{"id":24902,"date":"2026-07-24T09:14:30","date_gmt":"2026-07-24T09:14:30","guid":{"rendered":"https:\/\/beneggiassociati.com\/?p=24902"},"modified":"2026-07-06T09:16:11","modified_gmt":"2026-07-06T09:16:11","slug":"caldaie-condensazione-senza-bonus-spese-accessorie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/caldaie-condensazione-senza-bonus-spese-accessorie\/","title":{"rendered":"Caldaie a condensazione senza bonus: escluse anche le spese accessorie"},"content":{"rendered":"<p>Dal 2025 le caldaie a condensazione alimentate esclusivamente da combustibili fossili non danno pi\u00f9 diritto alle detrazioni fiscali. L\u2019esclusione non riguarda soltanto l\u2019acquisto e la posa del generatore, ma si estende alle opere accessorie e funzionali alla sua installazione, compresi gli interventi di adeguamento e messa a norma dell\u2019impianto.<\/p>\n<p>Il chiarimento arriva dalla raccolta dell\u2019Agenzia delle Entrate \u201cTutte le agevolazioni della dichiarazione 2026\u201d, dedicata alle spese sostenute nel 2025 da indicare nel modello 730\/2026 o Redditi persone fisiche 2026.<\/p>\n<p>Lo stop interessa sia l\u2019Ecobonus sia la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio. La sostituzione della caldaia esclusa non pu\u00f2 inoltre essere utilizzata come intervento presupposto per ottenere il bonus mobili.<\/p>\n<h2><strong>Caldaie a condensazione senza bonus dal 2025<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019esclusione delle <strong>caldaie a condensazione senza bonus<\/strong> deriva dall\u2019articolo 1, comma 55, della legge 207\/2024, ossia la legge di Bilancio 2025.<\/p>\n<p>La disposizione ha modificato la disciplina dell\u2019Ecobonus contenuta nell\u2019articolo 14 del Dl 63\/2013 e quella relativa al recupero edilizio prevista dall\u2019articolo 16-bis del Tuir.<\/p>\n<p>Per le spese sostenute dal 1\u00b0 gennaio 2025 non sono pi\u00f9 detraibili gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.<\/p>\n<p>Ai fini del bonus ristrutturazioni, l\u2019Agenzia delle Entrate ha adottato una lettura ancora pi\u00f9 ampia. Oltre alla sostituzione, risulta esclusa anche la nuova installazione di una caldaia autonoma alimentata esclusivamente da gas, gasolio o altro combustibile fossile.<\/p>\n<h2><strong>Cosa significa caldaia \u201cunica\u201d<\/strong><\/h2>\n<p>Il termine \u201cunica\u201d non si riferisce al numero di caldaie presenti nell\u2019edificio, ma alla configurazione tecnica dell\u2019impianto.<\/p>\n<p>\u00c8 unica, o stand-alone secondo la terminologia europea, la caldaia non combinata con un generatore capace di produrre una quota significativa di energia attraverso fonti rinnovabili.<\/p>\n<p>Rientrano nell\u2019esclusione le ordinarie caldaie a condensazione alimentate a gas naturale, Gpl, gasolio o altri combustibili fossili, anche quando presentano un\u2019elevata classe energetica.<\/p>\n<p>La tecnologia a condensazione permette di recuperare una parte del calore contenuto nei fumi, ma non modifica la natura fossile del combustibile. Di conseguenza, l\u2019elevata efficienza dell\u2019apparecchio non \u00e8 sufficiente per conservare la detrazione dal 2025.<\/p>\n<h2><strong>La direttiva Case green blocca gli incentivi, non l\u2019installazione<\/strong><\/h2>\n<p>La modifica italiana attua l\u2019articolo 17, paragrafo 15, della direttiva Ue 2024\/1275 sulla prestazione energetica nell\u2019edilizia, conosciuta come direttiva Case green.<\/p>\n<p>La disposizione europea stabilisce che dal 1\u00b0 gennaio 2025 gli Stati membri non possano pi\u00f9 concedere incentivi finanziari per l\u2019installazione di caldaie uniche alimentate da combustibili fossili, salvo specifici investimenti gi\u00e0 selezionati nell\u2019ambito di determinati programmi europei.