{"id":24890,"date":"2026-07-20T09:04:02","date_gmt":"2026-07-20T09:04:02","guid":{"rendered":"https:\/\/beneggiassociati.com\/?p=24890"},"modified":"2026-07-04T09:08:51","modified_gmt":"2026-07-04T09:08:51","slug":"fisco-terzo-settore-2026-ets-runts","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/fisco-terzo-settore-2026-ets-runts\/","title":{"rendered":"Fisco del Terzo settore 2026: nuove regole per ETS e Runts"},"content":{"rendered":"<p>Dal 2026 entra pienamente in vigore il nuovo sistema tributario degli enti del Terzo settore previsto dal decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017.<\/p>\n<p>Per gli enti con esercizio coincidente con l\u2019anno solare, le disposizioni fiscali del Titolo X del Codice si applicano dal 1\u00b0 gennaio 2026. Per gli ETS con esercizio a cavallo d\u2019anno, le nuove regole decorrono dal periodo d\u2019imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.<\/p>\n<p>Un ente con esercizio dal 1\u00b0 luglio 2025 al 30 giugno 2026, ad esempio, applica la nuova disciplina dal 1\u00b0 luglio 2026.<\/p>\n<p>Il riferimento operativo principale \u00e8 la circolare dell\u2019Agenzia delle Entrate 1\/E del 19 febbraio 2026, che interpreta le regole sulle imposte sui redditi, sul test di commercialit\u00e0 e sui regimi forfettari.<\/p>\n<p>Il cambiamento non consiste nella semplice introduzione di alcune agevolazioni. Il Codice costruisce un sistema fiscale autonomo, nel quale assumono rilievo le modalit\u00e0 concrete di svolgimento delle attivit\u00e0 e il rapporto tra ricavi, corrispettivi, costi ed entrate non commerciali.<\/p>\n<h2><strong>L\u2019iscrizione al Runts \u00e8 il punto di partenza<\/strong><\/h2>\n<p>La disciplina \u00e8 riservata agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, con le particolarit\u00e0 previste per imprese sociali ed enti religiosi civilmente riconosciuti.<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione al Runts non determina automaticamente la qualifica di ente fiscalmente non commerciale. Un ETS pu\u00f2 svolgere attivit\u00e0 commerciali e pu\u00f2 assumere, ai fini delle imposte sui redditi, la qualifica di ente commerciale.<\/p>\n<p>Anche quando diventa fiscalmente commerciale, l\u2019organizzazione non perde necessariamente la qualifica civilistica di ETS e non viene automaticamente cancellata dal Registro. Cambiano per\u00f2 le modalit\u00e0 di determinazione del reddito e l\u2019accesso ai benefici riservati agli ETS non commerciali.<\/p>\n<p>Il Registro e la qualificazione tributaria operano quindi su piani distinti: il Runts certifica l\u2019appartenenza al Terzo settore, mentre l\u2019articolo 79 del Codice determina la natura fiscale delle attivit\u00e0 e dell\u2019ente.<\/p>\n<h2><strong>Il test di non commercialit\u00e0 delle attivit\u00e0<\/strong><\/h2>\n<p>Il primo controllo previsto dall\u2019articolo 79 riguarda le singole attivit\u00e0 di interesse generale elencate nell\u2019articolo 5 del Codice.<\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 \u00e8 considerata non commerciale quando viene svolta gratuitamente oppure quando i corrispettivi richiesti agli utenti non superano i costi effettivi. Nel confronto devono essere considerati sia i costi diretti sia quelli indiretti correttamente imputabili.<\/p>\n<p>I contributi pubblici collegati allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 entrano nel calcolo secondo la loro natura e le indicazioni della circolare 1\/E. Occorre quindi distinguere i contributi a fondo perduto dagli importi aventi funzione corrispettiva.<\/p>\n<p>La classificazione deve essere effettuata sulla sostanza economica. La denominazione utilizzata nella convenzione o nel provvedimento di concessione non \u00e8 sufficiente a stabilire se una somma sia un contributo oppure il corrispettivo di una prestazione.