Le contestazioni in materia di falsa fatturazione rappresentano ormai una costante nell’attività accertativa dell’Amministrazione finanziaria. In tempi recenti, si è assistito a un allargamento del perimetro di indagine, che va oltre le ipotesi di frode manifeste, coinvolgendo operazioni economiche sostanzialmente reali ma connotate da elementi di atipicità, formalismo e documentazione ritenuta lacunosa.
In questo scenario, le imprese si trovano spesso esposte a rilievi che non partono da evidenze certe di condotte illecite, bensì da presunzioni basate su anomalie organizzative o debolezze nei controlli interni. Il rischio, concreto, è che carenze gestionali vengano trasformate in presupposti di frode, con un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
Distinzione tra fatture soggettivamente e oggettivamente inesistenti
La giurisprudenza distingue chiaramente tra fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti. Le prime fanno riferimento a operazioni mai avvenute o solo parzialmente eseguite. In tali casi, l’onere probatorio iniziale ricade sull’Amministrazione, la quale deve dimostrare in maniera grave, precisa e concordante l’inesistenza dell’operazione. Solo una volta assolto tale onere, il contribuente potrà articolare la propria difesa, documentando l’effettiva esecuzione della prestazione.
Diversamente, nelle fatture soggettivamente inesistenti, dove l’operazione si è svolta ma uno dei soggetti indicati non corrisponde a quello effettivamente coinvolto, l’Amministrazione è chiamata a dimostrare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del cliente rispetto alla frode. È questo un punto cruciale: la consapevolezza dell’acquirente non può essere presunta, ma deve essere oggetto di prova da parte dell’Ufficio.
Il ruolo dell’ordinaria diligenza
Proprio su questo punto si innesta il principio dell’ordinaria diligenza. Il contribuente può dimostrare di non sapere, né poter sapere, di partecipare a un meccanismo fraudolento, se è in grado di provare di aver svolto adeguate verifiche sulle controparti. Non si pretende un’attività investigativa, ma è richiesta una condotta prudente, proporzionata alla natura e all’entità dell’operazione.
La presenza di visure camerali, la verifica della sede, la congruità tra l’oggetto sociale e la fornitura ricevuta, la regolarità dei rapporti contrattuali: sono tutti elementi che depongono in favore della buona fede dell’operatore.
Prove a favore dell’effettività dell’operazione
In entrambi i casi, la fattura non costituisce di per sé prova sufficiente della realtà dell’operazione. Occorre supportare il documento fiscale con evidenze sostanziali: contratti firmati, ordini d’acquisto, e-mail, bolle di consegna, documenti di trasporto, bonifici bancari, report contabili.
La congruità del prezzo rispetto ai valori di mercato è un ulteriore elemento indiziario, così come la coerenza temporale tra le varie fasi dell’operazione: una prestazione reale lascia sempre tracce contabili e documentali distribuite nel tempo.
Approccio strategico e supporto dello Studio
Per tutelarsi, è quindi essenziale adottare una strategia di prevenzione e difesa basata su un approccio strutturato alla documentazione. Lo Studio Beneggi e Associati supporta le imprese nel rafforzamento dei sistemi interni di controllo e nella gestione strategica degli oneri probatori, intervenendo con metodo nelle fasi di verifica, accertamento e contenzioso.
È questa capacità di presidio, anche ex ante, che consente di affrontare l’attività ispettiva dell’Amministrazione con strumenti concreti e posizione solida.