{"id":24894,"date":"2026-07-22T09:31:29","date_gmt":"2026-07-22T09:31:29","guid":{"rendered":"https:\/\/beneggiassociati.com\/?p=24894"},"modified":"2026-07-06T09:03:43","modified_gmt":"2026-07-06T09:03:43","slug":"regime-semplificato-cfc-opzione-calcolo-15-per-cento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/regime-semplificato-cfc-opzione-calcolo-15-per-cento\/","title":{"rendered":"Regime semplificato CFC: come esercitare l\u2019opzione e calcolare il 15%"},"content":{"rendered":"<p>Il regime semplificato CFC consente al soggetto controllante residente in Italia di evitare il calcolo analitico della tassazione effettiva della controllata estera attraverso il pagamento di un importo pari al 15% dell\u2019utile contabile netto.<\/p>\n<p>L\u2019opzione, disciplinata dall\u2019articolo 167, comma 4-ter, del Tuir, non rappresenta per\u00f2 una scelta da compiere guardando soltanto alla semplificazione amministrativa. La decisione coinvolge tutte le controllate estere che soddisfano i requisiti, resta irrevocabile per tre esercizi e modifica il trattamento fiscale dei dividendi successivamente distribuiti.<\/p>\n<p>Le modalit\u00e0 operative sono state ridefinite dal provvedimento dell\u2019Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2026, protocollo 106520\/2026, che ha sostituito integralmente il precedente provvedimento del 30 aprile 2024.<\/p>\n<h2><strong>Che cos\u2019\u00e8 il regime semplificato CFC<\/strong><\/h2>\n<p>La disciplina delle Controlled Foreign Companies, contenuta nell\u2019articolo 167 del Tuir, pu\u00f2 determinare l\u2019imputazione per trasparenza al controllante italiano del reddito prodotto da una societ\u00e0 o entit\u00e0 estera.<\/p>\n<p>La disciplina ordinaria trova applicazione quando la controllata non residente soddisfa congiuntamente due condizioni. La prima riguarda un livello di tassazione effettiva inferiore al 15 per cento. La seconda richiede che oltre un terzo dei proventi complessivi sia costituito da passive income, vale a dire redditi finanziari, royalties, dividendi, proventi da attivit\u00e0 assicurative o bancarie e altre categorie espressamente individuate dalla norma.<\/p>\n<p>Il calcolo della tassazione effettiva pu\u00f2 essere particolarmente complesso, soprattutto nei gruppi con numerose partecipazioni estere, differenti principi contabili e imposte anticipate o differite.<\/p>\n<p>Per ridurre questi adempimenti, l\u2019articolo 167, comma 4-ter, permette al controllante italiano di corrispondere un importo pari al 15% dell\u2019utile contabile netto della controllata. A seguito del pagamento, la tassazione effettiva della societ\u00e0 estera si considera non inferiore al 15 per cento.<\/p>\n<p>Viene cos\u00ec neutralizzata, per le controllate interessate, la condizione relativa alla bassa tassazione effettiva. Non ricorrendo congiuntamente entrambe le condizioni previste dall\u2019articolo 167, comma 4, non opera l\u2019imputazione per trasparenza del reddito secondo le regole CFC ordinarie.<\/p>\n<h2><strong>Le modifiche introdotte dal decreto fiscale del 2025<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019opzione era stata originariamente introdotta dall\u2019articolo 3 del Dlgs 209\/2023, nell\u2019ambito della riforma della fiscalit\u00e0 internazionale. La disciplina \u00e8 stata successivamente modificata dall\u2019articolo 4 del decreto legge 84\/2025, convertito dalla legge 108\/2025.<\/p>\n<p>La nuova formulazione ha sostituito il precedente meccanismo basato sull\u2019applicazione di un\u2019aliquota pari al 15% all\u2019utile contabile, senza considerare le imposte gi\u00e0 pagate, con il pagamento di un importo corrispondente direttamente al 15% dell\u2019utile contabile netto.<\/p>\n<p>Il provvedimento dell\u2019Agenzia delle Entrate 106520\/2026 ha quindi aggiornato le modalit\u00e0 di esercizio dell\u2019opzione, il calcolo dell\u2019utile, gli effetti sui dividendi e le ipotesi di cessazione.<\/p>\n<p>Le disposizioni si applicano dal periodo d\u2019imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dlgs 209\/2023 e, quindi, dal 1\u00b0 gennaio 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l\u2019anno solare.