Energia, per le Pmi l’aiuto arriva al 60%

 

I nuovi aiuti per l’efficientamento energetico e la riduzione della CO2 nei processi industriali avranno un’intensità più alta per le Pmi. Il decreto del ministero dello Sviluppo replica le indicazioni contenute nella sezione 2.6 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per fronteggiare la crisi legata alla guerra: l’intensità di aiuto non deve superare il 40% dei costi ammissibili, percentuale che può tuttavia salire al 50% per le medie imprese e al 60% per le piccole imprese.

 

L’incentivo, sempre in rapporto ai costi ammissibili, può inoltre essere aumentato di 15 punti percentuali per gli investimenti in grado di ridurre le emissioni dirette di gas a effetto serra di almeno il 55% o il consumo energetico di almeno il 25% rispetto alla situazione precedente all’investimento. Quindi un “bonus” se si va oltre gli obiettivi minimi, che sono riduzione di CO2 del 40% e risparmio energetico del 20 per cento.

 

Gli aiuti, che potranno essere concessi fino al 30 giugno 2023 attraverso lo strumento del contratto di sviluppo, non possono essere cumulati con altri incentivi per gli stessi costi ammissibili devono rispettare un preciso cronoprogramma. L’impianto o l’attrezzatura che saranno finanziati dall’investimento dovranno essere pienamente operativi entro 24 mesi dalla data di concessione o, per gli investimenti che prevedono l’uso di idrogeno rinnovabile ed elettrolitico, entro 30 mesi. Per ogni mese di ritardo scatta una riduzione dell’agevolazione.

 

Saranno ammissibili i costi determinati come differenza tra i costi del programma agevolabile e i risparmi sui costi o le entrate aggiuntive, rispetto alla situazione in assenza dell’aiuto.

 

Il Temporary framework europeo applicato dal decreto dello Sviluppo economico prevede poi che per singola impresa beneficiaria potrà essere concesso al massimo il 10% della dote che sarà utilizzata questo nuovo regime di aiuto, salvo deroghe che devono essere negoziate dal governo direttamente con la Commissione europea.

 

Una condizione supplementare per l’accesso ai fondi è prevista infine per le imprese la cui attività rientra nel sistema Ets di scambio di quote di emissioni di CO2. In questo caso i progetti devono comportare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’impianto che permetta di scendere al di sotto dei parametri per l’assegnazione gratuita delle quote.

 

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