Erogazioni agli enti deducibili a condizione del realizzo diretto dei progetti

Decreto cultura – L’Agenzia delle Entrate ha offerto chiarimenti in merito al c.d. Art-bonus, introdotto con il D.L. n. 83/14, convertito con L. n.106/14. Il credito di imposta contempla differenti limiti massimi di spettanza e modalità di fruizione, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le liberalità:
• quanto alla “misura” del bonus, le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale possono contare su un credito che arriva fino al 15% del reddito imponibile. Per i titolari di reddito d’impresa, invece, il credito massimo riconosciuto è pari al 5 per mille dei ricavi;
• quanto alle modalità di fruizione, le persone fisiche private e gli enti non commerciali evidenzieranno il bonus in dichiarazione, mentre le imprese ne potranno godere con la compensazione in F24. In particolare, la compensazione non soggiace al limite massimo di 250.000 euro per i crediti derivanti da quadro RU, a quello dei 700.000 euro generale per le compensazioni dell’anno solare, così come non è subordinato all’assenza di ruoli scaduti e non pagati per 1.500 euro.
Persone fisiche e enti non commerciali possono fruire della prima quota nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui hanno effettuato l’erogazione, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. Le imprese possono invece utilizzare il credito, nell’ambito dei pagamenti dovuti tramite modello F24, a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui hanno eseguito le erogazioni. Sotto l’aspetto degli adempimenti formali, per guadagnare il beneficio fiscale è necessario che i versamenti siano eseguiti tramite banca, ufficio postale, carte di debito o di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Inoltre, il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

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