<\/p>\n<h2><strong>Chi pu\u00f2 esercitare l\u2019opzione CFC<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019opzione pu\u00f2 essere esercitata dai soggetti residenti indicati nell\u2019articolo 167 del Tuir che controllano societ\u00e0, imprese, enti o stabili organizzazioni localizzati all\u2019estero.<\/p>\n<p>Rientrano nella platea le persone fisiche, le societ\u00e0 di persone, le societ\u00e0 di capitali, gli enti commerciali e non commerciali residenti. Possono inoltre essere interessate le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti che controllano entit\u00e0 estere.<\/p>\n<p>Il controllo deve sussistere alla data di chiusura dell\u2019esercizio della partecipata e deve essere verificato sulla base dei criteri previsti dai commi 2 e 3 dell\u2019articolo 167 del Tuir. Assume rilievo sia il controllo civilistico sia, in presenza delle condizioni stabilite dalla norma, la partecipazione agli utili superiore al 50 per cento.<\/p>\n<p>Nel caso di controllo indiretto attraverso soggetti residenti o stabili organizzazioni italiane, l\u2019opzione viene esercitata dal controllante di ultimo livello.<\/p>\n<h2><strong>I requisiti delle controllate estere<\/strong><\/h2>\n<p>Il <strong>regime semplificato CFC<\/strong> pu\u00f2 essere applicato alle controllate che realizzano oltre un terzo dei propri proventi complessivi attraverso passive income.<\/p>\n<p>Rientrano, tra gli altri, gli interessi e gli altri redditi generati da attivit\u00e0 finanziarie, i canoni derivanti dalla propriet\u00e0 intellettuale, i dividendi, i redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni, i proventi delle attivit\u00e0 assicurative e bancarie e quelli derivanti da operazioni con soggetti collegati caratterizzate da un valore economico aggiunto scarso o nullo.<\/p>\n<p>\u00c8 inoltre necessario che il bilancio d\u2019esercizio della controllata sia sottoposto a revisione e certificazione da parte di operatori professionali autorizzati nello Stato estero. Gli esiti della revisione devono essere utilizzati anche dal revisore del controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.<\/p>\n<p>Quando la controllata \u00e8 una stabile organizzazione, il requisito deve essere verificato facendo riferimento al bilancio della casa madre, comprensivo dei risultati economici e patrimoniali della branch.<\/p>\n<p>La certificazione del bilancio non costituisce un adempimento meramente formale. La sua assenza pu\u00f2 impedire l\u2019accesso all\u2019opzione per l\u2019intero perimetro delle controllate interessate.<\/p>\n<h2><strong>Il principio \u201call in, all out\u201d<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019opzione non pu\u00f2 essere esercitata scegliendo soltanto le societ\u00e0 estere per le quali il pagamento del 15% risulta pi\u00f9 conveniente.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 167, comma 4-ter, prevede che la scelta riguardi tutte le controllate non residenti che presentano una quota di passive income superiore a un terzo. Il provvedimento del 31 marzo 2026 conferma quindi il principio comunemente definito \u201call in, all out\u201d.<\/p>\n<p>Se nel gruppo \u00e8 presente una controllata che supera la soglia dei passive income ma non dispone di un bilancio revisionato e certificato secondo le regole richieste, il controllante non pu\u00f2 esercitare l\u2019opzione neppure per le altre controllate che rispettano il requisito documentale.<\/p>\n<p>Prima della scelta \u00e8 quindi necessario ricostruire integralmente il perimetro estero, verificando per ogni entit\u00e0 il tipo di controllo, la composizione dei ricavi e le caratteristiche della revisione contabile.<\/p>\n<h2><strong>Come esercitare l\u2019opzione nel quadro FC<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019opzione viene comunicata attraverso la dichiarazione dei redditi, compilando il quadro FC dedicato ai redditi dei soggetti controllati non residenti.<\/p>\n<p>La scelta produce effetto dal periodo d\u2019imposta al quale si riferisce la dichiarazione. Non \u00e8 quindi sufficiente effettuare il versamento: la manifestazione dell\u2019opzione deve risultare correttamente dalla dichiarazione.