<\/p>\n<p>La Commissione europea, con la comunicazione 2024\/C 6206, ha chiarito che il divieto riguarda l\u2019acquisto, l\u2019assemblaggio e la messa in funzione della caldaia fossile autonoma.<\/p>\n<p>La norma fiscale non vieta, tuttavia, di installare una nuova caldaia a condensazione. L\u2019intervento rimane tecnicamente possibile se rispetta la disciplina edilizia, impiantistica, energetica e ambientale. Ci\u00f2 che viene meno \u00e8 il contributo pubblico attraverso la detrazione fiscale.<\/p>\n<h2><strong>Niente detrazione per le spese accessorie<\/strong><\/h2>\n<p>La principale novit\u00e0 operativa contenuta nella guida dell\u2019Agenzia delle Entrate riguarda le spese collegate all\u2019intervento principale.<\/p>\n<p>Non sono agevolabili le opere accessorie e funzionali alla sostituzione di una caldaia unica alimentata da combustibili fossili quando l\u2019intervento principale \u00e8 escluso dalla detrazione.<\/p>\n<p>Il principio segue la tradizionale regola secondo la quale le opere accessorie possono essere detratte soltanto se risultano strettamente collegate a un intervento principale agevolabile. Quando il lavoro principale perde il beneficio, anche i costi necessari per realizzarlo seguono lo stesso trattamento.<\/p>\n<p>Non \u00e8 quindi possibile separare formalmente le singole voci della fattura per portare in detrazione le opere murarie, elettriche o idrauliche lasciando escluso soltanto il prezzo della caldaia.<\/p>\n<h2><strong>Esclusa anche la messa a norma dell\u2019impianto<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019Agenzia precisa che l\u2019esclusione riguarda anche gli interventi accessori eseguiti per adeguare o mettere a norma l\u2019impianto esistente in ottemperanza a un obbligo di legge, quando tali lavori sono funzionali alla sostituzione della caldaia non agevolabile.<\/p>\n<p>Possono rientrare nel blocco, a titolo esemplificativo, l\u2019adeguamento delle tubazioni, gli interventi sul sistema di evacuazione dei fumi, le opere sulla canna fumaria, la realizzazione o modifica degli scarichi della condensa, gli adeguamenti elettrici e le opere murarie indispensabili per collocare il nuovo generatore.<\/p>\n<p>La circostanza che un lavoro sia obbligatorio per legge non lo rende automaticamente detraibile. Serve comunque una disposizione fiscale che lo ammetta al beneficio.<\/p>\n<p>La fatturazione separata non modifica la natura sostanziale della spesa. Se l\u2019opera \u00e8 necessaria per installare la caldaia fossile esclusa, resta fuori dal bonus anche quando viene fatturata da un\u2019impresa diversa.<\/p>\n<h2><strong>Quando un intervento autonomo pu\u00f2 essere valutato separatamente<\/strong><\/h2>\n<p>Il chiarimento riguarda le spese accessorie e funzionali all\u2019intervento principale non agevolabile. Non significa che qualsiasi lavoro eseguito sull\u2019impianto termico sia automaticamente escluso.<\/p>\n<p>Un intervento realmente autonomo, dotato di una propria finalit\u00e0 e riconducibile a una categoria agevolata, deve essere esaminato separatamente. \u00c8 il caso, per esempio, di lavori pi\u00f9 ampi sull\u2019edificio o sull\u2019impianto che non siano eseguiti esclusivamente per consentire l\u2019installazione della nuova caldaia fossile.<\/p>\n<p>La distinzione richiede particolare cautela. Non \u00e8 sufficiente attribuire alla spesa una descrizione diversa in fattura. Devono risultare l\u2019autonomia tecnica dell\u2019intervento, il relativo titolo edilizio quando necessario, il collegamento con una fattispecie ammessa e una documentazione coerente.<\/p>\n<p>Quando le opere costituiscono un unico progetto finalizzato alla sostituzione della caldaia, la frammentazione artificiosa dei costi espone al recupero della detrazione, oltre a interessi e sanzioni.