{"id":24907,"date":"2026-07-07T16:22:56","date_gmt":"2026-07-07T16:22:56","guid":{"rendered":"https:\/\/beneggiassociati.com\/?p=24907"},"modified":"2026-07-07T16:22:56","modified_gmt":"2026-07-07T16:22:56","slug":"emergenza-caldo-lavoro-2026-preposto-dvr-pos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/emergenza-caldo-lavoro-2026-preposto-dvr-pos\/","title":{"rendered":"Emergenza caldo lavoro 2026: attivit\u00e0 bloccabili anche dal preposto"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019emergenza caldo lavoro 2026 non \u00e8 pi\u00f9 un tema gestibile solo con raccomandazioni generiche o con interventi organizzativi occasionali. Con la nota 6 luglio 2026, n. 5484, l\u2019Ispettorato nazionale del lavoro ha richiamato l\u2019attenzione degli organi di vigilanza sulla necessit\u00e0 di verificare la valutazione del rischio da stress termico ambientale e l\u2019effettiva adozione delle misure di prevenzione.<\/p>\n<p>Il punto pi\u00f9 rilevante \u00e8 operativo: quando le condizioni climatiche rendono il rischio non accettabile, l\u2019attivit\u00e0 pu\u00f2 essere sospesa. Il potere di intervento non riguarda solo il datore di lavoro o l\u2019ispettore, ma anche il preposto, che deve intervenire quando rileva situazioni pericolose per la salute e sicurezza dei lavoratori.<\/p>\n<p>La questione interessa in modo particolare edilizia, cantieri stradali, agricoltura, logistica e riders. Sono settori nei quali il lavoro all\u2019aperto, lo sforzo fisico, l\u2019esposizione diretta al sole, l\u2019uso di dispositivi di protezione individuale e la pressione sui tempi di consegna possono aumentare il rischio di colpi di calore, disidratazione, cali di attenzione e infortuni.<\/p>\n<h2><strong>Risposta breve<\/strong><\/h2>\n<p>Nel 2026 il rischio caldo deve essere valutato nel Documento di valutazione dei rischi e, nei cantieri, nel Piano operativo di sicurezza. Secondo la nota INL 5484\/2026, se il caldo determina un rischio non accettabile, il lavoro pu\u00f2 essere sospeso anche dal preposto. Il datore di lavoro deve prevedere misure concrete, come rimodulazione degli orari, pause, acqua fresca, zone d\u2019ombra, formazione, sorveglianza sanitaria e procedure di primo soccorso.<\/p>\n<h2><strong>Il caldo come rischio da valutare nel DVR<\/strong><\/h2>\n<p>Il rischio da calore rientra nella valutazione dei rischi prevista dall\u2019articolo 28 del Dlgs 81\/2008. Non \u00e8 quindi un elemento esterno all\u2019organizzazione aziendale, ma un fattore che deve essere considerato quando le mansioni, l\u2019ambiente e le modalit\u00e0 di esecuzione del lavoro espongono i lavoratori a stress termico.<\/p>\n<p>La valutazione deve essere concreta. Il datore di lavoro deve tenere conto delle attivit\u00e0 svolte all\u2019aperto non occasionalmente, degli orari di lavoro nelle fasce pi\u00f9 calde e soleggiate, dell\u2019intensit\u00e0 dello sforzo fisico, dell\u2019eventuale uso di DPI che riducono la dispersione del calore, dell\u2019ubicazione del luogo di lavoro e delle caratteristiche soggettive dei lavoratori.<\/p>\n<p>Et\u00e0, condizioni di salute, genere, eventuali fragilit\u00e0 e mansioni effettivamente svolte possono incidere sulla vulnerabilit\u00e0 individuale. Per questo la valutazione del rischio caldo non pu\u00f2 limitarsi a una formula standard inserita nel DVR. Deve tradursi in misure organizzative e preventive coerenti con la specifica attivit\u00e0 aziendale.<\/p>\n<p>Nei cantieri, il controllo riguarda anche il Piano operativo di sicurezza. Per l\u2019edilizia civile e stradale, dove l\u2019esposizione al sole e l\u2019intensit\u00e0 fisica delle lavorazioni sono spesso elevate, il POS deve riflettere il rischio microclimatico e indicare le misure adottate per contenere l\u2019esposizione.<\/p>\n<h2><strong>Non basta scrivere il rischio: servono misure effettive<\/strong><\/h2>\n<p>La nota dell\u2019Ispettorato nazionale del lavoro insiste su un passaggio decisivo: la valutazione del rischio non \u00e8 sufficiente se resta solo documentale. In caso di accesso ispettivo, l\u2019attenzione si concentra anche sull\u2019effettiva attuazione delle misure di prevenzione e protezione.