Fattura elettronica: dal 1° aprile 2025 novità sul tracciato e obbligo di segnalazione omissioni

A partire dal 1° aprile 2025, entreranno in vigore le nuove specifiche tecniche del tracciato XSD della fattura elettronica, con modifiche rilevanti per imprese e professionisti. Tra le principali novità troviamo:

  • Possibilità per il cliente di segnalare l’omessa o irregolare fatturazione da parte del fornitore.
  • Aggiornamento ai nuovi obblighi derivanti dal regime di franchigia Iva transfrontaliero, introdotto dalla Direttiva UE 2020/285.
  • Revisione dei codici errore, tra cui l’adeguamento del limite di 400 euro per le fatture semplificate.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia per imprese e professionisti con l’introduzione del nuovo tracciato XML e dei nuovi obblighi di comunicazione.

Comunicazione delle fatture omesse o irregolari

A partire dal 1° settembre 2024, il cessionario o il committente sarà tenuto a segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali omissioni o irregolarità nella fatturazione da parte del fornitore entro 90 giorni dal termine previsto per l’emissione della fattura.

Per la comunicazione, fino al 31 marzo 2025 si utilizzeranno ancora le modalità tradizionali, ossia l’autofattura denuncia (TD20) con versamento dell’Iva tramite modello F24.

Dal 1° aprile 2025, invece, sarà disponibile un nuovo tipo documento:
TD29 – utilizzabile per segnalare fatture omesse o irregolari.

Un dettaglio importante: cedente/prestatore e cessionario/committente non devono coincidere. Se il TD29 presenta questa incongruenza, il tracciato sarà scartato con codice errore 471.

Come regolarizzare le omissioni dal 1° aprile 2025

Per violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, si continuerà a utilizzare il meccanismo dell’autofattura denuncia (TD20), con il versamento dell’Iva entro:

  • 30 giorni successivi ai 4 mesi dalla mancata emissione della fattura.
  • 30 giorni dalla registrazione della fattura irregolare.

Per violazioni commesse tra 1° settembre 2024 e 31 marzo 2025, se non vi sarà uno strumento ufficiale di comunicazione, si potrà ancora usare il TD20, indicando il riferimento alla nuova norma.

Dal 1° aprile 2025, invece, il processo sarà semplificato e l’autofattura denuncia (TD20) rimarrà in uso solo per operazioni soggette a inversione contabile (reverse charge), acquisti intracomunitari e operazioni assimilate.

Effetti sulla contabilità e sulla liquidazione IVA

La ricezione di una TD29 a carico del contrbuente, o la necessità di emetterla nei confronti di un fornitore, può avere impatto diretto sulla liquidazione IVA. In particolare:

  • potrebbe non aver versato correttamente l’imposta,
  • oppure averla registrata in un periodo errato,
  • e in certi casi non è più possibile sanare l’errore con una semplice nota di variazione.

Caratteristiche del documento TD29

  • Non si tratta di un’autofattura: non comporta alcun versamento dell’IVA da parte del committente.
  • È una segnalazione formale all’Agenzia delle Entrate.
  • Deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla violazione (omissione o irregolarità).

Regime Iva transfrontaliero e nuovi obblighi

Le nuove specifiche tecniche tengono conto anche dell’introduzione del regime transfrontaliero di franchigia Iva, previsto dalla Direttiva UE 2020/285. Questa direttiva prevede che:

  • I soggetti in regime di franchigia Iva non siano più obbligati all’emissione di fattura per operazioni transfrontaliere.
  • Il limite di 400 euro per l’emissione di fatture semplificate non si applichi più ai forfettari e a chi rientra nella franchigia transfrontaliera.

L’aggiornamento del tracciato XSD allinea dunque le regole nazionali a quelle europee.

Obbligo di inversione contabile e codici TD20, TD16, TD17, TD18, TD19

L’autofattura denuncia (TD20) continuerà a essere utilizzata per il reverse charge, ossia per regolarizzare operazioni soggette all’inversione contabile, come:

  • Acquisti intracomunitari.
  • Prestazioni di servizi ricevute da soggetti UE.
  • Operazioni assimilate.

Nel dettaglio, le aziende dovranno:

  • Emettere TD20 indicando imponibile e natura dell’operazione (N6, N2.1, N3.2, ecc.).
  • Seguire con il corretto documento di integrazione dell’Iva (TD16, TD17, TD18, TD19), a seconda della tipologia di operazione.

Per le imprese, diventa fondamentale aggiornare i software di fatturazione elettronica e garantire una gestione più attenta delle fatture ricevute, evitando omissioni che potrebbero portare a sanzioni e obblighi di segnalazione all’Agenzia delle Entrate.

Chiedi informazioni

FAQ

Che cos’è la comunicazione TD29?

La comunicazione TD29 è un nuovo documento elettronico introdotto dall’Agenzia delle Entrate per consentire al cessionario/committente di segnalare un’omessa o irregolare fatturazione da parte del fornitore, evitando sanzioni gravose.

