Chi opera in regime forfettario tende spesso a sottovalutare gli obblighi fiscali quando collabora con piattaforme digitali estere. Tuttavia, l’assenza dell’IVA in fattura e delle scritture contabili non significa che si possa ignorare la normativa sulle operazioni intracomunitarie. Sempre più spesso, infatti, professionisti e ditte individuali italiane ricevono compensi da soggetti non residenti per prestazioni o vendite gestite attraverso marketplace e piattaforme digitali. È il caso, per esempio, di Uber, Airbnb, Amazon, eBay, Etsy e altri operatori con sede in Paesi UE.
Regole generali per i forfettari: cosa cambia con clienti esteri
Un contribuente in regime forfettario italiano che presta un servizio o vende un bene a una piattaforma digitale con sede in un altro Paese dell’Unione Europea è tenuto a emettere una fattura elettronica senza IVA, applicando il meccanismo del reverse charge (inversione contabile). La normativa di riferimento è l’articolo 7-ter del DPR 633/72, che disciplina il luogo di imposizione IVA per le prestazioni generiche rese a soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro.
La dicitura da inserire in fattura è la seguente:
«Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972 – Inversione contabile»
La fattura elettronica va inviata tramite il Sistema di Interscambio (SDI) all’identificativo generico “XXXXXXX” riservato ai soggetti esteri.
Iscrizione al VIES: requisito obbligatorio per le operazioni Ue
Anche i contribuenti in regime forfettario, per poter effettuare operazioni intracomunitarie (cioè con soggetti passivi UE), devono essere iscritti al VIES, il sistema europeo che consente di verificare la validità delle partite IVA comunitarie. L’iscrizione è gratuita e può essere richiesta direttamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Senza iscrizione al VIES, la prestazione non può essere trattata come operazione intracomunitaria, con il rischio di contestazioni.
Modello Intrastat: obbligo anche per i forfettari che prestano servizi
Se il soggetto forfettario presta servizi generici a soggetti passivi comunitari, come nel caso delle piattaforme, è tenuto anche a trasmettere il modello Intrastat servizi. L’obbligo è periodico (mensile o trimestrale, in base al volume delle operazioni) e consente all’Agenzia delle Dogane e all’Agenzia delle Entrate di monitorare i flussi di servizi intracomunitari. Anche se in regime agevolato, il professionista non è esentato da questo adempimento.
Esempi pratici: cosa fare con Uber, Amazon, eBay, Airbnb
Vediamo ora alcuni casi concreti in cui un soggetto forfettario collabora con una piattaforma estera:
Uber – Servizi di trasporto con conducente
Un conducente italiano effettua corse per conto della piattaforma Uber, con sede ad Amsterdam. Riceve pagamenti netti, già al netto della commissione. Deve:
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emettere fattura elettronica in reverse charge verso Uber,
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iscriversi al VIES,
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inviare Intrastat servizi.
Amazon – Vendita di beni attraverso il marketplace
Un artigiano forfettario italiano vende i suoi prodotti su Amazon, che li spedisce da centri logistici in Germania o Polonia. Amazon è soggetto passivo Ue. Il venditore deve:
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emettere fattura elettronica a Amazon EU Sarl con sede in Lussemburgo,
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iscriversi al VIES,
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valutare se l’operazione rientra in una cessione intracomunitaria o in una prestazione di servizi, a seconda dei termini contrattuali.
eBay – Vendite online con transazione gestita dalla piattaforma estera
Anche in questo caso, se eBay opera come soggetto interposto con sede Ue, chi riceve il pagamento deve:
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emettere fattura senza IVA in reverse charge,
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iscriversi al VIES,
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trasmettere Intrastat, se i servizi resi sono assimilabili a prestazioni.
Airbnb – Affitto di immobili turistici in Italia
Un forfettario che affitta un immobile tramite Airbnb (sede in Irlanda) deve distinguere:
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se la prestazione è “residenziale” (esente IVA) non rientra nelle prestazioni generiche;
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se si tratta di locazione breve con servizi accessori, Airbnb può essere considerata committente estera. In tal caso, va valutata l’emissione della fattura per la commissione trattenuta dalla piattaforma e l’obbligo di reverse charge.
Attenzione al “netto a pagare”: non basta il report della piattaforma
Molti operatori ricevono un report mensile dalla piattaforma con le operazioni svolte e le relative trattenute. Tuttavia, è il contribuente italiano che ha l’obbligo fiscale di emettere fattura autonoma, anche se riceve solo l’importo netto. Il report non sostituisce la fattura elettronica né libera il professionista dagli adempimenti.
Riepilogo operativo per i forfettari che operano con piattaforme estere
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Emettere fattura elettronica senza IVA, indicando il reverse charge art. 7-ter;
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Iscrizione al VIES obbligatoria prima dell’operazione;
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Trasmissione del modello Intrastat, quando richiesto;
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Conservare tutta la documentazione dei rapporti con le piattaforme;
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Verificare la corretta natura dell’operazione: prestazione, cessione o intermediazione.
Conclusione
Il regime forfettario semplifica la gestione fiscale interna, ma non elimina gli obblighi legati alle operazioni internazionali. Chi opera con piattaforme estere come Uber, Amazon, Airbnb o eBay deve conoscere e rispettare le regole sul reverse charge, iscriversi al VIES e inviare, se dovuto, il modello Intrastat. Una gestione corretta evita sanzioni e assicura la compliance fiscale con l’ordinamento italiano ed europeo.
Lo Studio Beneggi e Associati assiste i professionisti e le microimprese nella gestione dei rapporti con soggetti esteri, supportando nella redazione delle fatture elettroniche, nella verifica degli obblighi Intrastat e nella valutazione della corretta classificazione delle prestazioni. Una consulenza attenta in fase preventiva è il miglior strumento per lavorare serenamente anche con interlocutori oltreconfine.