{"id":24958,"date":"2026-08-09T08:09:54","date_gmt":"2026-08-09T08:09:54","guid":{"rendered":"https:\/\/beneggiassociati.com\/?p=24958"},"modified":"2026-07-25T08:12:56","modified_gmt":"2026-07-25T08:12:56","slug":"iperammortamento-2026-comunicazione-conferma-gse-60-giorni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/iperammortamento-2026-comunicazione-conferma-gse-60-giorni\/","title":{"rendered":"Iperammortamento 2026: comunicazione di conferma al GSE entro 60 giorni"},"content":{"rendered":"<p>Per l\u2019Iperammortamento 2026 \u00e8 operativo dal 21 luglio 2026 il secondo passaggio della procedura telematica: le imprese che hanno ricevuto esito positivo alla comunicazione preventiva possono trasmettere al GSE la comunicazione di conferma della prenotazione degli investimenti.<\/p>\n<p>Il termine da rispettare \u00e8 di 60 giorni dalla ricezione dell\u2019esito positivo della comunicazione preventiva. Nella conferma devono essere indicati, tra gli altri dati, gli estremi del pagamento dell\u2019acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione di ciascun bene agevolato e gli estremi delle fatture relative ai costi ammissibili.<\/p>\n<p>Il passaggio \u00e8 rilevante perch\u00e9 l\u2019iperammortamento 2026 non opera come incentivo automatico fondato solo sull\u2019acquisto del bene. La misura richiede una sequenza procedurale scandita da comunicazione preventiva, comunicazione di conferma e comunicazione di completamento. Quest\u2019ultima, alla data del 25 luglio 2026, resta il tassello ancora atteso per consentire l\u2019avvio effettivo della deduzione maggiorata.<\/p>\n<h2><strong>Risposta breve<\/strong><\/h2>\n<p>La comunicazione di conferma dell\u2019Iperammortamento 2026 deve essere trasmessa al GSE entro 60 giorni dall\u2019esito positivo della comunicazione preventiva.<\/p>\n<p>La conferma serve ad attestare che l\u2019impresa ha assunto un impegno effettivo sull\u2019investimento, normalmente attraverso il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni agevolati. Nella comunicazione non possono essere inseriti beni diversi o costi superiori rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva.<\/p>\n<p>Per gli investimenti in leasing finanziario, il riferimento operativo cambia: rilevano la sottoscrizione del contratto di leasing e gli estremi del rapporto, poich\u00e9 l\u2019acquisto del bene dal fornitore \u00e8 gestito dalla societ\u00e0 di leasing.<\/p>\n<h2><strong>In sintesi<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019Iperammortamento 2026, introdotto dalla legge di bilancio 2026 e disciplinato dal decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026, reintroduce la logica della maggiorazione del costo fiscale dei beni strumentali, in sostituzione dei crediti d\u2019imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0.<\/p>\n<p>La procedura \u00e8 gestita tramite il portale del Gestore dei Servizi Energetici. Dal 12 giugno 2026 \u00e8 stata attivata la comunicazione preventiva. Dal 21 luglio 2026 \u00e8 attiva la comunicazione di conferma. Resta invece da completare l\u2019iter relativo alla comunicazione finale di completamento dell\u2019investimento, che assume un ruolo decisivo perch\u00e9 condiziona l\u2019avvio della fruizione fiscale del beneficio.<\/p>\n<p>Per le imprese, il punto operativo \u00e8 chiaro: chi ha gi\u00e0 ottenuto l\u2019esito positivo della preventiva deve monitorare con precisione il termine di 60 giorni, verificare il pagamento dell\u2019acconto del 20%, raccogliere fatture e dati dei beni e assicurarsi che la conferma non modifichi in aumento o in modo non coerente quanto gi\u00e0 comunicato.<\/p>\n<h2><strong>Il ritorno dell\u2019iperammortamento: cosa prevede la misura<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019Iperammortamento 2026 \u00e8 previsto dall\u2019articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. La misura \u00e8 destinata ai soggetti titolari di reddito d\u2019impresa che effettuano investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.