<\/p>\n<p>Quando il controllo \u00e8 indiretto, la scelta compete al controllante italiano di ultimo livello. Gli importi riferibili alle singole controllate devono essere successivamente indicati negli appositi righi del quadro RM.<\/p>\n<p>Le opzioni gi\u00e0 esercitate secondo il precedente provvedimento dell\u2019Agenzia delle Entrate 213637 del 30 aprile 2024 restano valide. Si considerano automaticamente esercitate anche ai sensi della nuova disciplina e conservano il vincolo di irrevocabilit\u00e0 per il triennio decorrente dal primo periodo d\u2019imposta interessato.<\/p>\n<h2><strong>Durata triennale e rinnovo automatico<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019opzione dura tre esercizi del soggetto controllante ed \u00e8 irrevocabile.<\/p>\n<p>Al termine del triennio viene rinnovata automaticamente per altri tre esercizi, salvo revoca espressa. La revoca deve essere comunicata mediante il quadro FC della dichiarazione relativa al quarto periodo d\u2019imposta successivo a quello nel quale l\u2019opzione \u00e8 stata esercitata o rinnovata.<\/p>\n<p>Non \u00e8 ammessa la revoca anticipata motivata, per esempio, da una diminuzione della redditivit\u00e0 delle controllate o da un cambiamento della struttura del gruppo. Il vincolo triennale serve anche a impedire che il contribuente alterni il regime ordinario e quello semplificato in funzione della convenienza maturata di anno in anno.<\/p>\n<p>La scelta si estende automaticamente alle controllate acquisite durante il triennio, quando queste presentano i requisiti richiesti. Non occorre esercitare una nuova opzione, ma la societ\u00e0 acquisita entra nel perimetro dal periodo in cui risultano integrate le condizioni previste.<\/p>\n<h2><strong>Come si calcola l\u2019utile contabile netto<\/strong><\/h2>\n<p>La base di calcolo \u00e8 rappresentata dall\u2019utile contabile netto determinato applicando i principi contabili utilizzati per il bilancio consolidato del gruppo. In mancanza del consolidato, si utilizzano i principi adottati per il bilancio d\u2019esercizio della controllata.<\/p>\n<p>Non devono essere considerate le rettifiche operate esclusivamente in sede di consolidamento.<\/p>\n<p>Il risultato deve inoltre essere determinato senza tenere conto delle imposte che hanno concorso alla formazione dell\u2019utile, delle svalutazioni degli attivi e degli accantonamenti a fondi rischi e oneri.<\/p>\n<p>L\u2019esclusione di svalutazioni e accantonamenti impedisce che componenti contabili caratterizzate da particolare discrezionalit\u00e0 riducano l\u2019importo sul quale applicare il 15 per cento.<\/p>\n<p>L\u2019importo dovuto viene calcolato in proporzione alla quota di partecipazione agli utili detenuta, direttamente o indirettamente, dal soggetto controllante italiano. Se, per esempio, l\u2019utile contabile netto rilevante \u00e8 pari a un milione di euro e la partecipazione agli utili \u00e8 del 70%, la base riferibile al controllante \u00e8 pari a 700mila euro. L\u2019importo dovuto con il regime semplificato ammonta quindi a 105mila euro.<\/p>\n<p>La somma versata non \u00e8 deducibile n\u00e9 ai fini delle imposte sui redditi n\u00e9 ai fini Irap.<\/p>\n<h2><strong>Partecipazioni indirette e pi\u00f9 controllate<\/strong><\/h2>\n<p>In presenza di un controllo indiretto esercitato attraverso una societ\u00e0 residente o una stabile organizzazione italiana, gli utili della controllata estera sono imputati al soggetto attraverso il quale viene esercitato il controllo.<\/p>\n<p>Quest\u2019ultimo provvede al pagamento in proporzione alla propria quota di partecipazione.<\/p>\n<p>Quando al medesimo controllante sono riferibili gli utili di pi\u00f9 societ\u00e0 estere, il calcolo non pu\u00f2 essere effettuato in modo indistinto. Per ciascuna controllata deve essere compilato un rigo separato nell\u2019apposita sezione del quadro RM.<\/p>\n<p>La separazione \u00e8 essenziale per collegare l\u2019importo versato alla singola entit\u00e0 estera e per ricostruire correttamente i successivi effetti sui dividendi e sui valori fiscali.