<\/p>\n<h2><strong>La tolleranza del 6% non \u00e8 permanente<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019articolo 79, comma 2-bis, prevede una fascia di tolleranza. L\u2019attivit\u00e0 pu\u00f2 continuare a essere considerata non commerciale quando i ricavi superano i costi effettivi di non oltre il 6%, ma soltanto per un massimo di tre periodi d\u2019imposta consecutivi.<\/p>\n<p>Se il margine supera il 6%, l\u2019attivit\u00e0 diventa commerciale.<\/p>\n<p>Dopo tre esercizi consecutivi chiusi con un avanzo entro il limite, nel quarto anno i corrispettivi devono essere pari o inferiori ai costi. Anche un piccolo avanzo nel quarto esercizio comporta la qualificazione commerciale dell\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n<p>La tolleranza non rappresenta quindi un margine ordinario utilizzabile indefinitamente. Deve essere monitorata separatamente per annualit\u00e0.<\/p>\n<p>Per gli enti di nuova costituzione e nella prima fase di applicazione valgono le indicazioni temporali contenute nella circolare 1\/E, che considera il primo periodo d\u2019imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.<\/p>\n<h2><strong>Pi\u00f9 attivit\u00e0 possono richiedere calcoli separati<\/strong><\/h2>\n<p>Quando un ETS svolge diverse attivit\u00e0 di interesse generale, il test deve essere effettuato, in linea generale, per ciascuna attivit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019ente deve quindi attribuire correttamente ricavi, contributi e costi diretti e indiretti ai diversi settori. Una contabilit\u00e0 troppo aggregata pu\u00f2 rendere impossibile dimostrare il rispetto dei parametri.<\/p>\n<p>Per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate complessive non superiori a 300mila euro \u00e8 prevista una semplificazione. Questi enti possono considerare le diverse attivit\u00e0 di interesse generale come un\u2019unica attivit\u00e0 ai fini del confronto tra corrispettivi e costi.<\/p>\n<p>La scelta semplifica il calcolo, ma richiede comunque dati contabili attendibili e una ricostruzione documentata dei valori inseriti.<\/p>\n<h2><strong>Il secondo test riguarda l\u2019ente nel suo complesso<\/strong><\/h2>\n<p>Dopo aver classificato le singole attivit\u00e0, occorre stabilire se l\u2019ETS sia fiscalmente commerciale o non commerciale.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 79, comma 5, richiede di confrontare i proventi delle attivit\u00e0 commerciali svolte in forma d\u2019impresa con le entrate derivanti dalle attivit\u00e0 non commerciali.<\/p>\n<p>Tra i proventi commerciali rientrano quelli delle attivit\u00e0 di interesse generale che non superano il test di non commercialit\u00e0 e quelli derivanti dalle attivit\u00e0 diverse esercitate abitualmente in forma d\u2019impresa.<\/p>\n<p>Le attivit\u00e0 commerciali occasionali non entrano nel confronto, perch\u00e9 non sono esercitate professionalmente. Possono comunque produrre redditi diversi secondo le regole del Tuir.<\/p>\n<p>Le sponsorizzazioni, pur essendo imponibili, sono escluse dal confronto per la qualificazione complessiva dell\u2019ente quando rispettano i criteri previsti dal decreto ministeriale 107 del 2021.<\/p>\n<p>Quando i ricavi commerciali rilevanti superano le entrate non commerciali, l\u2019ETS assume fiscalmente la qualifica di ente commerciale.<\/p>\n<h2><strong>Quali entrate sono considerate non commerciali<\/strong><\/h2>\n<p>Nel confronto complessivo assumono rilievo le entrate delle attivit\u00e0 di interesse generale qualificate come non commerciali, le quote associative prive di natura corrispettiva, le liberalit\u00e0 e i contributi non collegati a uno scambio di prestazioni.<\/p>\n<p>Rientrano inoltre le entrate delle raccolte fondi che rispettano i requisiti previsti dal Codice e gli altri proventi espressamente considerati non commerciali.