<\/p>\n<p>Tra gli interventi pi\u00f9 rilevanti rientrano la rimodulazione degli orari di lavoro, lo spostamento delle attivit\u00e0 pi\u00f9 pesanti nelle fasce meno calde, la previsione di pause in aree ombreggiate o rinfrescate, la disponibilit\u00e0 costante di acqua fresca e l\u2019utilizzo di indumenti adeguati, leggeri, traspiranti e comunque idonei alla mansione.<\/p>\n<p>La misura estrema, ma non eccezionale in presenza di rischio elevato, \u00e8 la sospensione temporanea delle lavorazioni. Se le condizioni climatiche rendono l\u2019attivit\u00e0 pericolosa, la prosecuzione del lavoro non pu\u00f2 essere giustificata dalla necessit\u00e0 produttiva o dal rispetto dei tempi di consegna.<\/p>\n<p>Il caldo, in altre parole, non va gestito solo quando si manifesta il malore. Va prevenuto prima, attraverso l\u2019organizzazione del lavoro.<\/p>\n<h2><strong>Il ruolo del preposto: vigilanza e blocco dell\u2019attivit\u00e0<\/strong><\/h2>\n<p>La novit\u00e0 pi\u00f9 significativa sul piano operativo riguarda il preposto. Dopo le modifiche al Dlgs 81\/2008 intervenute negli ultimi anni, il preposto non \u00e8 una figura meramente formale. Deve sovrintendere e vigilare sull\u2019osservanza degli obblighi di sicurezza e intervenire quando rileva comportamenti o condizioni pericolose.<\/p>\n<p>Nel caso dell\u2019emergenza caldo, questo significa che il preposto deve segnalare tempestivamente le criticit\u00e0 e pu\u00f2 arrivare a interrompere l\u2019attivit\u00e0 quando l\u2019esposizione al calore determina un rischio non accettabile. La sospensione non \u00e8 una scelta discrezionale di prudenza generica, ma una conseguenza del dovere di impedire che la lavorazione prosegua in condizioni pericolose.<\/p>\n<p>Questo passaggio \u00e8 particolarmente delicato nei cantieri, nei campi agricoli, nei magazzini e nella distribuzione. Il preposto \u00e8 spesso il primo soggetto in grado di percepire che la temperatura, l\u2019umidit\u00e0, l\u2019irraggiamento solare o lo stato fisico dei lavoratori stanno superando una soglia di sicurezza.<\/p>\n<p>La Cassazione penale ha pi\u00f9 volte ricordato che le figure della prevenzione rispondono in base alla rispettiva posizione di garanzia. Tra le pronunce richiamate in materia di ruoli prevenzionistici, la sentenza della Cassazione penale, sezione IV, 8 febbraio 2008, n. 6277, ha ribadito che datore di lavoro, dirigente e preposto sono titolari di obblighi propri, mentre la presenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non esonera il datore dalla responsabilit\u00e0 di valutare e governare i rischi.<\/p>\n<h2><strong>I settori pi\u00f9 esposti: edilizia, agricoltura, logistica e riders<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019attenzione dell\u2019Ispettorato si concentra sui settori nei quali il rischio da calore si combina con elementi organizzativi e fisici particolarmente critici.<\/p>\n<p>Nell\u2019edilizia e nei cantieri stradali pesano l\u2019esposizione diretta al sole, la presenza di superfici che aumentano l\u2019irraggiamento, l\u2019uso di caschi, scarpe antinfortunistiche e altri DPI, oltre alla frequente necessit\u00e0 di svolgere lavorazioni fisicamente impegnative. In agricoltura il rischio cresce per la durata dell\u2019esposizione, la distanza da punti di ristoro e la variabilit\u00e0 delle condizioni ambientali.<\/p>\n<p>Nella logistica, il problema pu\u00f2 riguardare sia le attivit\u00e0 all\u2019aperto sia gli ambienti chiusi non adeguatamente ventilati o raffrescati. Per i riders, il rischio \u00e8 aggravato dalla mobilit\u00e0 continua, dall\u2019esposizione urbana al calore, dalla pressione sui tempi di consegna e dalla difficolt\u00e0 di individuare pause e luoghi di recupero realmente efficaci.