<\/p>\n<h2><strong>I codici tributo per il versamento<\/strong><\/h2>\n<p>Il pagamento deve essere eseguito entro i termini previsti per le imposte sui redditi, utilizzando il modello F24.<\/p>\n<p>La risoluzione dell\u2019Agenzia delle Entrate 15\/E del 16 aprile 2026 ha aggiornato la denominazione dei codici tributo precedentemente istituiti, adeguandola alla nuova formulazione dell\u2019articolo 167, comma 4-ter, del Tuir.<\/p>\n<p>Per i soggetti Irpef devono essere utilizzati il codice 4077 per il primo acconto, il codice 4078 per il secondo acconto o per l\u2019acconto in un\u2019unica soluzione e il codice 4079 per il saldo.<\/p>\n<p>Per i soggetti Ires sono previsti il codice 4080 per il primo acconto, il codice 4081 per il secondo acconto o per l\u2019acconto in un\u2019unica soluzione e il codice 4082 per il saldo.<\/p>\n<p>La ridenominazione non modifica le precedenti istruzioni sulla compilazione del modello F24.<\/p>\n<h2><strong>Quando cessa l\u2019efficacia dell\u2019opzione<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019efficacia dell\u2019opzione pu\u00f2 cessare prima del termine triennale nei confronti di una singola controllata oppure dell\u2019intero perimetro.<\/p>\n<p>Per la singola entit\u00e0, il regime viene meno dal periodo in cui il controllante perde il requisito del controllo. Una specifica causa riguarda anche le stabili organizzazioni estere in regime di branch exemption quando vengono meno le condizioni richiamate dal provvedimento dell\u2019Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017.<\/p>\n<p>L\u2019effetto \u00e8 pi\u00f9 ampio quando non viene rispettato il requisito della revisione e certificazione dei bilanci. In questo caso l\u2019opzione cessa, a partire dal periodo interessato, per tutte le controllate comprese nel regime.<\/p>\n<p>Il controllo annuale della documentazione contabile estera diventa quindi un presidio essenziale. Non \u00e8 sufficiente accertare la presenza della certificazione al momento della prima opzione: il requisito deve permanere durante l\u2019intero triennio.<\/p>\n<h2><strong>Come vengono tassati i dividendi<\/strong><\/h2>\n<p>Il nuovo regime modifica in modo rilevante il trattamento degli utili distribuiti dalle controllate estere.<\/p>\n<p>Gli utili maturati durante il periodo di validit\u00e0 dell\u2019opzione sono considerati provenienti da Stati o territori non a fiscalit\u00e0 privilegiata. Al momento della distribuzione vengono quindi tassati secondo le regole ordinarie degli articoli 47 e 89 del Tuir.<\/p>\n<p>Per i soggetti Ires, l\u2019articolo 89 prevede generalmente l\u2019esclusione del 95% del dividendo, con imponibilit\u00e0 limitata al 5 per cento. Per le persone fisiche e gli altri soggetti Irpef devono essere applicate le regole specifiche dell\u2019articolo 47, considerando la natura della partecipazione e la posizione del percettore.<\/p>\n<p>Al ricorrere dei presupposti dell\u2019articolo 165 del Tuir, pu\u00f2 essere riconosciuto il credito per le imposte pagate all\u2019estero sugli utili distribuiti.<\/p>\n<p>Il pagamento del 15% non comporta quindi la completa detassazione futura dei dividendi. Questo elemento deve entrare nella valutazione di convenienza insieme al livello di tassazione estera, agli utili attesi e alla politica di distribuzione del gruppo.<\/p>\n<h2><strong>La correzione degli utili esclusi nel 2024<\/strong><\/h2>\n<p>Il provvedimento del 2026 disciplina anche la fase transitoria.<\/p>\n<p>I contribuenti che, con riferimento al periodo d\u2019imposta 2024, hanno escluso integralmente gli utili in applicazione delle indicazioni contenute nel provvedimento del 30 aprile 2024 devono rideterminare il reddito imponibile e liquidare le maggiori imposte dovute.<\/p>\n<p>Non vengono applicati sanzioni e interessi, in conformit\u00e0 all\u2019articolo 10, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente, perch\u00e9 il comportamento era stato adottato seguendo le precedenti indicazioni dell\u2019Amministrazione finanziaria.<\/p>\n<h2><strong>Il monitoraggio dei valori fiscali resta strategico<\/strong><\/h2>\n<p>Durante il triennio il controllante pu\u00f2 scegliere di non continuare a tracciare analiticamente i valori fiscali della controllata. Questa semplificazione presenta per\u00f2 conseguenze rilevanti.