Estensione reverse charge

Legge di stabilità – Nell’ottica del contrasto dell’evasione fiscale sono introdotte nuove ipotesi di applicazione del reverse charge, in particolare:
– alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
– trasferimenti di:
o quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell’art. 12 della citata Direttiva;
o altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva e di certificati relativi a gas e energia elettrica;
o alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3,lett. a), DPR n. 633/72.
Il reverse charge si applica dal 2015 per quattro anni (fino al 2018):
– alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari. L’efficacia di tale disposizione (anch’essa valevole fino al 2018) è subordinata al rilascio dell’autorizzazione UE.
Per i contribuenti interessati dal nuovo regime è prevista la possibilità di richiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile (annuale/ trimestrale). Il nuovo meccanismo entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015 anche in assenza della deroga della Commissione Europea.

CONDIVIDI

Tiziano Beneggi

Gennaio 14, 2015

Scegli un partner professionale

Lavoreremo insieme per trovare la soluzione più adatta alle tue necessità.
Telefono

+3903621731370

Indirizzo

via Consorziale dei boschi, 7 20821 Meda

Email

info@beneggiassociati.com

Contattaci

"*" indica i campi obbligatori

Nome e cognome*

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter e rimani aggiornato sulle tutte le novità.