<\/p>\n<h2><strong>Quali impianti restano agevolabili<\/strong><\/h2>\n<p>Lo stop non interessa tutte le tecnologie utilizzate per il riscaldamento.<\/p>\n<p>La circolare dell\u2019Agenzia delle Entrate 8\/E del 19 giugno 2025 ha chiarito che possono continuare a rientrare nelle agevolazioni, nel rispetto dei rispettivi requisiti tecnici, i microcogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili, i generatori a biomassa e le pompe di calore ad assorbimento a gas.<\/p>\n<p>Restano inoltre agevolabili le pompe di calore elettriche e i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione.<\/p>\n<p>Per essere considerato ibrido, il sistema deve essere assemblato in fabbrica ed espressamente progettato dal produttore affinch\u00e9 i due generatori funzionino in abbinamento. Non \u00e8 sufficiente acquistare separatamente una caldaia e una pompa di calore e collegarle successivamente senza una certificazione unitaria del sistema.<\/p>\n<p>Anche il solare termico e gli altri impianti alimentati da fonti rinnovabili possono conservare l\u2019agevolazione quando rispettano i requisiti previsti dalla normativa e dai decreti tecnici.<\/p>\n<h2><strong>La caldaia a biomassa non \u00e8 una caldaia fossile<\/strong><\/h2>\n<p>I generatori alimentati da biomassa non rientrano automaticamente nell\u2019esclusione riservata ai combustibili fossili.<\/p>\n<p>L\u2019eventuale detrazione resta per\u00f2 subordinata al rispetto delle condizioni tecniche, energetiche e ambientali previste per questa tipologia di impianto. Devono essere considerate anche le limitazioni regionali sulla qualit\u00e0 dell\u2019aria e sull\u2019installazione di generatori a biomassa.<\/p>\n<p>La semplice qualificazione del combustibile come rinnovabile non consente quindi di prescindere dalla classe ambientale, dai rendimenti, dalle emissioni e dagli altri requisiti richiesti.<\/p>\n<h2><strong>Niente bonus mobili collegato alla caldaia fossile<\/strong><\/h2>\n<p>Fino al 2024, la sostituzione di una caldaia poteva essere considerata un intervento di manutenzione straordinaria idoneo ad aprire l\u2019accesso al bonus mobili ed elettrodomestici.<\/p>\n<p>Dal 2025 questa possibilit\u00e0 viene meno quando viene installata una caldaia unica alimentata da combustibili fossili. Poich\u00e9 l\u2019intervento non beneficia pi\u00f9 della detrazione prevista dall\u2019articolo 16-bis del Tuir, manca il presupposto necessario per utilizzare il bonus mobili disciplinato dall\u2019articolo 16, comma 2, del Dl 63\/2013.<\/p>\n<p>La sola qualificazione edilizia come manutenzione straordinaria non \u00e8 sufficiente. Il contribuente deve fruire concretamente della detrazione per un intervento di recupero ammesso dalla normativa fiscale.<\/p>\n<h2><strong>Il bonus mobili resta possibile con altri lavori agevolati<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019esclusione non significa che chi sostituisce una caldaia fossile perda in ogni caso il bonus mobili.<\/p>\n<p>Se sullo stesso immobile viene eseguito un altro intervento autonomamente agevolabile, capace di costituire il presupposto per il bonus mobili, l\u2019acquisto di arredi ed elettrodomestici pu\u00f2 continuare a beneficiare della detrazione.<\/p>\n<p>Occorre rispettare la relazione temporale richiesta dalla legge: i lavori agevolati devono essere iniziati prima dell\u2019acquisto dei mobili. Non \u00e8 invece necessario che le spese per il recupero edilizio siano superiori a quelle sostenute per l\u2019arredamento.<\/p>\n<p>Per le spese sostenute nel 2025, il bonus mobili \u00e8 riconosciuto nella misura del 50% su un importo massimo di 5mila euro per unit\u00e0 immobiliare, da ripartire in dieci quote annuali. La sostituzione della caldaia fossile, per\u00f2, non pu\u00f2 essere utilizzata come unico intervento presupposto.