<\/p>\n<p>Una quota associativa ordinaria non costituisce reddito. Se, invece, il pagamento attribuisce il diritto a ricevere una prestazione specifica o un servizio ulteriore, pu\u00f2 assumere natura corrispettiva.<\/p>\n<p>La distinzione dipende dal rapporto concreto tra pagamento e prestazione. Non \u00e8 sufficiente denominare una somma \u201cquota associativa\u201d per sottrarla alla commercialit\u00e0.<\/p>\n<h2><strong>I proventi figurativi valorizzano le attivit\u00e0 gratuite<\/strong><\/h2>\n<p>La circolare 1\/E chiarisce che nel test complessivo devono essere valorizzati anche i beni ceduti e i servizi prestati gratuitamente oppure a fronte di corrispettivi inferiori al valore normale.<\/p>\n<p>La regola evita di penalizzare gli enti che svolgono gratuitamente attivit\u00e0 di interesse generale. Senza questa valorizzazione, anche un\u2019attivit\u00e0 commerciale marginale potrebbe risultare prevalente soltanto perch\u00e9 i servizi istituzionali non generano incassi.<\/p>\n<p>Il valore normale deve essere determinato facendo riferimento a prezzi, listini, tariffe, mercuriali o prestazioni comparabili. L\u2019ente deve conservare la documentazione utilizzata per giustificare la stima.<\/p>\n<p>Per i servizi gratuiti pu\u00f2 essere considerato anche l\u2019apporto dei volontari. Le ore effettivamente prestate vengono valorizzate utilizzando la retribuzione oraria lorda prevista dal contratto collettivo applicabile alle mansioni corrispondenti.<\/p>\n<p>\u00c8 necessario che i volontari non occasionali siano iscritti nell\u2019apposito registro previsto dall\u2019articolo 17 del Codice e che le ore siano correttamente rilevate.<\/p>\n<p>Quando possibile, l\u2019ente dovrebbe acquisire una ricevuta dell\u2019utente con la descrizione dei beni o dei servizi gratuiti. Se la natura dell\u2019attivit\u00e0 non lo consente, come nella distribuzione di cibo a persone senza dimora, pu\u00f2 essere utilizzata una documentazione alternativa predisposta dall\u2019ente.<\/p>\n<h2><strong>La perdita della qualifica fiscale e la disciplina transitoria<\/strong><\/h2>\n<p>In via ordinaria, il passaggio da ETS non commerciale a ETS commerciale produce effetto dall\u2019inizio del periodo d\u2019imposta nel quale si verifica il superamento.<\/p>\n<p>Per i primi due periodi d\u2019imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 \u00e8 prevista una salvaguardia. Il mutamento della qualifica produce effetto dal periodo successivo a quello nel quale emerge il diverso risultato del test.<\/p>\n<p>La disciplina transitoria concede agli enti il tempo necessario per adattare contabilit\u00e0 e organizzazione al nuovo sistema.<\/p>\n<p>Terminato il periodo di salvaguardia, la perdita della qualifica pu\u00f2 avere effetto retroattivo dall\u2019inizio dell\u2019esercizio. Entro tre mesi dal momento in cui emergono i presupposti, l\u2019ente deve adeguare le scritture contabili e inserire nell\u2019inventario i beni appartenenti al patrimonio.<\/p>\n<p>Il monitoraggio non dovrebbe quindi essere rinviato alla sola chiusura del bilancio. \u00c8 opportuno effettuare verifiche periodiche durante l\u2019anno.<\/p>\n<h2><strong>Il passaggio dei beni alla sfera non commerciale<\/strong><\/h2>\n<p>Il decreto legislativo 186 del 4 dicembre 2025 ha introdotto l\u2019articolo 79-bis nel Codice del Terzo settore.<\/p>\n<p>Quando un bene strumentale passa dall\u2019attivit\u00e0 commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale, pu\u00f2 emergere una plusvalenza ai sensi dell\u2019articolo 86 del Tuir.<\/p>\n<p>L\u2019ETS pu\u00f2 optare per la sospensione della tassazione, a condizione che il bene continui a essere destinato all\u2019attivit\u00e0 statutaria e sia utilizzato esclusivamente per finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale.