Fattura elettronica e comunicazione TD29: regolarizzazione oltre i termini senza perdere i benefici

L’introduzione del documento TD29 ha rappresentato un’evoluzione importante nella gestione della fatturazione elettronica per i cessionari o committenti che si trovano a dover regolarizzare situazioni in cui non hanno ricevuto la fattura o ne hanno ricevuta una irregolare. Una delle questioni più discusse riguarda il termine entro cui è possibile procedere alla regolarizzazione senza ricorrere al ravvedimento operoso. Il recente chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2025, ha fatto luce su questo punto, confermando la possibilità di una regolarizzazione oltre la scadenza dei 90 giorni dalla data dell’operazione.

Regolarizzazione oltre i 90 giorni: il chiarimento ufficiale

Il cessionario o committente può procedere alla comunicazione del TD29 anche oltre il novantesimo giorno dalla data dell’operazione, purché entro il novantesimo giorno dal termine ultimo entro il quale il cedente o prestatore avrebbe dovuto emettere la fattura. La differenza, apparentemente sottile, è rilevante in sede di calcolo delle scadenze. Non si prende come riferimento la data dell’operazione, ma la data in cui la fattura doveva essere emessa dal fornitore. Questa interpretazione consente, ad esempio, di inviare il TD29 anche al 102° giorno dalla data dell’operazione se si tratta di fattura immediata, perché si resta entro i 90 giorni dal dodicesimo giorno successivo.

Fattura immediata e differita: le implicazioni operative

In base all’articolo 21, comma 4, del DPR 633/1972, la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Le fatture differite, invece, possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo, se supportate da DDT o documentazione idonea. La differenza impatta sulla tempistica disponibile per regolarizzare.

  • Per una fattura immediata omessa il 1° aprile, il fornitore avrebbe dovuto emetterla entro il 13 aprile. Il cessionario, quindi, ha tempo fino al 12 luglio per inviare il TD29 senza ravvedimento.

  • Per una fattura differita relativa a merce consegnata con DDT il 1° aprile, la fattura doveva essere emessa entro il 15 maggio, e il TD29 può essere inviato fino al 13 agosto.

Campo data del TD29: un elemento di confusione

La struttura del tracciato TD29 prevede, nel campo 2.1.1.3, l’indicazione della data dell’operazione (spedizione o pagamento), non della violazione del cedente/prestatore. Questo ha generato incertezze nei contribuenti, che temevano di dover sempre rispettare i 90 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Il chiarimento dell’Agenzia risolve il dubbio, ma rende necessaria una maggiore attenzione in fase di compilazione per evitare errori formali che potrebbero portare a irregolarità.

Ravvedimento operoso: la via residuale

Se si supera anche il termine dei 90 giorni successivi alla data ultima di emissione della fattura, la comunicazione del TD29 resta comunque possibile tramite il ravvedimento operoso. Questo meccanismo consente di sanare la posizione, beneficiando di una riduzione della sanzione in funzione del ritardo accumulato.

Ecco un riepilogo delle principali sanzioni ridotte:

  • Fino a 90 giorni dalla scadenza: sanzione pari al 7,78% dell’IVA (1/9 del 70%) con minimo 27,78 euro

  • Dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale: sanzione pari all’8,75% (1/8 del 70%) con minimo 31,25 euro

  • Oltre il termine di dichiarazione: sanzione pari al 10% (1/7 del 70%) con minimo 35,71 euro

I nuovi chiarimenti offrono maggiore elasticità operativa ai soggetti obbligati, ma richiedono anche una maggiore attenzione nei calcoli e nella gestione dei flussi documentali. Le aziende devono aggiornare i propri processi interni per tenere conto della corretta data da cui decorrono i 90 giorni, evitando così sanzioni o ravvedimenti inutili. La comunicazione TD29 è uno strumento utile, ma va gestito con precisione per restare pienamente in regola.

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