{"id":24888,"date":"2026-07-18T06:58:05","date_gmt":"2026-07-18T06:58:05","guid":{"rendered":"https:\/\/beneggiassociati.com\/?p=24888"},"modified":"2026-07-18T07:54:04","modified_gmt":"2026-07-18T07:54:04","slug":"adesione-automatica-previdenza-complementare-neoassunti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/adesione-automatica-previdenza-complementare-neoassunti\/","title":{"rendered":"Adesione automatica alla previdenza complementare: cosa devono fare le aziende"},"content":{"rendered":"<p>Dal 1\u00b0 luglio 2026 entra in vigore l\u2019adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici e del pubblico impiego.<\/p>\n<p>La riforma, introdotta dall\u2019articolo 1, comma 204, della legge 199 del 30 dicembre 2025, modifica l\u2019articolo 8 del decreto legislativo 252 del 2005. Il lavoratore viene considerato aderente alla previdenza complementare dalla data di assunzione, salvo che comunichi una scelta diversa entro 60 giorni.<\/p>\n<p>Il datore deve informare il dipendente, ricostruirne la precedente storia lavorativa e previdenziale, individuare il fondo collettivo di riferimento e monitorare la scadenza del termine.<\/p>\n<p>In assenza di una scelta espressa, l\u2019automatismo comporta il conferimento dell\u2019intero TFR maturando e, quando previsti dagli accordi collettivi, dei contributi a carico dell\u2019impresa e del lavoratore.<\/p>\n<h2><strong>Chi rientra nella nuova disciplina<\/strong><\/h2>\n<p>Le direttive Covip del 19 giugno 2026 definiscono di prima assunzione il soggetto che, dopo il 30 giugno 2026, instaura per la prima volta un rapporto di lavoro subordinato.<\/p>\n<p>Non \u00e8 sufficiente verificare che il dipendente sia nuovo per l\u2019azienda. Occorre accertare che non abbia mai avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente presso altri datori.<\/p>\n<p>Il nuovo automatismo interessa tutte le imprese private, indipendentemente dal numero di dipendenti. La dimensione aziendale rileva invece per stabilire se il TFR non destinato alla previdenza complementare debba essere mantenuto presso il datore o versato al Fondo di Tesoreria Inps.<\/p>\n<p>I lavoratori intermittenti sono esclusi dall\u2019automatismo secondo le FAQ del ministero del Lavoro, salvo una diversa indicazione nel decreto attuativo. L\u2019esclusione, non essendo espressamente contenuta nella legge, dovr\u00e0 essere monitorata.<\/p>\n<h2><strong>Le regole per i lavoratori gi\u00e0 occupati in passato<\/strong><\/h2>\n<p>Quando il neoassunto ha gi\u00e0 avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente, il datore deve verificare anche l\u2019esistenza di una posizione pensionistica alimentata dal TFR.<\/p>\n<p>Se il lavoratore possiede una posizione complementare ancora attiva, finanziata in tutto o in parte attraverso il TFR, deve indicare entro 60 giorni a quale fondo destinare il TFR futuro. In mancanza di una scelta opera l\u2019automatismo previsto dal comma 9-bis dell\u2019articolo 8 del decreto legislativo 252 del 2005.<\/p>\n<p>Se il lavoratore non ha mai destinato il TFR alla previdenza complementare, oppure ha integralmente riscattato la posizione precedente, l\u2019adesione automatica non scatta. Il trattamento viene gestito secondo l\u2019articolo 2120 del Codice civile o attraverso il Fondo di Tesoreria.<\/p>\n<p>Il lavoratore mantiene comunque la possibilit\u00e0 di aderire successivamente a un fondo pensione mediante una scelta espressa.<\/p>\n<h2><strong>La dichiarazione sulla storia lavorativa<\/strong><\/h2>\n<p>Il primo adempimento dell\u2019azienda consiste nell\u2019acquisire una dichiarazione scritta del dipendente.<\/p>\n<p>Il documento dovrebbe indicare se si tratta della prima assunzione assoluta come lavoratore subordinato, se esistono precedenti rapporti con mantenimento del TFR in azienda oppure se \u00e8 gi\u00e0 attiva una posizione complementare alimentata dal TFR.<\/p>\n<p>In quest\u2019ultimo caso devono essere riportati almeno la denominazione del fondo, la quota di TFR precedentemente conferita e l\u2019eventuale avvenuto riscatto totale.<\/p>\n<p>La dichiarazione deve essere datata e firmata dal lavoratore. \u00c8 opportuno che il datore rilasci una copia controfirmata per ricevuta e conservi l\u2019originale nel fascicolo personale.<\/p>\n<p>Questa ricostruzione \u00e8 decisiva perch\u00e9 una classificazione errata pu\u00f2 determinare l\u2019iscrizione automatica di un soggetto escluso oppure il mancato conferimento relativo a un lavoratore che vi rientra.