<\/p>\n<p>L\u2019opzione viene esercitata nella dichiarazione dei redditi. Se vengono meno le condizioni, la plusvalenza sospesa torna fiscalmente rilevante.<\/p>\n<h2><strong>Il regime forfettario generale dell\u2019articolo 80<\/strong><\/h2>\n<p>Gli ETS non commerciali possono optare per il regime forfettario previsto dall\u2019articolo 80 del Codice per le attivit\u00e0 esercitate con modalit\u00e0 commerciali.<\/p>\n<p>Il reddito viene determinato applicando ai ricavi coefficienti differenziati in base alla tipologia dell\u2019attivit\u00e0 e allo scaglione di entrate.<\/p>\n<p>Per le prestazioni di servizi i coefficienti sono pari al 7% fino a 130mila euro, al 10% tra 130.001 e 300mila euro e al 17% oltre 300mila euro.<\/p>\n<p>Per le altre attivit\u00e0 si applicano coefficienti del 5%, del 7% e del 14% nei rispettivi scaglioni.<\/p>\n<p>Al reddito cos\u00ec determinato devono essere aggiunti gli altri componenti positivi espressamente richiamati dal Tuir, tra i quali plusvalenze, sopravvenienze, dividendi, interessi e proventi immobiliari.<\/p>\n<p>L\u2019opzione viene esercitata nella dichiarazione e vincola l\u2019ente per almeno tre anni, salvo il venir meno dei requisiti.<\/p>\n<p>Il regime dell\u2019articolo 80 riguarda le imposte sui redditi. Non introduce un parallelo sistema forfettario ai fini Iva.<\/p>\n<h2><strong>Il regime speciale per OdV e APS<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019articolo 86 disciplina un regime pi\u00f9 favorevole riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nelle rispettive sezioni del Runts.<\/p>\n<p>L\u2019accesso \u00e8 possibile quando i ricavi commerciali percepiti nell\u2019anno precedente, calcolati secondo il criterio di cassa, non superano 85mila euro.<\/p>\n<p>Nel plafond rientrano i ricavi delle attivit\u00e0 di interesse generale svolte con modalit\u00e0 commerciali, quelli delle attivit\u00e0 diverse esercitate in forma d\u2019impresa e i corrispettivi delle raccolte fondi continuative aventi natura commerciale.<\/p>\n<p>Non entrano invece i proventi delle attivit\u00e0 commerciali occasionali riconducibili ai redditi diversi.<\/p>\n<p>Il reddito imponibile viene calcolato applicando ai ricavi percepiti un coefficiente dell\u20191% per le OdV e del 3% per le APS.<\/p>\n<p>Il regime contiene anche semplificazioni Iva. Gli enti non esercitano la rivalsa, non detraggono l\u2019imposta sugli acquisti e sono generalmente esonerati dagli ordinari adempimenti, ferme le operazioni per le quali restano specifici obblighi.<\/p>\n<h2><strong>Iva: il test dell\u2019articolo 79 non basta<\/strong><\/h2>\n<p>Uno degli errori pi\u00f9 frequenti consiste nel trasferire automaticamente all\u2019Iva la qualificazione prevista ai fini Ires.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 79 disciplina principalmente le imposte sui redditi. Ai fini Iva occorre verificare separatamente i presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale stabiliti dal Dpr 633 del 1972 e dalla direttiva europea 2006\/112.<\/p>\n<p>Un\u2019attivit\u00e0 classificata come non commerciale ai fini Ires non \u00e8 necessariamente esclusa o esente dall\u2019Iva.<\/p>\n<p>Dal 2026 alcune esenzioni dell\u2019articolo 10 del decreto Iva, in precedenza riferite alle Onlus, sono state estese agli ETS, con le esclusioni previste per determinate imprese sociali costituite in forma societaria.<\/p>\n<p>La corretta gestione richiede quindi due verifiche distinte: una per le imposte sui redditi e una per l\u2019Iva.<\/p>\n<h2><strong>Il superamento della legge 398 per gli ETS<\/strong><\/h2>\n<p>Dal nuovo periodo di applicazione fiscale, gli enti iscritti al Runts non possono pi\u00f9 utilizzare il regime della legge 398 del 1991.