A partire dal 1° gennaio 2024, tutti i contribuenti, inclusi i forfettari e le entità non commerciali precedentemente esentate, dovranno adempiere all’obbligo di fatturazione elettronica, come stabilito dal Decreto Legge 36/2022. Questo cambiamento elimina le distinzioni e le soglie precedentemente in vigore, estendendo l’obbligo di fatturazione elettronica a una più ampia gamma di soggetti.
Per i contribuenti forfettari, l’obbligo di fatturazione elettronica era già stato introdotto dal 1° luglio 2022 per coloro che avevano superato i 25.000 euro di ricavi o compensi nell’anno 2021. Tuttavia, dal 2024, l’obbligo si estende indistintamente a tutti i contribuenti, ad eccezione delle operazioni che rientrano nel sistema tessera sanitaria, per le quali il divieto di fattura elettronica è prorogato anche per il 2024.
Questo ampliamento solleva questioni riguardanti le fatture emesse a cavallo dell’anno, in particolare per quelle preparate nel 2023 ma spedite o messe a disposizione dopo il 31 dicembre 2023. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la valutazione dell’obbligo di fatturazione elettronica si basa sul momento in cui la fattura viene effettivamente messa a disposizione del cessionario o committente. Pertanto, se una fattura è stata spedita o resa disponibile al cessionario o committente entro il 31 dicembre 2023, essa può essere in formato cartaceo. Al contrario, se la fattura è stata spedita o resa disponibile dopo tale data in formato non elettronico, si considera come non emessa, esponendo il contribuente alle relative sanzioni.
In sintesi, con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i contribuenti dal 2024, è essenziale prestare attenzione al momento di emissione e alla modalità di spedizione delle fatture, per evitare sanzioni e garantire la conformità alle nuove disposizioni normative.