Incentivi dal 12% al 25% per ridurre i costi di energia o gas, sotto forma di credito d’imposta, sono gli strumenti introdotti dal governo con il decreto Energia. I crediti possono essere ceduti a terzi ed è prevista una diversa modalità di calcolo a seconda dei potenziali beneficiari. Con il Dl 21 marzo 2022 n.21, riguardante le misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina, sono concessi i primi aiuti, sotto forma di crediti d’imposta, alle imprese “normali” che fanno largo uso di gas naturale ed energia elettrica, per far fronte alla spesa effettivamente sostenuta nel secondo trimestre solare del 2022.
Per ambedue le categorie, il contributo sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione. Può essere cumulato con altre agevolazioni aventi per oggetto i medesimi costi, purché l’agevolazione totale non superi l’ammontare totale del costo. Il credito non concorrerà alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Cedibilità crediti: Viene concessa la possibilità per le imprese gasivore ed energivore, comprese quelle agevolate con il Dl 27 gennaio 2022 n. 4, di cedere il credito d’imposta ottenuto, per l’intero del suo importo, ad altri soggetti quali istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo. La stessa facoltà era concessa agli altri crediti dagli articoli che istituivano l’agevolazione. In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie dovranno richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta, rilasciato dai responsabili dell’assistenza fiscale. I cessionari potranno usufruire del credito con le stesse modalità con cui il soggetto cedente ne avrebbe usufruito entro e non oltre il 31 dicembre 2022. Le modalità attuative saranno comunicate con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Ammesso l’utilizzo in compensazione dei bonus gas ed energia in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme in materia, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati, cui si riferisce il credito d’imposta spettante, siano sostenute, secondo i criteri contenuti nell’articolo 109 del Tuir, in questo trimestre e tale circostanza sia documentata mediante fattura d’acquisto.
I decreti “Energia” (articolo 15 del Dl n. 4/2022, articoli 4 e 5 del Dl n. 17/2022, articoli 3 e 4 del Dl n. 21/2022), precisa la risposta alla Faq, con cui il legislatore ha previsto i contributi sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gas ed energia elettrica nei primi due trimestri del 2022, non contengono specifiche previsioni che precludano l’utilizzo in compensazione del bonus prima della fine del trimestre di riferimento.
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