<\/p>\n<p>Il beneficio consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione ai soli fini fiscali, con effetti sulla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Non si tratta quindi di un credito d\u2019imposta, ma di una deduzione maggiorata che incide nel tempo sul reddito imponibile.<\/p>\n<p>La maggiorazione \u00e8 articolata per scaglioni. Per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, il costo \u00e8 maggiorato del 180%. Per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, la maggiorazione \u00e8 pari al 100%. Per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro, la maggiorazione \u00e8 pari al 50%.<\/p>\n<p>La misura si applica agli investimenti effettuati dal 1\u00b0 gennaio 2026 al 30 settembre 2028, secondo le condizioni e le procedure stabilite dalla normativa attuativa.<\/p>\n<h2><strong>Le tre comunicazioni al GSE<\/strong><\/h2>\n<p>Il decreto interministeriale del 7 maggio 2026 e i successivi decreti direttoriali del MIMIT hanno costruito una procedura in tre passaggi.<\/p>\n<p>Il primo passaggio \u00e8 la comunicazione preventiva. Serve a prenotare l\u2019agevolazione e a indicare gli investimenti programmati. La piattaforma per l\u2019invio della comunicazione preventiva \u00e8 operativa dal 12 giugno 2026.<\/p>\n<p>Il secondo passaggio \u00e8 la comunicazione di conferma. \u00c8 il modello attivato dal 21 luglio 2026 e serve a dimostrare che l\u2019impresa ha consolidato l\u2019impegno all\u2019investimento, tramite il pagamento dell\u2019acconto richiesto o, nel caso del leasing, tramite la documentazione del contratto.<\/p>\n<p>Il terzo passaggio \u00e8 la comunicazione di completamento. \u00c8 il modello conclusivo, quello che dovr\u00e0 certificare la realizzazione dell\u2019investimento e consentire l\u2019avvio effettivo della fruizione del beneficio, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla disciplina agevolativa.<\/p>\n<p>Questa sequenza non va sottovalutata. L\u2019agevolazione non dipende solo dall\u2019esistenza del bene o dalla sua interconnessione, ma anche dal rispetto puntuale dei passaggi procedurali.<\/p>\n<h2><strong>Comunicazione di conferma: il termine dei 60 giorni<\/strong><\/h2>\n<p>Il decreto direttoriale MIMIT del 20 luglio 2026 ha dato avvio alla presentazione delle comunicazioni di conferma dell\u2019investimento. La trasmissione avviene tramite la piattaforma informatica gestita dal GSE.<\/p>\n<p>Il termine \u00e8 di 60 giorni dalla ricezione dell\u2019esito positivo della comunicazione preventiva. Di conseguenza, ogni impresa deve calcolare la propria scadenza in base alla data effettiva di ricezione dell\u2019esito positivo, non sulla base della data generale di apertura del portale.<\/p>\n<p>Questo \u00e8 un aspetto operativo importante. Due imprese che hanno inviato la comunicazione preventiva nello stesso giorno potrebbero ricevere l\u2019esito positivo in momenti diversi e, quindi, avere scadenze diverse per la conferma.<\/p>\n<p>La gestione interna della pratica dovrebbe prevedere un monitoraggio puntuale delle ricevute GSE, delle date di esito e delle scadenze successive. In un incentivo fiscale di stretta procedura, perdere un termine pu\u00f2 creare conseguenze rilevanti sulla prenotazione e sulla successiva fruizione del beneficio.<\/p>\n<h2><strong>Acconto del 20% e fatture: cosa indicare nella conferma<\/strong><\/h2>\n<p>Nella comunicazione di conferma l\u2019impresa deve indicare la data e l\u2019importo del pagamento relativo all\u2019ultima quota di acconto utile al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene agevolato.<\/p>\n<p>Devono inoltre essere riportati gli estremi delle fatture relative ai costi ammissibili all\u2019agevolazione. Il dato non \u00e8 meramente contabile: serve a collegare l\u2019investimento comunicato al pagamento effettivamente eseguito e alla documentazione commerciale emessa dal fornitore.<\/p>\n<p>La comunicazione di conferma non pu\u00f2 riguardare beni diversi da quelli indicati nella preventiva, n\u00e9 importi superiori rispetto a quelli gi\u00e0 comunicati. \u00c8 possibile, quindi, confermare l\u2019investimento nei limiti della prenotazione gi\u00e0 effettuata, ma non ampliare la domanda con nuovi beni o con costi maggiori.