Fatture agli esportatori abituali: più facile sanare le irregolarità

 

Il recente decreto delegato in materia di sanzioni, modificando l’articolo 7 del Dlgs 471/1997, introduce nuove norme per la gestione delle irregolarità nelle fatture agli esportatori abituali. A partire dal 1° settembre, le sanzioni saranno ridotte, rendendo più semplice la regolarizzazione delle violazioni.

 

Dal 1° settembre 2024, chi emette fattura non imponibile senza la dichiarazione d’intento sarà soggetto a una sanzione unica del 70% dell’imposta, invece dell’attuale sanzione che va dal 100 al 200%.

La sanzione del 70% si applica anche ai cessionari/committenti che:

  • Trasmettono la lettera d’intento per acquisti senza IVA senza i relativi presupposti.
    Beneficiano del plafond oltre il limite consentito.

 

I fornitori che effettuano cessioni o prestazioni non imponibili prima di aver verificato telematicamente la trasmissione della lettera d’intento alle Entrate da parte del cliente sono anch’essi soggetti alla sanzione del 70%.

 

La sanzione del 70% (ridotta al 35% in caso di regolarizzazione entro 30 giorni) si applica anche per:

– Violazioni collegate alle dichiarazioni di navigazione in alto mare.
– Mancata esportazione dei beni nei sei mesi dalla consegna per i soggetti che utilizzano il “plafond vincolato”.

 

Dal 1° settembre 2024, gli esportatori abituali che ricevono una fattura non imponibile senza aver trasmesso la dichiarazione d’intento possono regolarizzare l’errore senza versare il tributo, semplicemente denunciando l’errore al Fisco entro 90 giorni dall’emissione della fattura. Dopo tale termine, la sanzione è del 70%.

 

L’acquisto senza IVA per importi superiori al dovuto (splafonamento) continua ad essere gestito secondo le modalità in uso, con la sanzione proporzionale del 70% a partire da settembre. È possibile regolarizzare l’errore tramite nota d’addebito del fornitore o autofattura e versamento dell’IVA in F24.

 

Il decreto introduce la sanzionabilità per il mancato arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna per le cessioni intracomunitarie con trasporto a cura del cessionario. La sanzione è del 50%, ma può essere evitata versando l’IVA nei 30 giorni successivi.

 

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