Figli non autosufficienti, protetto il patrimonio destinato alla loro cura

 

La tutela del patrimonio nei confronti dei disabili passa per il Dopo di Noi (legge 112/2016).

 

Come noto la legge si pone come obiettivo quello della «deistituzionalizzazione» dei disabili attraverso due piani di intervento:

  • l’introduzione di specifiche agevolazioni fiscali dirette a garantire la protezione del patrimonio familiare a tutela del disabile per un periodo successivo alla morte dei genitori, nonché ad incentivare le erogazioni liberali al Dopo di noi;
  • dall’altro, la creazione di appositi percorsi in grado di impedire l’isolamento delle persone disabili e consentire, laddove possibile, una vita indipendente.

 

Ma quali sono i benefici fiscali? Per i trasferimenti di beni e diritti a favore di trust costituiti per l’assistenza esclusiva del disabile e per i beni/diritti segregati attraverso vincoli di destinazione (articolo 2645 ter Codice civile) o fondi costituiti mediante contratti di affidamento fiduciario, viene prevista l’esenzione dall’imposta di successione e donazione. Per di più nel caso in cui i beni, alla morte del disabile tornino nel patrimonio del disponente, è garantita l’esenzione dai tributi successori nonché l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro e ipocatastali.

 

Prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee o dal fiduciario del fondo speciale o dal gestore del vincolo di destinazione. Resta comunque salva la possibilità per i Comuni di stabilire, in caso di conferimento di immobili e diritti reali sugli stessi nei trust o di loro destinazione nei fondi speciali, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria dovuta dai proprietari.

 

Infine, sul fronte, delle donazioni o altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali costituiti nell’ambito del Dopo di noi, i privati potranno beneficiare delle medesime detrazioni e deduzioni previste dal Codice del Terzo settore (Cts), ma con un’agevolazione in più.

 

In particolare, sarà possibile scegliere tra la detrazione in misura pari al 35% delle spese sostenute fino ad un massimo di 30mila euro (applicando l’aliquota più favorevole delle organizzazioni di volontariato anziché quella per le erogazioni liberali ad altri Ets, pari al 30%) oppure la deduzione di cui all’articolo 83, comma 2 del Cts, ma in questo caso il limite è elevato al 20% del reddito complessivo netto dichiarato (anziché il 10%) e comunque nella misura massima di 100mila euro. Per le persone giuridiche, invece, scatta la sola deduzione.

 

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