<\/p>\n<h2><strong>Informativa obbligatoria al momento dell\u2019assunzione<\/strong><\/h2>\n<p>Contestualmente all\u2019assunzione, l\u2019impresa deve fornire un\u2019informativa chiara e tracciabile.<\/p>\n<p>Il documento deve indicare il contratto collettivo applicato, la forma pensionistica collettiva di riferimento, la contribuzione prevista, il funzionamento dell\u2019adesione automatica e le alternative disponibili.<\/p>\n<p>Devono essere spiegati il termine di 60 giorni, la decorrenza dalla data di assunzione, il conferimento integrale del TFR in caso di silenzio e la natura non reversibile della sua destinazione alla previdenza complementare.<\/p>\n<p>L\u2019informativa deve precisare anche che il lavoratore pu\u00f2 aderire espressamente a un altro fondo oppure mantenere il TFR presso il datore, quando non sia gi\u00e0 vincolato da una precedente scelta previdenziale.<\/p>\n<p>La consegna pu\u00f2 essere documentata mediante sottoscrizione per ricevuta, posta elettronica certificata o un sistema digitale aziendale capace di attestare data, contenuto e ricezione.<\/p>\n<h2><strong>La scelta pu\u00f2 essere comunicata in forma libera<\/strong><\/h2>\n<p>La nuova modulistica ministeriale per la destinazione del TFR \u00e8 ancora in corso di emanazione.<\/p>\n<p>Durante la fase transitoria, le FAQ del ministero del Lavoro consentono al dipendente di comunicare la propria scelta attraverso una dichiarazione scritta in forma libera.<\/p>\n<p>Il documento deve permettere di identificare il lavoratore, il datore, la data di assunzione e l\u2019opzione esercitata. Deve inoltre risultare consegnato entro 60 giorni.<\/p>\n<p>Il lavoratore di prima assunzione pu\u00f2 mantenere il TFR secondo il regime dell\u2019articolo 2120 del Codice civile, aderire al fondo collettivo previsto dal contratto, scegliere una diversa forma pensionistica oppure, nei casi ammessi, destinare solo una quota del TFR mediante adesione esplicita.<\/p>\n<p>Il datore deve annotare la data di ricezione e consegnare al dipendente una copia firmata.<\/p>\n<h2><strong>Che cosa accade se il lavoratore non sceglie<\/strong><\/h2>\n<p>Quando il lavoratore interessato non comunica alcuna decisione entro il termine, l\u2019azienda deve procedere con l\u2019adesione automatica.<\/p>\n<p>La destinazione avviene verso il fondo previsto dal contratto o dall\u2019accordo collettivo applicabile. In presenza di pi\u00f9 forme collettive, prevale quella individuata da un accordo aziendale oppure, in mancanza, quella alla quale aderisce il maggior numero di dipendenti.<\/p>\n<p>Se non esiste un fondo collettivo di riferimento, la contribuzione viene destinata al Fondo Cometa, individuato come forma residuale dal decreto ministeriale 85 del 31 marzo 2020.<\/p>\n<p>Prima di iniziare i versamenti, il datore deve verificare che il fondo abbia adeguato statuto, regolamento e procedure alla nuova disciplina.<\/p>\n<h2><strong>TFR e contributi decorrono dall\u2019assunzione<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019adesione si perfeziona dopo la scadenza dei 60 giorni, ma la competenza dei versamenti decorre dalla data di assunzione.<\/p>\n<p>Il datore inizia a versare dal mese successivo alla scadenza del termine, comprendendo anche le somme maturate durante i primi due mesi.<\/p>\n<p>Il flusso comprende l\u2019intero TFR, il contributo datoriale previsto dagli accordi e il contributo minimo a carico del lavoratore.<\/p>\n<p>I sistemi paghe devono quindi conservare fin dall\u2019inizio le informazioni necessarie per ricostruire le quote retroattive. Non \u00e8 corretto iniziare il conteggio soltanto dal sessantunesimo giorno.<\/p>\n<p>La valorizzazione delle quote della posizione pensionistica decorre dall\u2019effettivo versamento al fondo, mentre l\u2019iscrizione viene fatta risalire alla data di assunzione.<\/p>\n<h2><strong>La contribuzione personale per i redditi pi\u00f9 bassi<\/strong><\/h2>\n<p>Se la retribuzione annua lorda \u00e8 inferiore all\u2019importo annuale dell\u2019assegno sociale, il lavoratore pu\u00f2 dichiarare di non voler versare il contributo previsto a proprio carico.<\/p>\n<p>La rinuncia riguarda la contribuzione personale e non elimina necessariamente il conferimento del TFR o il contributo datoriale.<\/p>\n<p>L\u2019esonero non \u00e8 automatico. Il dipendente deve esercitare la facolt\u00e0 entro i 60 giorni e il datore deve conservarne la dichiarazione.