Negli ultimi anni, la gestione delle fatture sanitarie in Italia ha subito significative modifiche a causa delle normative sulla privacy e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Nel 2024, questa evoluzione continua con la proroga del divieto di utilizzare il Sistema di Interscambio (SDI) per l’invio delle fatture sanitarie.
Il divieto di inviare fatture sanitarie tramite SDI è stato implementato per garantire la conformità al GDPR, che richiede una protezione rigorosa dei dati sanitari sensibili dei pazienti. Questa decisione è stata presa in risposta alle preoccupazioni sollevate dal Garante Privacy, che ha ritenuto che l’invio di dati sanitari sensibili tramite SDI non fosse adeguato a garantire la sicurezza e la privacy dei pazienti.
Di conseguenza, per il 2024, le fatture sanitarie dovranno passare attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (STS). Questa decisione è stata confermata con l’approvazione del Milleproroghe da parte del Governo, che ha prorogato di un altro anno le norme speciali previste dall’articolo 10-bis del Decreto Legislativo 119/2018.
Questo significa che gli operatori sanitari non saranno in grado di inviare fatture elettroniche “ordinarie” tramite SDI, come richiesto dal Decreto Legislativo 127/2015. Questo divieto inizialmente era previsto solo per il 2019 e solo per i soggetti tenuti all’invio dei dati alla precompilata. Poiché l’invio di tali spese passa attraverso il STS, le fatture elettroniche vengono inviate solo a quest’ultima piattaforma.
Successivamente, il Decreto Semplificazioni (Decreto Legislativo 135/2018, articolo 9-bis comma 2) ha esteso il divieto di utilizzare SDI per tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, anche se emesse da soggetti non tenuti all’invio tramite STS.
Questo divieto è stato prorogato più volte fino al 31 dicembre 2023 e, con il nuovo provvedimento, sarà applicabile anche nel 2024. Inoltre, il paziente non vedrà la fattura B2C nel cassetto fiscale ma dovrà ricevere una copia cartacea o digitale del documento.
Questa copia può essere consegnata in vari formati leggibili, come XML, PDF, immagine o documento, tramite email, web, app o altri strumenti informatici. Per le fatture B2B, resta l’obbligo di utilizzare SDI, ma è vietato includere i dati dei pazienti nel tracciato.
È importante sottolineare che il Garante Privacy ha chiaramente indicato che SDI non è adeguato per trattare dati sanitari sensibili, quindi il divieto di e-fattura B2C in sanità dovrebbe essere reso stabile.
La proroga del divieto di utilizzare SDI per le fatture sanitarie sta portando a una transizione verso una fatturazione in sanità basata sul Sistema Tessera Sanitaria. Questo sistema richiede che professionisti e strutture sanitarie adempiano a tre distinti obblighi di legge, compresa l’alimentazione della precompilata, la trasmissione delle fatture e la memorizzazione elettronica dei corrispettivi giornalieri.
Inoltre, il decreto adempimenti prevede che i soggetti tenuti all’invio dei dati sanitari alla precompilata lo facciano su base semestrale, secondo termini stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per gli operatori sanitari, l’obbligo di utilizzare il Sistema Tessera Sanitaria per i corrispettivi giornalieri è stato mantenuto, ma è possibile scegliere se adempiere a questo obbligo tramite STS o attraverso i canali ordinari, come il registratore telematico o il futuro invio software.