Con l’avvio della fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, i
processi di fatturazione cartacea che sono stati fino a ora gestiti dal
cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, dovranno essere
adattati alle nuove modalità di emissione e trasmissione del documento
elettronico.
Qualora l’azienda mandante desideri automatizzare maggiormente la predisposizione delle fatture per conto dei propri agenti, potrà adottare due soluzioni alternative:
- la prima consiste nel generare una “pre-fattura” in formato Xml, da consegnare al proprio agente, il quale lo dovrà importare sul proprio gestionale – integrarne data e numero – poi generare la vera fattura Xml da trasmettere allo Sdi;
- la seconda consiste nell’emissione vera e propria – con piena validità giuridica – della fattura da parte dell’azienda mandante per conto del proprio agente, indicando (a norma di legge) all’interno della fattura stessa che questa è stata emessa non dal cedente bensì dal cessionario. Anche l’invio della fattura allo Sdi, in questo caso, è a cura dell’azienda mandante. Quest’ultima modalità operativa non prevede nessuna attività da parte dell’agente (se non la registrazione ai fini Iva e contabili), in quanto tutta la fase di emissione e di trasmissione è a cura dall’azienda mandante.
Entrambe le soluzioni necessitano di specifici adeguamenti della piattaforma software di fatturazione dell’azienda mandante, che dovrà essere in grado di generare in formato Xml la “pre-fattura”, ovvero il file Xml della fattura vera e propria, come se fosse stato generato dal proprio agente, ossia a partire dal proprio ciclo passivo e non dal ciclo attivo, come avviene normalmente per le fatture emesse. Di seguito proviamo a fare qualche considerazione su queste due possibili alternative, che presentano ciascuna vantaggi e svantaggi.
L’emissione della fattura non solo da parte del fornitore, ma anche da parte del cliente, è consentita dalla normativa civilistica e fiscale italiana, così come anche dalle specifiche tecniche, come si può chiaramente desumere dalla lettura dell’articolo 21, comma 2, lettera n), del Dpr 633/1972.
Infatti, il cedente o prestatore – cioè il soggetto fornitore che effettua la cessione dei beni o la prestazione di servizi – ha la facoltà di accordarsi con il cessionario o il committente – cioè con il proprio cliente – oppure anche con un soggetto terzo, che si assume l’impegno di emettere la fattura per suo conto, ferma restando la responsabilità del fornitore per l’adempimento nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
È necessario che vengano posti in essere determinati adempimenti, ovvero:
- che venga attribuita una distinta numerazione alle fatture che il cliente o terzo emette per conto del cedente o del prestatore;
- che la fattura emessa venga inviata al cedente o prestatore, oppure al soggetto depositario delle scritture contabili da lui stesso indicato, affinché siano adempiuti gli ulteriori obblighi di registrazione del documento, di liquidazione e di versamento dell’imposta dovuta, mentre un esemplare del documento può essere trattenuto dallo stesso cessionario per l’annotazione nel registro degli acquisti;
- che venga riportata in fattura l’annotazione che la stessa è emessa per conto del cedente o del prestatore dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
Per quanto riguarda la generazione della fattura Xml, sono due gli elementi dello schema – normalmente non compilati – che occorre valorizzare in modo puntuale:
- il tag “1.6 ”, che deve essere impostato con il valore “[CC]” cessionario o committente oppure “[TZ]” terzo incaricato;
- il tag “1.5 ”, che deve contenere i dati
anagrafici del soggetto emittente, qualora diverso dal fornitore.
La compilazione, invece, dei tag “1.2 ” e del tag “1.4 ” rimane invariata, dovendo essi contenere sempre e in ogni caso le informazioni relative rispettivamente al fornitore e al cliente, indipendentemente dal soggetto che giuridicamente emette la fattura.
Per quanto riguarda la trasmissione della fattura Xml, è chiaro che questa deve essere effettuata dal soggetto che ha emesso la fattura, indipendentemente dal fatto che questo sia il cliente o il terzo incaricato. Il canale telematico da utilizzare non sarà quindi quello del fornitore, bensì dovrà essere quello del cliente o del terzo incaricato.
(Leggermente più complessa è la procedura da adottare nel caso in cui la fattura venga emessa, per conto del fornitore italiano, dal cliente o da un soggetto terzo che risieda in un Paese con il quale non siano in vigore strumenti per la reciproca assistenza in materia di Iva. In tale circostanza il cedente o prestatore italiano è tenuto a comunicare in via preventiva all’Amministrazione finanziaria, sulla base del provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 9 dicembre 2004, il possesso di specifici requisiti a garanzia della propria affidabilità).
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