<\/p>\n<p>Questo vincolo impone una verifica preventiva della coerenza tra ordine, contratto, fattura, pagamento, bene indicato nella comunicazione preventiva e dati caricati sul portale. Una divergenza non spiegata o non coerente pu\u00f2 generare criticit\u00e0 istruttorie.<\/p>\n<h2><strong>Investimenti in leasing finanziario<\/strong><\/h2>\n<p>Per gli investimenti effettuati tramite locazione finanziaria, la conferma segue una logica diversa rispetto all\u2019acquisto diretto.<\/p>\n<p>Nel leasing, infatti, il rapporto di acquisto con il fornitore \u00e8 gestito dalla societ\u00e0 finanziaria. L\u2019impresa utilizzatrice non versa direttamente al fornitore l\u2019acconto sul prezzo del bene con le stesse modalit\u00e0 dell\u2019acquisto diretto.<\/p>\n<p>Per questo motivo, nella comunicazione di conferma rilevano la sottoscrizione del contratto di leasing e gli estremi del contratto stesso. Il dato essenziale \u00e8 che l\u2019investimento sia effettivamente impegnato e che la societ\u00e0 di leasing abbia assunto l\u2019obbligo di acquistare il bene destinato all\u2019impresa utilizzatrice.<\/p>\n<p>Anche in questo caso, la documentazione deve essere ordinata. Contratto di leasing, identificazione del bene, costo agevolabile, dati del fornitore, tempi di consegna e successiva interconnessione devono risultare coerenti con quanto indicato nella comunicazione preventiva e con quanto sar\u00e0 poi dichiarato nella comunicazione di completamento.<\/p>\n<h2><strong>Il nodo della comunicazione di completamento<\/strong><\/h2>\n<p>Il punto ancora aperto riguarda la comunicazione di completamento. Alla data del 25 luglio 2026, il canale e la modulistica finale risultano ancora attesi.<\/p>\n<p>Il tema non \u00e8 secondario. L\u2019articolo 4 del decreto interministeriale del 7 maggio 2026 stabilisce che la prima quota di iperammortamento pu\u00f2 essere dedotta nel periodo d\u2019imposta in cui avviene la trasmissione della comunicazione finale, sempre che il bene sia entrato in funzione nel medesimo esercizio.<\/p>\n<p>Questa regola collega la fruizione fiscale non solo all\u2019effettuazione dell\u2019investimento e all\u2019entrata in funzione del bene, ma anche all\u2019invio della comunicazione conclusiva.<\/p>\n<p>Il rischio operativo riguarda soprattutto le imprese con esercizio non coincidente con l\u2019anno solare o con investimenti gi\u00e0 completati e interconnessi prima dell\u2019apertura del modulo finale. In assenza del canale telematico, tali imprese potrebbero trovarsi nella difficolt\u00e0 di aver realizzato l\u2019investimento, ma di non poter ancora trasmettere la comunicazione necessaria per avviare la deduzione.<\/p>\n<h2><strong>Perch\u00e9 serve una gestione documentale rigorosa<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019Iperammortamento 2026 richiede una gestione documentale pi\u00f9 strutturata rispetto a una tradizionale deduzione fiscale.<\/p>\n<p>L\u2019impresa deve conservare e coordinare comunicazioni GSE, ricevute di invio, esiti positivi, ordini, contratti, fatture, pagamenti, documenti di leasing, perizia tecnica asseverata, certificazione contabile e documentazione sull\u2019entrata in funzione e sull\u2019interconnessione.<\/p>\n<p>La documentazione tecnica assume rilievo centrale perch\u00e9 l\u2019effettivit\u00e0 e la conformit\u00e0 degli investimenti devono essere comprovate. Non basta acquistare un bene indicato astrattamente tra quelli agevolabili: occorre dimostrare che il bene possiede le caratteristiche richieste e che rispetta le condizioni previste dalla disciplina.<\/p>\n<p>Questo approccio \u00e8 coerente con l\u2019orientamento della Corte di Cassazione in materia di agevolazioni fiscali. Le norme agevolative, in quanto derogatorie rispetto al regime ordinario, sono soggette a interpretazione rigorosa. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 18574 del 2016, hanno ribadito il principio della stretta interpretazione delle disposizioni agevolative, principio poi richiamato anche dalla giurisprudenza successiva.<\/p>\n<p>In concreto, ci\u00f2 significa che l\u2019impresa che intende fruire dell\u2019iperammortamento deve poter provare il rispetto di tutti i presupposti sostanziali e procedurali richiesti.