggio deve essere collegato a un nuovo gruppo di generazione acquistato nell\u2019ambito dello stesso investimento e non a un impianto preesistente isolatamente considerato.<\/p>\n<p>Il valore agevolabile dell\u2019accumulo \u00e8 soggetto ai coefficienti massimi previsti dall\u2019Allegato 1 al decreto attuativo.<\/p>\n<p>Non \u00e8 pi\u00f9 richiesto che l\u2019allaccio alla rete avvenga entro dodici mesi dalla fine dei lavori. Resta per\u00f2 necessario rispettare la definizione di fine lavori e documentare la configurazione dell\u2019impianto secondo le regole tecniche applicabili.<\/p>\n<h2><strong>Perizia tecnica e certificazione contabile<\/strong><\/h2>\n<p>Le caratteristiche tecniche, l\u2019appartenenza agli Allegati IV e V, l\u2019interconnessione e i requisiti degli impianti rinnovabili devono essere comprovati mediante una perizia asseverata corredata da un\u2019analisi tecnica.<\/p>\n<p>La perizia pu\u00f2 essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto all\u2019albo, oppure da un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo sono previste ulteriori figure professionali abilitate.<\/p>\n<p>Una ESCo non pu\u00f2 sottoscrivere la perizia per il solo fatto di essere una societ\u00e0 di servizi energetici. La firma \u00e8 valida se viene apposta da un professionista personalmente abilitato o se ricorrono i requisiti previsti per gli enti di certificazione accreditati.<\/p>\n<p>Una sola perizia pu\u00f2 comprendere pi\u00f9 beni, purch\u00e9 caratteristiche, costi, interconnessione e funzione di ciascun asset siano descritti separatamente e in modo verificabile.<\/p>\n<p>L\u2019effettivo sostenimento delle spese deve inoltre risultare da una certificazione contabile rilasciata da un revisore legale o da una societ\u00e0 di revisione dotati dei requisiti di indipendenza e copertura assicurativa.<\/p>\n<h2><strong>Comunicazioni periodiche anche dopo la prenotazione<\/strong><\/h2>\n<p>La procedura non termina con la comunicazione di completamento.<\/p>\n<p>A partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell\u2019agevolazione, l\u2019impresa deve inviare entro il 20 gennaio di ogni anno una comunicazione periodica sugli investimenti effettuati, sui costi sostenuti e sulla previsione di utilizzo del beneficio.<\/p>\n<p>Entro il successivo 30 giugno deve essere trasmessa una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e l\u2019indicazione delle quote dell\u2019incentivo imputate nei diversi esercizi.<\/p>\n<p>La gestione dei sottocodici assume quindi rilevanza anche negli anni successivi, perch\u00e9 permette di raccordare piattaforma, registro dei beni ammortizzabili, perizie e dichiarazione dei redditi.<\/p>\n<h2><strong>Il riferimento della Cassazione sulla prova documentale<\/strong><\/h2>\n<p>Non esiste ancora una giurisprudenza specifica sull\u2019Iperammortamento introdotto dalla legge di Bilancio 2026, data la sua recente entrata in vigore.<\/p>\n<p>Rimane per\u00f2 rilevante il principio generale affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 6829 dell\u20198 marzo 2019. In materia di ammortamento dei beni strumentali, la Corte ha sottolineato che spetta al contribuente fornire una prova documentale adeguata del costo, della qualificazione e del trattamento fiscale dei beni.<\/p>\n<p>Nel nuovo regime questo onere \u00e8 rafforzato dalla procedura GSE, dalla perizia asseverata e dalla certificazione contabile. L\u2019inserimento di pi\u00f9 asset in un\u2019unica richiesta non deve quindi ridurre il livello di dettaglio della documentazione.<\/p>\n<h2><strong>La verifica da effettuare prima della domanda<\/strong><\/h2>\n<p>La procedura pi\u00f9 efficiente parte dalla classificazione preventiva dei beni. Occorre definire quali asset possano essere aggregati, a quale struttura produttiva siano destinati, quando entreranno in funzione e quando potranno essere interconnessi.<\/p>\n<p>Per ogni bene devono essere disponibili ordine, fatture, documenti di trasporto, prova dell\u2019acconto del 20%, scheda tecnica, codice assegnato dalla piattaforma e documentazione sull\u2019interconnessione.<\/p>\n<p>Per revamping e impianti energetici la verifica preliminare \u00e8 ancora pi\u00f9 importante, perch\u00e9 l\u2019ammissibilit\u00e0 dipende da requisiti tecnici che non possono essere ricostruiti soltanto al momento della perizia finale.<\/p>\n<p>Per predisporre una domanda di Iperammortamento 2026 riferita a pi\u00f9 beni \u00e8 possibile richiedere un controllo interno del progetto, della classificazione degli asset e della documentazione tecnica e contabile. Una corretta suddivisione iniziale evita che l\u2019irregolarit\u00e0 relativa a un singolo bene comprometta l\u2019intera pratica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Iperammortamento 2026: una comunicazione pu\u00f2 includere pi\u00f9 beni. Regole per sottocodici, acconto del 20%, revamping e fotovoltaico.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":409,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","footnotes":""},"categories":[8],"tags":[4138,2701,878,3854,1400,1307,2843,4139,4137,241],"class_list":["post-24886","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fisco-e-contabilita","tag-autoconsumo","tag-beni-4-0","tag-beni-strumentali","tag-comunicazione-gse","tag-impianti-fotovoltaici","tag-interconnessione","tag-iperammortamento-2026","tag-perizia-asseverata","tag-revamping","tag-transizione-5-0"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.1 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Iperammortamento 2026: una domanda pu\u00f2 comprendere pi\u00f9 beni - Beneggi &amp; Associati<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Iperammortamento 2026: una comunicazione pu\u00f2 includere pi\u00f9 beni. Regole per sottocodici, acconto del 20%, revamping e fotovoltaico.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Iperammortamento 2026: una domanda pu\u00f2 comprendere pi\u00f9 beni - Beneggi &amp; Associati\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Iperammortamento 2026: una comunicazione pu\u00f2 includere pi\u00f9 beni. Regole per sottocodici, acconto del 20%, revamping e fotovoltaico.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Beneggi &amp; Associati\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-07-19T08:55:18+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/beneggiassociati.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/single-post-beneggi.