Equitalia, pignoramento presso terzi

La Corte di Cassazione, affrontando il caso di un’opposizione proposta avverso il pignoramento presso terzi per crediti di natura tributaria effettuato da Equitalia, ha formulato alcuni principi che novano i precedenti indirizzi giurisprudenziali, con particolare riferimento all’ipotesi in cui, alla fattispecie della nullità dell’atto «successivo» per omessa notifica dell’atto «presupposto», si accompagna la necessità di individuare correttamente la sede giurisdizionale attinente l’impugnabilità dell’atto di pignoramento presso terzi.
La decisione, oltre a ribadire la correttezza dei modi e delle forme di notificazione delle cartelle adottate da Equitalia, ha appurato anche che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini dell’applicazione del termine lungo di impugnazione della sentenza che lo ha concluso, rileva il momento del deposito del ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione e non quello riferibile all’atto introduttivo del giudizio di merito.

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