<\/p>\n<p>In assenza di tale comunicazione, l\u2019adesione automatica comporta la contribuzione piena nella misura stabilita dagli accordi applicabili.<\/p>\n<h2><strong>Contratti a termine e periodo di prova<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019adesione automatica pu\u00f2 operare anche per i contratti a tempo determinato.<\/p>\n<p>Se il rapporto termina prima del decorso dei 60 giorni e il lavoratore non ha effettuato una scelta espressa, l\u2019automatismo non si perfeziona. Il TFR viene gestito secondo le regole ordinarie e liquidato alla cessazione.<\/p>\n<p>Se il contratto dura pi\u00f9 di 60 giorni, l\u2019adesione automatica pu\u00f2 invece perfezionarsi, anche se il dipendente si trova ancora nel periodo di prova.<\/p>\n<p>Una clausola contrattuale che rinvii l\u2019adesione al superamento della prova non pu\u00f2 neutralizzare il termine stabilito dalla legge. Resta possibile aderire espressamente anche nei rapporti di durata inferiore.<\/p>\n<h2><strong>Il carattere irreversibile del conferimento<\/strong><\/h2>\n<p>La scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare, effettuata espressamente oppure mediante il nuovo automatismo, non pu\u00f2 essere successivamente revocata per riportare il TFR futuro in azienda.<\/p>\n<p>Il lavoratore pu\u00f2 trasferire la posizione a un\u2019altra forma pensionistica e modificare la linea di investimento, ma il trattamento continuer\u00e0 a essere destinato alla previdenza complementare.<\/p>\n<p>\u00c8 invece reversibile la decisione di mantenere il TFR presso il datore. Il lavoratore potr\u00e0 aderire a un fondo in un momento successivo, con effetto sul TFR maturando.<\/p>\n<p>L\u2019informativa aziendale deve spiegare chiaramente questa asimmetria, perch\u00e9 incide in modo rilevante sulla consapevolezza della scelta.<\/p>\n<h2><strong>La responsabilit\u00e0 dell\u2019azienda non \u00e8 automatica<\/strong><\/h2>\n<p>Il testo della riforma non prevede che qualsiasi errore formale determini automaticamente l\u2019annullamento dell\u2019adesione, il ripristino del TFR in azienda o il risarcimento del rendimento negativo del fondo.<\/p>\n<p>Questi effetti dipendono dalla natura dell\u2019inadempimento, dalla prova del danno, dal rapporto causale e dalle domande eventualmente proposte dal lavoratore.<\/p>\n<p>Un\u2019informativa omessa o incompleta, un conferimento eseguito nei confronti di un soggetto escluso o il mancato versamento delle somme dovute possono comunque esporre il datore a richieste di adempimento e risarcimento, oltre alle conseguenze amministrative applicabili.<\/p>\n<p>La documentazione assume quindi una funzione essenziale: consente di dimostrare che l\u2019impresa ha correttamente classificato il lavoratore, illustrato le alternative e rispettato i termini.<\/p>\n<h2><strong>Il richiamo della Cassazione sui contributi non versati<\/strong><\/h2>\n<p>La Corte di Cassazione, con l\u2019ordinanza interlocutoria 22066 del 31 luglio 2025, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla natura retributiva o previdenziale delle somme che il datore omette di versare al fondo complementare.<\/p>\n<p>La pronuncia non riguarda l\u2019adesione automatica introdotta nel 2026, ma mostra la rilevanza giuridica dell\u2019inadempimento contributivo e l\u2019esistenza di orientamenti non univoci sulla qualificazione delle somme.<\/p>\n<p>Non \u00e8 quindi prudente predeterminare in astratto le conseguenze di ogni irregolarit\u00e0. \u00c8 invece necessario assicurare una gestione corretta dei versamenti e una completa tracciabilit\u00e0 delle scelte del dipendente.<\/p>\n<h2><strong>Portabilit\u00e0 del contributo datoriale<\/strong><\/h2>\n<p>La legge di Bilancio 2026 modifica anche l\u2019articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 252 del 2005.<\/p>\n<p>Dopo due anni di partecipazione, il lavoratore pu\u00f2 trasferire la propria posizione a un\u2019altra forma pensionistica, compresi un fondo aperto o un piano individuale pensionistico, continuando a beneficiare del contributo datoriale previsto dagli accordi collettivi.<\/p>\n<p>L\u2019operativit\u00e0 della disposizione \u00e8 stata rinviata al 31 ottobre 2026.<\/p>\n<p>L\u2019Avviso comune sottoscritto il 26 maggio 2026 dalle principali organizzazioni datoriali e sindacali sostiene una lettura differente, secondo cui il trasferimento del contributo verso una forma privata dovrebbe essere consentito soltanto quando previsto dal contratto collettivo.