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Esonero contributivo per l’assunzione di donne lavoratrici 2021

 

L’Inps fornisce le istruzioni operative per l’esonero per assunzioni di donne lavoratrici nel 2021; dall’11 novembre 2021 è possibile presentare domanda di autorizzazione all’INPS, utilizzando il modulo “92-2012” presente all’interno del Cassetto previdenziale

 

L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono invece escluse le imprese del settore finanziario (le banche ad esempio), in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione del Temporary Framework; si tratta delle imprese rientranti all’interno della sezione K della classificazione NACE, corrispondente i codici Ateco 2007 che rientrano nelle divisioni 64, 65 e 66.

 

La riduzione contributiva è applicabile ai rapporti di lavoro attivati con le seguenti categorie di soggetti:

  • Donne con almeno cinquant’anni di età disoccupate da oltre dodici mesi.
  • Donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
  • Donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La definizione delle aree svantaggiate di cui il beneficio in commento è da rinvenire all’interno delle Aree indicate dalla carta degli aiuti a finalità regionale approvata dall’ Unione Europea per il periodo 2017/2020: vi rientrano le Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria Sicilia e Sardegna.
  • Donne di qualsiasi età, impiegate con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L’allegato A del Decreto n.234/2020 definisce i settori e le professioni caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale per l’anno 2021; vi rientrano l’Agricoltura, l’Industria delle costruzioni, estrattiva, dell’acqua, dei rifiuti, del settore elettrico e manifatturiero, il Trasporto e magazzinaggio, l’informazione e la comunicazione ed i servizi generali della pubblica amministrazione. Le professioni incentivabili, come i conduttori di impianti industriali o gli ufficiali delle forze armate, sono indicate all’interno dell’allegato B del sopracitato Decreto.

Possono definirsi privi d’impiego regolarmente retribuito coloro i quali non abbiano prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi oppure che non abbiano svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.

 

L’incentivo premia le seguenti tipologie di rapporti di lavoro:

  • Le assunzioni a tempo indeterminato
  • Le assunzioni a tempo determinato.

Il beneficio spetta anche in caso di part-time, nel rapporto di lavoro a scopo di somministrazione ed anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001. Restano esclusi dal perimetro delle tipologie di lavoro incentivabili i rapporti di lavoro domestico e intermittente.

 

I rapporti di lavoro che soddisfano in requisiti sopraindicati vengono premiati, nel biennio 2021 -2022, con una riduzione del 100% del costo contributivo datoriale ai fini INPS e INAIL del limite di € 6.000,00 per anno. La durata dell’esonero varia in funzione del tipo di rapporto di lavoro avviato ed in particolare:

  • Diciotto mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.
  • Dodici mesi in caso di assunzione a tempo determinato.
  • Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi; in tal caso la trasformazione deve intervenire entro la scadenza prevista del beneficio (12 mesi).
  • L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di dodici mesi.

 

L’esonero a favore dell’occupazione femminile è generalmente cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa vigente nei limiti della contribuzione datoriale, a patto che le altre misure agevolative non dispongano limitazioni specifiche. L’INPS, infatti, conferma che l’esonero per donne svantaggiate è cumulabile con l’incentivo per assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo di maternità, e con l’incentivo previsto per assunzione di soggetti percettori di NASPI. Sul punto l’Istituto conferma che la fruizione contemporanea di benefici diversi dovrà avvenire nel rispetto della sequenza temporale con cui le misure sono state introdotte, applicando la singola riduzione sulla contribuzione teorica residuale. Non è possibile invece il cumulo con:

  • L’incentivo strutturale all’occupazione giovanile previsto dall’articolo 1, comma 100 e seguenti, della Legge n. 205/2017
  • L’esonero di cui previsto dai commi da 10 a 15 della legge Bilancio 2021.

 

Per fruire dell’incentivo i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare un’apposita comunicazione all’INPS avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012”. La comunicazione va presentata prima dell’invio della denuncia contributiva Uniemens attestante il conguaglio della contribuzione agevolata. L’Inps, in sede di verifica amministrativa effettua i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei requisiti richiesti al termine dei quali provvederà a rilasciare il codice autorizzazione indispensabile ai fini del conguaglio contributivo della misura.

 

Attraverso il commentato messaggio 3809 l’Inps ha confermato che i datori di lavoro che abbiano già inviato tale modulo prima del 5 novembre 2021 non dovranno inviare una nuova istanza per poter beneficiare della maggiorazione dell’esonero al 100%.

L’utilizzo dell’esonero è comunque condizionato al rispetto dei principi generali in tema d’incentivi nei rapporti di lavoro previsti dall’articolo 31 del D.lgs. n.150/2015 di seguito sinteticamente elencati:

  • Gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (CCNL).
  • Gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal CCNL, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine
  • Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale.
  • Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume.
  • Gli incentivi non spettano in caso di inoltro tardivo delle comunicazioni obbligatorie.

L’assunzione incentivata deve inoltre realizzare l’incremento occupazionale netto calcolato in ULA. Tra gli altri requisiti occorre il possesso del DURC ed il rispetto delle norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro di cui la Legge n.81/2008.

 

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