La determinazione della residenza fiscale di un’impresa è un elemento chiave nel sistema tributario internazionale e nazionale. Negli ultimi anni la disciplina interna italiana e la giurisprudenza si sono confrontate con casi complessi di società che operano oltre confine e che rischiano di essere ricondotte alla residenza fiscale italiana per l’effetto di presunzioni formali. Tuttavia, un orientamento ormai consolidato pone al centro della valutazione la presenza effettiva delle strutture amministrative e decisionali all’estero, conformandosi a principi condivisi anche a livello internazionale.
Residenza fiscale: criteri normativi italiani
Il sistema tributario italiano definisce la residenza fiscale delle persone giuridiche ai fini dei redditi imponibili sulla base delle regole contenute nell’articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Tradizionalmente, fino alle modifiche normative introdotte dal Decreto legislativo 209/2023, la residenza veniva determinata in presenza di almeno uno dei tre requisiti: sede legale, sede dell’amministrazione o oggetto principale dell’attività in Italia. Oggi, la normativa aggiornata privilegia la combinazione tra la sede legale, la sede di direzione effettiva e il luogo in cui si svolge la gestione ordinaria in via principale, in linea con il modello OCSE e con i criteri adottati nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
L’obiettivo legislativo è evitare che soggetti giuridici formalmente localizzati all’estero siano in realtà diretti e gestiti dall’Italia, con conseguente perdita di base imponibile per lo Stato italiano. L’attenzione si sposta quindi sulla analisi sostanziale dell’organizzazione aziendale piuttosto che su meri formalismi giuridici.
Libertà di stabilimento e contrasto all’elusione
Il sistema tributario deve contemperare due principi fondamentali: la libertà di stabilimento dell’impresa e la lotta all’elusione fiscale. Il diritto dell’Unione europea protegge la libertà di stabilimento e la libera circolazione delle imprese; al tempo stesso, ammette che gli Stati membri adottino misure per prevenire l’abuso di tali libertà, in particolare quando l’insediamento estero non è genuino ma mirato esclusivamente a ridurre la tassazione.
In questo quadro, la residenza fiscale non può essere determinata in base a meri elementi formali, come la registrazione della società o la domiciliazione legale in uno Stato estero, se questi non si accompagnano a elementi sostanziali di attività reale. È quindi necessario accertare che le decisioni strategiche, il controllo e l’amministrazione siano effettivamente esercitati nel Paese estero.
Indicatori per valutare la residenza effettiva
Una valutazione corretta della residenza fiscale di una società richiede l’esame di molteplici elementi di fatto, che devono essere considerati nel loro complesso. Tra i principali indici sintomatici si segnalano:
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Il luogo in cui si riuniscono gli organi collegiali e si formano le decisioni strategiche, con prove documentali di assemblee, verbali e deliberazioni operative all’estero.
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La residenza e l’effettiva presenza sul territorio estero degli amministratori e dei membri degli organi di direzione, con partecipazione continuativa alle attività societarie.
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La reale disponibilità di uffici, locali e infrastrutture idonei allo svolgimento delle funzioni amministrative, gestionali e operative richieste per la direzione effettiva.
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La conservazione locale delle scritture contabili obbligatorie e dei registri societari, conformi alla normativa del Paese di residenza.
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La presenza di comunicazioni consistenti e continuative (contratti, relazioni commerciali, attività di marketing, reti distributive) che dimostrino la gestione eterodiretta dal Paese estero.
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Il periodo di vita della società estera e gli investimenti reali sostenuti per costituirla, avviarla e mantenerla nel mercato locale.
Questi elementi vanno valutati unitariamente, senza attribuire a nessuno di essi un effetto isolato sufficiente a determinare automaticamente la residenza fiscale.
Elementi internazionali e convenzionali
A livello internazionale, i modelli di convenzione contro le doppie imposizioni elaborati dall’OCSE e adottati da numerosi Stati membri includono criteri analoghi per individuare la residenza fiscale, con riferimento alla “sede di direzione effettiva”. Le convenzioni bilaterali, come quella tra Italia e Lussemburgo, ribadiscono queste previsioni e forniscono un quadro di riferimento interpretativo condiviso che facilita la cooperazione amministrativa e riduce i rischi di doppia imposizione o di non imposizione.
La giurisprudenza delle corti nazionali ed europee ha spesso ribadito che la presenza di attività reale e di una direzione effettiva sul territorio estero non può essere ignorata dall’ordinamento tributario italiano, a meno che non emergano elementi chiari di struttura artificiosa.
Confronti giurisprudenziali recenti
Nel panorama giudiziario italiano, diverse pronunce hanno affrontato casi di presunta esterovestizione, ribadendo che la sola costituzione di una società all’estero non è sufficiente per contestare la residenza fiscale se non è accompagnata da prova della gestione ordinaria e del controllo effettivi nel Paese di residenza. In tale contesto si colloca anche la sentenza n. 32743/2025 della Corte di Cassazione, che ha confermato la legittimità della residenza in Lussemburgo di una società, in presenza di documentazione e fatti che attestate attività reale e un’effettiva struttura organizzativa locale.
Questo orientamento si allinea a precedenti decisioni che hanno escluso l’esterovestizione quando la residenza estera non era mera apparenza ma risultato di una presenza operativa concreta, con amministratori e processi decisionali radicati all’estero. Criticità sorgono invece nei casi in cui la fiscalizzazione risulti artificiale, con decisioni strategiche prese in Italia e locali esteri utilizzati come “schermo” per fini esclusivamente fiscali.
Esempi applicativi
Un esempio tipico riguarda una società che desidera localizzare la propria residenza fiscale in un paese con una pressione fiscale più favorevole. Se l’impresa costituisce una società estera, ma le riunioni degli organi decisionali continuano a tenersi in Italia, gli amministratori principali risiedono in Italia e non esistono uffici o infrastrutture operative nel Paese estero, l’operazione potrà essere qualificata come esterovestizione. Al contrario, se la società dimostra che le decisioni strategiche vengono assunte in sede estera, che gli amministratori risiedono e lavorano stabilmente nel Paese di residenza, che le scritture contabili sono conservate localmente e che l’attività è effettivamente svolta nel luogo estero, si configura una residenza fiscale genuina che l’Amministrazione non può contestare con ragioni di elusione.
Per imprese e gruppi multinazionali, la distinzione tra insediamento genuino ed artificioso non è mera teoria, ma condizione essenziale per la pianificazione fiscale internazionale. La documentazione accurata dei processi decisionali, la definizione di una strategia operativa effettiva e la prova di una presenza stabile nel Paese estero diventano elementi fondamentali sia per la compliance sia per la tutela difensiva in sede di eventuali accertamenti tributari. Il coinvolgimento di consulenti e auditor esperti in fiscalità internazionale è spesso indispensabile per predisporre un fascicolo probatorio coerente, che dimostri la residenza fiscale effettiva in caso di contestazioni.