Filiera agricola, nel decreto Ristori l’esonero contributivo per novembre 2020

 

Le aziende delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, possono beneficiare di un esonero contributivo per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020 introdotto dal Decreto Ristori.

 

Con il Decreto Ristori (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) è stata riproposta una misura molto simile rispetto a quella già contenuta nel Decreto Rilancio per attenuare i riflessi negativi sulle filiere agricole da parte delle nuove misure restrittive contenute nel D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

 

L’art. 16, D.L. n. 137/2020 introduce per le aziende delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, un esonero contributivo per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L’esonero non comprende il premio Inail ed è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero. Andrà, allora, versata la contribuzione a carico dei lavoratori e trattenuta dal datore di lavoro.

 

Contrariamente a quanto previsto dall’art. 222 del D.L. n. 34/2020, la nuova misura riconosce l’esonero anche agli imprenditori agricoli professionali (IAP), ai coltivatori diretti (CD), ai mezzadri e ai coloni, sempre con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020. L’esonero è stato, dunque, esteso anche a favore dei lavoratori autonomi del settore agricolo e non solamente alla contribuzione a carico del datore di lavoro per i lavoratori assunti in tale periodo. In ogni caso rimane ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Per quanto riguarda invece la durata per la quale è concesso l’esonero, il D.L. n. 34/2020 prevedeva un periodo di sei mesi (dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020), mentre il nuovo esonero contributivo del Decreto Ristori è limitato a un solo mese (novembre 2020). Inoltre, nel Decreto Rilancio l’efficacia del beneficio è stata condizionata anche all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in materia di aiuti di Stato). Una condizione non più presente nell’art. 16, D.L. n. 137/2020.

 

Il beneficio si applica alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprendendo anche le aziende produttrici di vino e birra. Non si tratta, dunque, solamente di attività agricole, ma anche di quelle inquadrate in altri settori (industria, commercio). La norma non elenca nel dettaglio i vari settori o attività, tuttavia nella relazione illustrativa del Decreto Ristori vengono determinati con riferimento ai codici Ateco di seguito riportati.

Viene disposto poi che l’Inps è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività identificate dai codici Ateco.

 

Da come è strutturata la norma, l’esonero riguarda i datori di lavoro che operano con il sistema di versamento dei contributi ordinario (Uniemens), le imprese agricole datori di lavoro che dichiarano la manodopera (Uniemens – Posagri) e versano i contributi su base trimestrale nonché i lavoratori agricoli autonomi. Diversamente a quanto previsto dal Decreto Rilancio, l’art. 16 del D.L. n. 137/2020 non contiene più un rinvio a un decreto ministeriale di attuazione (che contribuisce normalmente a ritardare gli effetti del beneficio), ma è immediatamente applicabile. Tuttavia sarà necessaria una circolare Inps che consente all’istituto previdenziale di contabilizzare e gestire correttamente la riduzione contributiva (codici Uniemens etc.) ed evitare successive note di rettifica alle aziende. Il beneficio per i datori di lavoro che operano con il sistema di versamento dei contributi ordinario è applicabile immediatamente per il periodo retributivo del mese di novembre 2020 e dove il versamento è previsto entro il 16 dicembre 2020. Invece per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, la quale ricade nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre (da trasmettere entro il mese di dicembre 2020), l’esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021. Va detto che questi datori di lavoro potranno conguagliare l’esonero contributivo del primo semestre 2020 con il versamento in scadenza il 16 novembre 2020. Non è, dunque, necessario un conguaglio immediato perché le aziende possono ancora fruire dell’esonero precedente. A favore dei lavoratori autonomi iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l’esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l’anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. Di conseguenza, l’Inps dovrà ricalcolare a breve la relativa rata in scadenza a tale data per consentire la fruizione immediata dell’esonero a questi lavoratori.

 

I CODICI ATECO

  • 01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
  • 02.xx.xx Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
  • 03.xx.xx Pesca e acquacoltura
  • 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
  • 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
  • 11.05.00 Produzione di birra
  • 46.21.22 Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
  • 46.22.00 Commercio all’ingrosso di fiori e piante
  • 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
  • 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.
  • 82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

 

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