<\/p>\n<p>Il regime continua invece ad applicarsi alle associazioni e societ\u00e0 sportive dilettantistiche che non assumono la qualifica di ETS, quando rispettano i relativi requisiti.<\/p>\n<p>Per associazioni senza fini di lucro, pro loco, associazioni bandistiche, cori amatoriali e altre categorie indicate dal Codice, le precedenti estensioni della legge 398 vengono meno secondo le decorrenze precisate dalla circolare 1\/E.<\/p>\n<p>L\u2019ente deve quindi verificare se l\u2019iscrizione al Runts comporti il passaggio a uno dei regimi forfettari previsti dagli articoli 80 e 86.<\/p>\n<h2><strong>Irap per gli ETS non commerciali<\/strong><\/h2>\n<p>Per le attivit\u00e0 non commerciali, la base imponibile Irap degli ETS continua a essere determinata con il metodo retributivo previsto dall\u2019articolo 10 del decreto legislativo 446 del 1997.<\/p>\n<p>Assumono rilievo le retribuzioni spettanti al personale dipendente, i redditi assimilati al lavoro dipendente, i compensi per collaborazione coordinata e continuativa e quelli per lavoro autonomo occasionale.<\/p>\n<p>Quando l\u2019ente svolge anche attivit\u00e0 commerciali, occorre determinare separatamente la relativa base imponibile con le regole previste per il settore interessato.<\/p>\n<p>Le discipline regionali possono prevedere esenzioni, aliquote ridotte o agevolazioni. La verifica deve pertanto considerare anche la normativa della Regione nella quale opera l\u2019ente.<\/p>\n<h2><strong>Esenzione Imu non automatica per gli immobili<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019iscrizione al Runts non comporta automaticamente l\u2019esenzione Imu.<\/p>\n<p>L\u2019agevolazione prevista dall\u2019articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 504 del 1992 richiede la presenza congiunta del requisito soggettivo e di quello oggettivo.<\/p>\n<p>L\u2019immobile deve essere posseduto e utilizzato dall\u2019ente nelle condizioni previste e deve essere destinato esclusivamente allo svolgimento delle attivit\u00e0 agevolate con modalit\u00e0 non commerciali.<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza 7502 del 25 marzo 2020, ha chiarito che la natura non commerciale dell\u2019attivit\u00e0 deve essere dimostrata concretamente dal contribuente. Non sono sufficienti la forma giuridica dell\u2019ente o la destinazione degli utili a finalit\u00e0 sociali.<\/p>\n<p>Per gli immobili a utilizzazione mista l\u2019esenzione pu\u00f2 operare soltanto sulla porzione destinata all\u2019attivit\u00e0 non commerciale, nel rispetto delle condizioni e degli obblighi dichiarativi.<\/p>\n<h2><strong>Runts, bilanci e trasparenza<\/strong><\/h2>\n<p>Gli ETS devono depositare il bilancio o il rendiconto per cassa entro 180 giorni dalla chiusura dell\u2019esercizio, insieme ai rendiconti delle raccolte fondi.<\/p>\n<p>Per gli enti con esercizio chiuso il 31 dicembre 2025, il termine \u00e8 scaduto il 29 giugno 2026.<\/p>\n<p>Gli enti con entrate superiori a un milione di euro devono depositare anche il bilancio sociale. Devono inoltre mantenere aggiornate le informazioni relative agli amministratori, agli organi di controllo e agli altri dati presenti nel Registro.<\/p>\n<p>Il deposito deve essere effettuato attraverso il portale Runts. La semplice trasmissione tramite posta elettronica certificata non sostituisce la pratica telematica, salvo le ipotesi espressamente ammesse.<\/p>\n<h2><strong>Onlus non iscritte al Runts e devoluzione del patrimonio<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019Anagrafe unica delle Onlus \u00e8 stata soppressa dal 1\u00b0 gennaio 2026.<\/p>\n<p>Le Onlus che intendevano acquisire la qualifica di ETS dovevano presentare la domanda di iscrizione al Runts entro il 31 marzo 2026. La perdita della qualifica per mancata iscrizione comporta l\u2019obbligo di determinare e devolvere il patrimonio incrementale maturato durante il periodo agevolato.