<\/p>\n<p>Si apre cos\u00ec un possibile confronto interpretativo tra la formulazione legislativa e l\u2019autonomia collettiva. Non pu\u00f2 tuttavia ritenersi che una clausola contrattuale neutralizzi automaticamente la disposizione di legge: occorrer\u00e0 considerare i futuri interventi normativi e gli orientamenti delle autorit\u00e0 competenti.<\/p>\n<h2><strong>Un modello per la dichiarazione iniziale<\/strong><\/h2>\n<p>Nella dichiarazione sulla storia previdenziale il lavoratore dovrebbe attestare una delle seguenti condizioni: prima assunzione assoluta come dipendente; precedente occupazione senza conferimento del TFR; precedente occupazione con posizione complementare alimentata dal TFR.<\/p>\n<p>Quando esiste una posizione pensionistica, devono essere indicati il fondo e lo stato della posizione, precisando se sia ancora attiva o sia stata integralmente riscattata.<\/p>\n<p>Il documento dovrebbe contenere nome, codice fiscale, data di assunzione, data della dichiarazione e firme del lavoratore e del datore per ricevuta.<\/p>\n<h2><strong>Un modello per la ricevuta dell\u2019informativa<\/strong><\/h2>\n<p>La ricevuta dovrebbe attestare che il dipendente ha ricevuto informazioni sugli accordi collettivi applicabili, sul fondo di destinazione, sulla contribuzione, sul termine di 60 giorni e sulle conseguenze del silenzio.<\/p>\n<p>\u00c8 opportuno richiamare anche la decorrenza retroattiva, il conferimento integrale del TFR, la contribuzione personale e datoriale e la linea di investimento predefinita.<\/p>\n<p>La sottoscrizione prova la consegna, ma non sana un\u2019informativa incompleta. Il testo consegnato deve quindi essere conservato insieme alla ricevuta.<\/p>\n<h2><strong>Un modello per la scelta entro 60 giorni<\/strong><\/h2>\n<p>La dichiarazione finale deve consentire al lavoratore di mantenere il TFR nel regime ordinario, aderire al fondo collettivo, proseguire i versamenti verso una posizione preesistente oppure scegliere una diversa forma pensionistica.<\/p>\n<p>Per i lavoratori che hanno gi\u00e0 conferito il TFR a un fondo, non pu\u00f2 essere proposta l\u2019opzione di riportarlo in azienda. La precedente scelta \u00e8 infatti irreversibile.<\/p>\n<p>Il datore deve riportare la data di ricezione, verificare che la dichiarazione sia tempestiva e controllare che l\u2019opzione sia compatibile con la storia previdenziale attestata.<\/p>\n<h2><strong>Il controllo operativo prima di ogni assunzione<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019adesione automatica alla previdenza complementare richiede un processo aziendale coordinato tra risorse umane, amministrazione del personale e sistema paghe.<\/p>\n<p>La procedura dovrebbe prevedere l\u2019acquisizione della storia lavorativa, la consegna dell\u2019informativa, il monitoraggio dei 60 giorni, l\u2019individuazione del fondo e la contabilizzazione provvisoria delle somme.<\/p>\n<p>\u00c8 necessario verificare anche la durata del contratto, l\u2019eventuale lavoro intermittente, la precedente destinazione del TFR e la retribuzione rilevante ai fini della contribuzione personale.<\/p>\n<p>Per predisporre una procedura conforme \u00e8 possibile richiedere un controllo interno dell\u2019informativa e dei modelli aziendali. La verifica preventiva riduce il rischio di iscrizioni non dovute, omissioni contributive e contestazioni successive.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Adesione automatica alla previdenza complementare dal 1\u00b0 luglio 2026: informativa, dichiarazioni, termine di 60 giorni e versamenti.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":409,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[3249,4142,4143,2451,3652,4141,2626,4140,733,1058],"class_list":["post-24888","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-lavoro","tag-adesione-automatica","tag-contributo-datoriale","tag-covip","tag-fondi-pensione","tag-gestione-del-personale","tag-informativa-al-lavoratore","tag-legge-di-bilancio-2026","tag-neoassunti","tag-previdenza-complementare","tag-tfr"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.0 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Adesione automatica alla previdenza complementare: cosa devono fare le aziende - Beneggi &amp; 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