<\/p>\n<p>La valutazione del rischio deve quindi essere calibrata sul settore. Una misura sufficiente in un ufficio non lo \u00e8 necessariamente in un cantiere; una pausa programmata in magazzino non equivale a una pausa effettivamente fruibile da chi lavora su strada.<\/p>\n<h2><strong>Formazione, informazione e primo soccorso<\/strong><\/h2>\n<p>La prevenzione del rischio caldo passa anche da informazione e formazione. Lavoratori e preposti devono conoscere i segnali di allarme: sete intensa, crampi, vertigini, nausea, confusione, pelle calda o asciutta, stanchezza improvvisa, perdita di lucidit\u00e0.<\/p>\n<p>La formazione deve indicare cosa fare prima che il malore diventi grave. Interrompere l\u2019attivit\u00e0, spostare il lavoratore in luogo fresco o ombreggiato, favorire l\u2019idratazione, allertare il primo soccorso e attivare le procedure interne sono comportamenti che devono essere conosciuti in anticipo.<\/p>\n<p>Il rischio termico, infatti, aumenta anche il rischio infortunistico indiretto. Un lavoratore affaticato dal caldo pu\u00f2 perdere attenzione, commettere errori, utilizzare in modo scorretto attrezzature o muoversi con minore coordinazione. Per questo la prevenzione del colpo di calore \u00e8 anche prevenzione degli incidenti.<\/p>\n<p>La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza mantiene un ruolo centrale, soprattutto nell\u2019aggiornamento della valutazione dei rischi e nella scelta delle misure pi\u00f9 aderenti all\u2019organizzazione concreta del lavoro.<\/p>\n<h2><strong>Sorveglianza sanitaria e lavoratori fragili<\/strong><\/h2>\n<p>Il medico competente deve essere coinvolto quando la valutazione dei rischi e le condizioni dei lavoratori lo richiedono. La sorveglianza sanitaria consente di individuare eventuali prescrizioni o limitazioni per i lavoratori pi\u00f9 esposti o pi\u00f9 vulnerabili agli effetti del caldo.<\/p>\n<p>Il tema riguarda, ad esempio, lavoratori con patologie cardiovascolari, metaboliche o respiratorie, lavoratori che assumono farmaci che incidono sulla termoregolazione, persone anziane o soggetti che rientrano in condizioni di particolare fragilit\u00e0.<\/p>\n<p>Non si tratta di escludere automaticamente il lavoratore da determinate mansioni, ma di adattare l\u2019organizzazione alle condizioni di rischio. In alcuni casi pu\u00f2 essere necessario modificare gli orari, aumentare le pause, ridurre l\u2019esposizione, prevedere rotazioni o assegnare temporaneamente mansioni meno gravose.<\/p>\n<p>La gestione dei lavoratori fragili deve essere documentata e coerente con il giudizio del medico competente. Anche questo profilo pu\u00f2 essere oggetto di verifica ispettiva, soprattutto nei settori ad alta esposizione.<\/p>\n<h2><strong>Il Protocollo quadro e le ordinanze regionali<\/strong><\/h2>\n<p>La nota INL richiama anche il Protocollo quadro per l\u2019adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro, adottato con Dm 95\/2025. Il Protocollo si inserisce in un contesto in cui le emergenze climatiche non sono pi\u00f9 eventi eccezionali, ma condizioni ricorrenti che devono essere integrate nella prevenzione aziendale.<\/p>\n<p>A livello territoriale, le Regioni possono adottare ordinanze specifiche per limitare o sospendere determinate attivit\u00e0 nelle fasce orarie pi\u00f9 calde, soprattutto nei settori a maggiore esposizione. Queste ordinanze non sostituiscono gli obblighi del datore di lavoro, ma li rafforzano. Anche in assenza di un divieto regionale espresso, l\u2019impresa resta tenuta a valutare e gestire il rischio.<\/p>\n<p>Il datore di lavoro deve quindi leggere insieme DVR, POS, Protocollo quadro, ordinanze regionali e condizioni meteo effettive. Il sistema prevenzionistico funziona solo se l\u2019organizzazione aziendale \u00e8 capace di adattarsi all\u2019evoluzione del rischio.<\/p>\n<h2><strong>I poteri dell\u2019Ispettorato e le conseguenze per le imprese<\/strong><\/h2>\n<p>In caso di controllo, l\u2019Ispettorato pu\u00f2 verificare sia la presenza della valutazione del rischio microclima sia l\u2019indicazione e l\u2019attuazione delle misure di prevenzione. Se manca la valutazione o se le misure risultano assenti o inadeguate, il personale ispettivo pu\u00f2 adottare iniziative prescrittive e, nei casi pi\u00f9 gravi, impartire un ordine di polizia giudiziaria ai sensi dell\u2019articolo 55 del Codice di procedura penale.