<\/p>\n<p>Se il monitoraggio viene ripreso soltanto al momento della revoca o della cessazione, i valori fiscali devono essere ricostruiti partendo da zero. Non possono essere recuperate le perdite estere maturate prima dell\u2019esercizio dell\u2019opzione.<\/p>\n<p>Se il gruppo vuole preservare eventuali perdite residue, eccedenze di interessi passivi, eccedenze di Rol e valori fiscali aggiornati delle attivit\u00e0 e passivit\u00e0, deve continuare a monitorarli durante tutto il periodo di applicazione dell\u2019opzione.<\/p>\n<p>L\u2019apparente risparmio amministrativo deve quindi essere confrontato con il possibile sacrificio di posizioni fiscali utilizzabili in futuro.<\/p>\n<h2><strong>Il riferimento della Corte di giustizia UE<\/strong><\/h2>\n<p>La disciplina CFC deve essere letta anche alla luce dei principi europei sulla libert\u00e0 di stabilimento.<\/p>\n<p>Nella sentenza Cadbury Schweppes del 12 settembre 2006, causa C-196\/04, la Corte di giustizia dell\u2019Unione europea ha affermato che la semplice localizzazione di una controllata in uno Stato con tassazione pi\u00f9 favorevole non pu\u00f2 fondare una presunzione generale di evasione.<\/p>\n<p>Le regole CFC devono essere dirette a contrastare costruzioni artificiose prive di una reale attivit\u00e0 economica. Questo principio trova riscontro nell\u2019articolo 167, comma 5, del Tuir, che consente di disapplicare la tassazione per trasparenza quando il contribuente dimostra che la controllata svolge un\u2019attivit\u00e0 economica effettiva mediante personale, attrezzature, attivi e locali.<\/p>\n<p>L\u2019esistenza di questa esimente deve essere considerata prima di optare per il pagamento del 15 per cento. Una controllata dotata di adeguata sostanza economica potrebbe infatti non essere assoggettata alla disciplina CFC ordinaria, rendendo meno conveniente il regime semplificato.<\/p>\n<h2><strong>La convenienza richiede un calcolo pluriennale<\/strong><\/h2>\n<p>Il regime semplificato riduce la complessit\u00e0 del test sulla tassazione effettiva, ma non \u00e8 automaticamente la soluzione fiscalmente pi\u00f9 conveniente.<\/p>\n<p>La simulazione deve considerare l\u2019utile contabile netto di tutte le controllate interessate, la percentuale di partecipazione, il livello delle imposte estere, la possibilit\u00e0 di dimostrare un\u2019attivit\u00e0 economica effettiva, i dividendi attesi e le posizioni fiscali che potrebbero essere perse interrompendo il monitoraggio.<\/p>\n<p>Deve inoltre essere valutato il vincolo triennale. Un utile particolarmente elevato prodotto in uno dei tre esercizi pu\u00f2 aumentare sensibilmente il costo dell\u2019opzione, anche quando negli altri periodi la semplificazione risulta favorevole.<\/p>\n<p>Prima di compilare il quadro FC \u00e8 quindi opportuno predisporre una mappatura completa delle controllate e una simulazione per l\u2019intero triennio. <strong>Contatta il nostro studio attraverso il modulo interno per richiedere una verifica del perimetro CFC, dei bilanci esteri e della convenienza dell\u2019opzione del 15 per cento.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Regime semplificato CFC: requisiti, opzione nel quadro FC, calcolo del 15%, codici tributo, dividendi e controlli sui bilanci esteri.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":409,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","footnotes":""},"categories":[8],"tags":[4153,4159,4157,4152,1201,4156,4154,4155,4151,4158],"class_list":["post-24894","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fisco-e-contabilita","tag-articolo-167-tuir","tag-codici-tributo-cfc","tag-controllate-estere","tag-controlled-foreign-companies","tag-fiscalita-internazionale","tag-passive-income","tag-quadro-fc","tag-quadro-rm","tag-regime-semplificato-cfc","tag-utile-contabile-netto"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.1 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Regime semplificato CFC: come esercitare l\u2019opzione e calcolare il 15% - Beneggi &amp; 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