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1280\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"823\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Tiziano Beneggi\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Tiziano Beneggi\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"13 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Tiziano Beneggi\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/828daacfa37b359e89e981f920072004\"},\"headline\":\"Iperammortamento 2026: una domanda pu\u00f2 comprendere pi\u00f9 beni\",\"datePublished\":\"2026-07-19T08:55:18+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\\\/\"},\"wordCount\":2439,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/07\\\/single-post-beneggi.jpg\",\"keywords\":[\"autoconsumo\",\"beni 4.0\",\"beni strumentali\",\"comunicazione Gse\",\"impianti fotovoltaici\",\"interconnessione\",\"iperammortamento 2026\",\"perizia asseverata\",\"revamping\",\"transizione 5.0\"],\"articleSection\":[\"Fisco e contabilit\u00e0\"],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\\\/\",\"name\":\"Iperammortamento 2026: una domanda pu\u00f2 comprendere pi\u00f9 beni - Beneggi &amp; Associati\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/07\\\/single-post-beneggi.jpg\",\"datePublished\":\"2026-07-19T08:55:18+00:00\",\"description\":\"Iperammortamento 2026: una comunicazione pu\u00f2 includere pi\u00f9 beni. Regole per sottocodici, acconto del 20%, revamping e fotovoltaico.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/07\\\/single-post-beneggi.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/07\\\/single-post-beneggi.jpg\",\"width\":1280,\"height\":823},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/?page_id=24163\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Iperammortamento 2026: una domanda pu\u00f2 comprendere pi\u00f9 beni\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/\",\"name\":\"Beneggi e associati\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/#organization\",\"name\":\"Beneggi e associati\",\"url\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/07\\\/beneggi-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/07\\\/beneggi-logo.png\",\"width\":141,\"height\":87,\"caption\":\"Beneggi e associati\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/828daacfa37b359e89e981f920072004\",\"name\":\"Tiziano Beneggi\",\"url\":\"https:\\\/\\\/beneggiassociati.com\\\/en\\\/author\\\/tizianobeneggiassociati-com\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Iperammortamento 2026: una domanda pu\u00f2 comprendere pi\u00f9 beni - Beneggi &amp; Associati","description":"Iperammortamento 2026: una comunicazione pu\u00f2 includere pi\u00f9 beni. Regole per sottocodici, acconto del 20%, revamping e fotovoltaico.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Iperammortamento 2026: una domanda pu\u00f2 comprendere pi\u00f9 beni - Beneggi &amp; Associati","og_description":"Iperammortamento 2026: una comunicazione pu\u00f2 includere pi\u00f9 beni. Regole per sottocodici, acconto del 20%, revamping e fotovoltaico.","og_url":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\/","og_site_name":"Beneggi &amp; Associati","article_published_time":"2026-07-19T08:55:18+00:00","og_image":[{"width":1280,"height":823,"url":"https:\/\/beneggiassociati.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/single-post-beneggi.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Tiziano Beneggi","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Tiziano Beneggi","Est. reading time":"13 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\/"},"author":{"name":"Tiziano Beneggi","@id":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/#\/schema\/person\/828daacfa37b359e89e981f920072004"},"headline":"Iperammortamento 2026: una domanda pu\u00f2 comprendere pi\u00f9 beni","datePublished":"2026-07-19T08:55:18+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\/"},"wordCount":2439,"publisher":{"@id":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/beneggiassociati.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/single-post-beneggi.jpg","keywords":["autoconsumo","beni 4.0","beni strumentali","comunicazione Gse","impianti fotovoltaici","interconnessione","iperammortamento 2026","perizia asseverata","revamping","transizione 5.0"],"articleSection":["Fisco e contabilit\u00e0"],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\/","url":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\/","name":"Iperammortamento 2026: una domanda pu\u00f2 comprendere pi\u00f9 beni - Beneggi &amp; Associati","isPartOf":{"@id":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/beneggiassociati.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/single-post-beneggi.jpg","datePublished":"2026-07-19T08:55:18+00:00","description":"Iperammortamento 2026: una comunicazione pu\u00f2 includere pi\u00f9 beni. Regole per sottocodici, acconto del 20%, revamping e fotovoltaico.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\/#primaryimage","url":"https:\/\/beneggiassociati.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/single-post-beneggi.jpg","contentUrl":"https:\/\/beneggiassociati.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/single-post-beneggi.jpg","width":1280,"height":823},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/iperammortamento-2026-domanda-piu-beni\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/?page_id=24163"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Iperammortamento 2026: una domanda pu\u00f2 comprendere pi\u00f9 beni"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/#website","url":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/","name":"Beneggi e associati","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/#organization","name":"Beneggi e associati","url":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/beneggiassociati.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/beneggi-logo.png","contentUrl":"https:\/\/beneggiassociati.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/beneggi-logo.png","width":141,"height":87,"caption":"Beneggi e associati"},"image":{"@id":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/#\/schema\/person\/828daacfa37b359e89e981f920072004","name":"Tiziano Beneggi","url":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/author\/tizianobeneggiassociati-com\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24886","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24886"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24886\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24887,"href":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24886\/revisions\/24887"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/409"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24886"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24886"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24886"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}