La Commissione Europea il 29 giugno ha approvato con modifiche le novità del DL Sostegni Bis, che vengono applicate a tutte le richieste trasmesse all’Ente Gestore dal 24 giugno 2021. Le principali novità :
- Per le richieste di garanzia ai sensi del Punto 3.2 del Temporary Framework, si applicano le seguenti specifiche:
- La durata massima del finanziamento è innalzata a 96 mesi;
- La percentuale di copertura in garanzia diretta sarà pari all’80%;
- La copertura del Fondo, per le richieste di ammissione alla Riassicurazione/ Controgaranzia, è concessa nella misura massima del 100% dell’importo garantito dal Confidi, a condizione che le garanzie da questi rilasciati non superino il 90% dell’operazione finanziaria e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito.
- Per le richieste di garanzia ai sensi della lettera m), comma 1, art. 13 del DL Liquidità :
- La durata massima del finanziamento rimane a 180 mesi;
- La percentuale di copertura sarà pari al 90%;
- Il tasso di interesse applicato è a discrezione della Banca e non più fissato per legge;
- Su operazioni di Controgaranzia/Riassicurazione la copertura del Fondo è pari al 100% dell’importo garantito dal Confidi a patto che la garanzia rilasciata dallo stesso sia pari al 90% dell’importo del finanziamento.
- Per le richieste di garanzia ai sensi della lettera n), comma 1, art. 13 del DL Liquidità :
- La garanzia MCC è cumulabile con la garanzia concessa da Confidi o da altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie e nella misura massima del 20%, sino alla copertura del 100% del finanziamento;
- E’ prevista la concessione della riassicurazione e della controgaranzia in misura pari all’80% sulle garanzie rilasciate dai Confidi in misura pari al 100% del finanziamento.
Tre le nuove disposizioni fornite da MCC con circolare n. 6/2021 anche i nuovi premi teorici di garanzia per misurare l’aiuto per l’impresa.
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E per le operazioni già ammesse alla garanzia? Secondo l’applicazione del nuovo DL Sostegni Bis a sostegno delle imprese, quelle che hanno già beneficiato della garanzia MCC possono richiedere l’allungamento della durata della stessa fino ad un massimo di 96 mesi, ferma restando la percentuale di copertura originaria. Tale disposizione potrà essere applicata sia ai finanziamenti con finalità liquidità /investimento sia a quelli con finalità rinegoziazione/consolido.
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