<\/p>\n<p>La nota INL richiama, in particolare, l\u2019articolo 181 del Dlgs 81\/2008, relativo alla valutazione dei rischi derivanti da agenti fisici, in combinazione con l\u2019articolo 28, comma 2, lettere a) e b), sulla necessit\u00e0 che il DVR contenga la relazione sulla valutazione di tutti i rischi e l\u2019indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate.<\/p>\n<p>La ripresa delle lavorazioni pu\u00f2 essere subordinata all\u2019adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio. Questo significa che l\u2019assenza di un sistema preventivo adeguato pu\u00f2 incidere direttamente sulla continuit\u00e0 operativa dell\u2019impresa.<\/p>\n<p>Il tema, quindi, non \u00e8 soltanto sanzionatorio. \u00c8 organizzativo, produttivo e reputazionale. Un blocco delle lavorazioni per rischio caldo pu\u00f2 generare ritardi, costi e responsabilit\u00e0 che una corretta pianificazione avrebbe potuto evitare.<\/p>\n<h2><strong>In sintesi<\/strong><\/h2>\n<p>Nel 2026 l\u2019emergenza caldo nei luoghi di lavoro deve essere trattata come un rischio da valutare e gestire nel DVR e, nei cantieri, nel POS. Il datore di lavoro deve considerare mansioni all\u2019aperto, orari nelle fasce pi\u00f9 calde, sforzo fisico, DPI, luogo di lavoro e condizioni soggettive dei lavoratori. Le misure devono essere effettive: pause, acqua, ombra, rimodulazione degli orari, formazione, primo soccorso e sorveglianza sanitaria. Se il rischio diventa non accettabile, l\u2019attivit\u00e0 pu\u00f2 essere sospesa anche dal preposto, oltre che dagli organi ispettivi.<\/p>\n<h2><strong>Una gestione preventiva evita blocchi e contestazioni<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019emergenza caldo non pu\u00f2 essere affrontata solo nei giorni di allerta. Le imprese pi\u00f9 esposte dovrebbero aggiornare la valutazione del rischio prima dei picchi di temperatura, definire procedure interne chiare e formare preposti e lavoratori sulle condizioni che impongono la sospensione dell\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n<p>Il punto non \u00e8 burocratico. Un DVR aggiornato ma non applicato non protegge l\u2019impresa. Allo stesso modo, una misura prevista sulla carta ma non verificabile sul campo rischia di non reggere in caso di ispezione.<\/p>\n<p>Per le aziende che operano in edilizia, agricoltura, logistica, trasporto e consegne, una verifica interna su DVR, POS, turni, pause, acqua, aree d\u2019ombra e ruolo dei preposti consente di prevenire contestazioni e blocchi operativi. Chi vuole controllare la tenuta della propria organizzazione rispetto all\u2019emergenza caldo lavoro 2026 pu\u00f2 richiedere una valutazione tramite il nostro canale interno, cos\u00ec da intervenire prima dell\u2019accesso ispettivo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Emergenza caldo lavoro 2026: DVR, POS, misure anti-calore, obblighi del preposto e controlli INL dopo la nota 5484\/2026.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":409,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[4200,1995,4195,4201,4192,4198,4196,4197,4193,4199,4194],"class_list":["post-24907","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-lavoro","tag-colpo-di-calore-lavoro","tag-dlgs-81-2008","tag-dvr-rischio-microclima","tag-edilizia-agricoltura-logistica-riders","tag-emergenza-caldo-lavoro-2026","tag-nota-inl-5484-2026","tag-pos-cantieri-caldo","tag-preposto-sicurezza-lavoro","tag-rischio-caldo-lavoratori","tag-sicurezza-sul-lavoro-estate","tag-stress-termico-ambientale"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.0 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Emergenza caldo lavoro 2026: attivit\u00e0 bloccabili anche dal preposto - Beneggi &amp; 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