<\/p>\n<p>La nota del ministero del Lavoro 9981 del 22 giugno 2026 fornisce le linee guida per il calcolo e per le procedure di devoluzione.<\/p>\n<p>Lo scioglimento dell\u2019ente comporta la devoluzione dell\u2019intero patrimonio residuo. La perdita della sola qualifica di Onlus o la cancellazione dal Registro pu\u00f2 invece richiedere la devoluzione del patrimonio incrementale riferibile al periodo di appartenenza al regime.<\/p>\n<p>Pur essendo chiaro l\u2019obbligo, non risulta espressamente stabilito un termine generale per completare la devoluzione delle Onlus che non hanno presentato la domanda entro il 31 marzo. Resta necessario richiedere il preventivo parere ministeriale e predisporre la documentazione patrimoniale.<\/p>\n<h2><strong>La forma non prevale sull\u2019attivit\u00e0 effettiva<\/strong><\/h2>\n<p>La nuova disciplina rafforza il peso dei dati contabili, ma resta valido il principio secondo cui le agevolazioni devono essere sostenute dall\u2019attivit\u00e0 concretamente svolta.<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione, con l\u2019ordinanza 3746 del 14 febbraio 2020, ha affermato che la veste formale di associazione non lucrativa non \u00e8 sufficiente per ottenere un trattamento fiscale agevolato. Occorre dimostrare l\u2019effettivo rispetto delle finalit\u00e0 istituzionali e delle condizioni stabilite dalla legge.<\/p>\n<p>Le pronunce riguardano discipline anteriori alla piena operativit\u00e0 del Titolo X del Codice, ma il principio probatorio conserva rilievo. Statuto, iscrizione al Runts e qualificazione contabile devono trovare riscontro nella gestione reale.<\/p>\n<h2><strong>Il controllo fiscale necessario dal 2026<\/strong><\/h2>\n<p>Ogni ETS dovrebbe predisporre un prospetto annuale capace di distinguere attivit\u00e0 di interesse generale, attivit\u00e0 diverse, raccolte fondi, entrate commerciali, entrate non commerciali e componenti escluse dal test.<\/p>\n<p>Per ciascuna attivit\u00e0 devono essere ricostruiti corrispettivi, contributi, costi diretti, costi indiretti e margine percentuale. Devono inoltre essere monitorati i tre anni nei quali \u00e8 utilizzata la tolleranza del 6 per cento.<\/p>\n<p>La verifica deve comprendere anche il valore normale dei servizi gratuiti, le ore dei volontari, la natura delle quote associative e il trattamento delle sponsorizzazioni.<\/p>\n<p>Per adeguare la gestione al fisco del Terzo settore 2026 \u00e8 possibile richiedere un controllo interno della classificazione delle attivit\u00e0, del test di commercialit\u00e0 e dei regimi applicati. Una revisione effettuata durante l\u2019esercizio consente di intervenire prima che il risultato annuale modifichi la qualifica fiscale dell\u2019ente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fisco del Terzo settore 2026: test di commercialit\u00e0, regimi forfettari, Iva, Irap, immobili e adempimenti Runts spiegati agli ETS.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":409,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","footnotes":""},"categories":[6],"tags":[4145,4148,1735,4144,4150,4149,2272,4147,2114,4146],"class_list":["post-24890","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-consulenza-strategica","tag-articolo-79","tag-circolare-1-e-2026","tag-ets","tag-fisco-terzo-settore","tag-imu-enti-non-commerciali","tag-irap-terzo-settore","tag-onlus","tag-regime-forfettario-odv-aps","tag-runts","tag-test-di-commercialita"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.1 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Fisco del Terzo settore 2026: nuove regole per ETS e Runts - Beneggi &amp; 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