Si tratta di un adempimento previsto dall’art. 6, comma 8, del D.lgs. 471/1997, da trasmettere tramite SDI, senza necessità di versamento dell’IVA e senza emissione di autofattura.


Quando si utilizza la TD29?

Il documento TD29 si utilizza quando:

  • il fornitore non ha emesso la fattura entro i termini di legge;
  • il fornitore ha emesso una fattura irregolare, con errori sostanziali (importo, aliquota IVA, descrizione operazione, dati identificativi, ecc.).

A partire da quando è attiva?

La comunicazione è prevista per operazioni effettuate dal 1° settembre 2024 in poi, ma può essere trasmessa solo dal 1° aprile 2025, data in cui è entrata in vigore la versione 1.9 delle specifiche tecniche della fattura elettronica.


Qual è il termine per trasmettere la comunicazione TD29?

La comunicazione deve essere trasmessa entro 90 giorni:

  • dalla scadenza del termine in cui il fornitore avrebbe dovuto emettere la fattura (es. 12 giorni per le fatture immediate);
  • dalla data della fattura emessa irregolarmente.

Se i 90 giorni scadono prima del 1° aprile 2025, non è tecnicamente possibile utilizzare il tracciato TD29. In questi casi, la dottrina suggeriva l’uso del tipo documento TD20, senza versamento dell’IVA, solo per salvaguardare la posizione.


Chi è tenuto a inviarla?

Il soggetto obbligato è il committente/cessionario (cioè colui che riceve il bene/servizio) che si accorge dell’omessa o irregolare fatturazione.


Quali sono i requisiti tecnici per l’invio?

  • Il fornitore (cedente/prestatore) deve essere soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia (IdPaese = IT);
  • Non è ammesso che il cessionario e il cedente coincidano (errore SDI 00471);
  • È obbligatoria la presenza della partita IVA del cedente (errore 00475);
  • Il file viene trasmesso in formato XML come una normale e-fattura, ma con tipo documento = TD29.

La TD29 comporta il versamento dell’IVA?

No. La TD29 è solo una comunicazione: non comporta versamento d’imposta da parte del committente, a differenza del vecchio sistema con autofattura TD20.


Quali errori possono giustificare la TD29?

  • Mancata emissione della fattura entro i termini;
  • Emissione con imponibile o IVA errati;
  • Errori nella descrizione dell’operazione;
  • Dati identificativi errati (C.F., P.IVA, ecc.);
  • Mancanza di elementi obbligatori previsti dall’art. 21 DPR 633/72.

Vale anche per i forfettari?

Sì. Anche i soggetti in regime forfettario possono essere oggetto di comunicazione TD29 se:

  • non emettono la fattura entro i termini;
  • emettono una fattura con errori rilevanti (es. importo errato, codice fiscale errato, mancata indicazione del regime fiscale semplificato).

Nonostante i forfettari non addebitino IVA, l’obbligo di emissione della fattura è pienamente valido.


E per i contribuenti minimi?

Sì. Stesso principio applicabile ai forfettari. Il fatto che non addebitino IVA non li esonera dall’obbligo di fatturazione corretta. Anche in questo caso, è legittimo trasmettere una TD29.


Può essere utilizzata per fornitori esteri?

No. Se il fornitore ha un IdPaese diverso da “IT”, la comunicazione TD29 viene scartata (errore 00473). In tal caso, per le operazioni intracomunitarie, si continua a utilizzare il tipo documento TD20 con i relativi obblighi.


Come comportarsi se ricevo una TD29?

Significa che un tuo cliente ha segnalato all’Agenzia delle Entrate che non hai emesso una fattura o l’hai emessa in modo errato. In quel caso:

  1. Verifica se la fattura è stata effettivamente emessa e nei termini;
  2. Se non è stata emessa, valuta un ravvedimento operoso;
  3. Se è errata, valuta una nota di credito e riemissione;
  4. Conserva copia della TD29 e contatta eventualmente il cliente segnalante.

Lo Studio può occuparsene per me?

Sì, lo Studio può supportarti in:

  • valutazione e analisi delle casistiche;
  • predisposizione della comunicazione;
  • assistenza tecnica all’invio;
  • trasmissione, se richiesta, nell’ambito dei servizi accessori a parte rispetto alla gestione ordinaria.
  • trasmissione, se richiesta, nell’ambito dei servizi accessori a parte rispetto alla gestione ordinaria.

Cosa cambia per chi usa Feesbee?

Gli utenti del gestionale Feesbee trovano già l’implementazione del tipo documento TD29 pronta all’uso, completamente integrata con lo SDI. La piattaforma consente la generazione guidata della comunicazione, il calcolo automatico dei termini e il controllo dei requisiti tecnici.

Chi lavora con Feesbee è già operativo. Gli altri, beh… sono in ritardo.


Dove trovo il riferimento normativo?

  • Art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997;
  • Specifiche tecniche SDI versione 1.9, in vigore dal 1° aprile 2025;
  • Risposta 13 a Telefisco 2025 dell’Agenzia delle Entrate.
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