<\/p>\n<h2><strong>Le rate delle spese precedenti restano valide<\/strong><\/h2>\n<p>Il divieto riguarda le spese sostenute dal 1\u00b0 gennaio 2025.<\/p>\n<p>Le rate relative a interventi agevolati e pagati negli anni precedenti continuano a essere indicate nelle dichiarazioni successive. La modifica normativa non elimina le detrazioni gi\u00e0 maturate.<\/p>\n<p>Per le persone fisiche, i professionisti e i condom\u00ecni assume normalmente rilievo il criterio di cassa, quindi la data del pagamento. Una caldaia pagata entro il 31 dicembre 2024 pu\u00f2 continuare a seguire le precedenti regole, anche se la quota annuale viene indicata nella dichiarazione 2026.<\/p>\n<p>Per i soggetti titolari di reddito d\u2019impresa pu\u00f2 invece rilevare il criterio di competenza. Nei casi di lavori iniziati prima del 2025 ma pagati o ultimati successivamente occorre quindi verificare il criterio fiscale applicabile al soggetto beneficiario.<\/p>\n<h2><strong>Bonifico parlante e comunicazione Enea non salvano la detrazione<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019utilizzo del bonifico parlante non rende agevolabile una spesa esclusa dalla legge.<\/p>\n<p>Lo stesso vale per la trasmissione della scheda all\u2019Enea. Gli adempimenti formali sono necessari quando l\u2019intervento rientra nel beneficio, ma non possono creare il diritto alla detrazione in assenza del requisito sostanziale.<\/p>\n<p>Una spesa per caldaia fossile potrebbe comparire tra i bonifici messi a disposizione nella dichiarazione precompilata. Il dato informativo non rappresenta per\u00f2 un riconoscimento automatico della detrazione da parte dell\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p>Il contribuente resta responsabile della verifica dei requisiti e deve eliminare o non utilizzare la spesa quando l\u2019intervento \u00e8 escluso.<\/p>\n<h2><strong>Come gestire fatture con pi\u00f9 interventi<\/strong><\/h2>\n<p>Quando la stessa fattura comprende una caldaia non agevolabile e altri lavori potenzialmente ammessi, \u00e8 necessario separare con precisione i relativi corrispettivi.<\/p>\n<p>La descrizione deve consentire di individuare il costo del generatore, della posa e delle opere funzionali escluse, distinguendolo dagli eventuali interventi autonomi agevolabili.<\/p>\n<p>Se la separazione non \u00e8 possibile o la documentazione non dimostra l\u2019autonomia dei lavori, aumenta il rischio che l\u2019intero importo venga considerato collegato alla caldaia.<\/p>\n<p>Prima di inserire la spesa nel modello 730 o Redditi \u00e8 opportuno confrontare fatture, bonifici, contratto, capitolato, dichiarazione di conformit\u00e0, scheda tecnica dell\u2019impianto ed eventuale pratica Enea.<\/p>\n<h2><strong>La risposta in sintesi<\/strong><\/h2>\n<p>Dal 2025 le caldaie a condensazione autonome alimentate a gas, gasolio o altri combustibili fossili non possono beneficiare dell\u2019Ecobonus o del bonus ristrutturazioni.<\/p>\n<p>L\u2019esclusione si estende alle opere accessorie e funzionali, comprese quelle necessarie per l\u2019adeguamento e la messa a norma dell\u2019impianto. Non \u00e8 possibile ottenere la detrazione separando artificialmente i costi o utilizzando fatture distinte.<\/p>\n<p>La sostituzione della caldaia fossile non consente neppure di accedere al bonus mobili. Quest\u2019ultimo resta possibile se esiste un diverso intervento di recupero edilizio autonomamente agevolabile.<\/p>\n<p>Continuano invece a essere valutabili, nel rispetto dei requisiti tecnici, pompe di calore, sistemi ibridi assemblati in fabbrica, microcogeneratori e generatori a biomassa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Caldaie a condensazione senza bonus dal 2025: escluse anche messa a norma e opere accessorie. 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