Esente Iva la cessione del credito da superbonus

 

Se un soggetto Iva, dopo aver acquistato un credito d’imposta generato dall’ecobonus o dal sismabonus, lo rivende a terzi, effettua un’operazione esente da Iva pari alla «commissione pattuita tra le parti per la cessione del credito» e la relativa scrittura privata di cessione va registrata solo in caso d’uso.

 

In generale, la cessione dei crediti in denaro può dar luogo ad operazioni alternativamente di natura non finanziaria, escluse dall’Iva, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del Dpr n. 633/1972 o di natura finanziaria, rientranti tra le operazioni esenti dell’articolo 10, comma 1, n. 1), del Dpr n. 633/1972.

 

Per questa cessione del credito d’imposta, l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, n. 6 del Dpr 633/1972. Il cessionario, comunque, ha la facoltà di fatturare, anche a richiesta della controparte, la suddetta operazione esente, indicando l’ammontare del corrispettivo pattuito, il quale, per l’agenzia, è pari alla «commissione pattuita tra le parti per la cessione del credito» («intesa come compenso per l’anticipo dell’importo del credito o, come specificato dall’istante provento pari alla differenza positiva da acquisto crediti»).

 

L’operazione di cessione dei suddetti crediti d’imposta non obbliga neanche a certificare il corrispettivo. L’operazione, comunque, va registrate nei registri Iva vendite, ma non va considerata nel calcolo del pro-rata, quando non forma oggetto dell’attività propria del soggetto passivo.

 

Ai fini dell’imposta di registro, vige il principio di alternatività Iva-registro, pertanto, siccome queste operazioni sono esenti da Iva, rientrano nel campo di applicazione della stessa e il relativo atto di cessione è soggetto a registrazione, in misura fissa, solo in caso d’uso, se redatto per scrittura privata non autenticata ovvero in termine fisso se redatto tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata.

 

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