<\/p>\n<h2><strong>Errori da evitare nella comunicazione di conferma<\/strong><\/h2>\n<p>Il primo errore \u00e8 confondere la comunicazione preventiva con la conferma. La preventiva prenota l\u2019agevolazione; la conferma dimostra che l\u2019investimento \u00e8 stato effettivamente impegnato tramite acconto o leasing.<\/p>\n<p>Il secondo errore \u00e8 inserire nella conferma beni diversi o importi superiori rispetto a quelli indicati nella preventiva. Il decreto e le istruzioni operative sono chiari: la conferma non pu\u00f2 ampliare il perimetro gi\u00e0 comunicato.<\/p>\n<p>Il terzo errore \u00e8 non monitorare il termine individuale dei 60 giorni. La scadenza decorre dall\u2019esito positivo della preventiva e deve essere calcolata pratica per pratica.<\/p>\n<p>Il quarto errore \u00e8 trascurare la documentazione di pagamento. L\u2019acconto del 20% deve essere dimostrabile, coerente con le fatture e riferibile ai beni agevolati.<\/p>\n<p>Il quinto errore \u00e8 rinviare la verifica tecnica alla fine. Perizia, interconnessione, classificazione del bene e coerenza con gli allegati agevolabili devono essere valutate prima, non quando l\u2019investimento \u00e8 ormai completato.<\/p>\n<h2><strong>Imprese con esercizio gi\u00e0 chiuso: il problema transitorio<\/strong><\/h2>\n<p>Un problema particolare riguarda le imprese che hanno gi\u00e0 chiuso un esercizio nel quale sono stati effettuati investimenti agevolabili. Si pensi, ad esempio, a societ\u00e0 con esercizio chiuso al 30 giugno 2026 che abbiano completato e interconnesso beni nel primo semestre dell\u2019anno.<\/p>\n<p>In questi casi, il ritardo nell\u2019attivazione della comunicazione di completamento pu\u00f2 generare un disallineamento tra momento sostanziale dell\u2019investimento e momento procedurale necessario per avviare la deduzione.<\/p>\n<p>Sarebbe auspicabile, sul piano operativo, un chiarimento ministeriale che consenta una gestione ragionevole della fase transitoria, ad esempio prevedendo una finestra temporale successiva alla chiusura dell\u2019esercizio per trasmettere la comunicazione finale senza penalizzare le imprese che avevano gi\u00e0 completato l\u2019investimento.<\/p>\n<p>Fino a quando tale chiarimento non sar\u00e0 emanato, le imprese interessate dovrebbero mantenere un dossier completo e aggiornato, cos\u00ec da essere pronte all\u2019invio della comunicazione finale appena il modulo sar\u00e0 disponibile.<\/p>\n<h2><strong>CTA interna<\/strong><\/h2>\n<p>Le imprese che hanno presentato la comunicazione preventiva per l\u2019Iperammortamento 2026 possono richiedere una verifica interna della pratica per controllare scadenza dei 60 giorni, pagamento dell\u2019acconto del 20%, coerenza tra beni indicati, fatture, contratti, leasing e documentazione tecnica.<\/p>\n<p>Un controllo preventivo consente di ridurre il rischio di errori nella comunicazione di conferma e di preparare correttamente la successiva fase di completamento.<\/p>\n<h2><strong>Conclusioni<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019apertura della comunicazione di conferma segna un passaggio decisivo per l\u2019Iperammortamento 2026. Dal 21 luglio 2026 le imprese possono confermare al GSE la prenotazione degli investimenti, ma devono farlo entro 60 giorni dall\u2019esito positivo della preventiva e con dati coerenti rispetto agli investimenti gi\u00e0 comunicati.<\/p>\n<p>Il pagamento dell\u2019acconto del 20%, gli estremi delle fatture, la corretta gestione del leasing e la tracciabilit\u00e0 documentale sono elementi essenziali per non compromettere il percorso agevolativo.<\/p>\n<p>Resta aperto il tema della comunicazione di completamento, che sar\u00e0 il passaggio determinante per l\u2019avvio della deduzione maggiorata. Per questo motivo, la gestione dell\u2019iperammortamento non pu\u00f2 essere lasciata alla sola fase contabile finale: deve essere seguita fin dall\u2019inizio come una pratica integrata, fiscale, tecnica e documentale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Iperammortamento 2026: conferma GSE entro 60 giorni con acconto 20%, fatture e dati dell\u2019investimento. 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