Fondo di garanzia, in vigore le nuove disposizioni

Dal 15 ottobre 2018 sono entrate in vigore le modifiche e le integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Le predette modifiche e integrazioni sono finalizzate alla riduzione e alla semplificazione degli oneri informativi in capo ai soggetti richiedenti e al riordino della disciplina in materia di condizioni e cause di inefficacia della garanzia del Fondo. La valutazione del merito creditizio delle imprese è effettuata attraverso l’attribuzione di una probabilità di inadempimento e il collocamento in una delle classi di valutazione che compongono la scala di valutazione. Il nuovo modello di valutazione presenta una struttura modulare composta da due aree di analisi e da un blocco informativo. Le aziende interessate ad accedere alla garanzia del Fondo PMI possono utilizzare il nuovo “Portale Rating per le imprese” che consente di valutare il merito di credito,
effettuando delle simulazioni.
Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) è lo strumento che favorisce l’accesso alle fonti finanziarie delle PMI mediante la concessione di una garanzia o di una controgaranzia pubblica che si affianca e si sostituisce alle garanzie reali prestate dalle imprese. Rivolgendosi al Fondo centrale di Garanzia l’impresa può ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo.
A seconda della natura del soggetto che si rivolge al Fondo Centrale di Garanzia, per richiedere che l’operazione di erogazione del credito verso una PMI sia assistita dalla garanzia del Fondo, esistono diverse modalità di intervento:
– Garanzia diretta: indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori: le Banche. In questo caso, l’impresa che necessiti di un finanziamento può chiedere alla banca di garantire l’operazione con la garanzia pubblica. L’attivazione di questa garanzia è a rischio zero per la banca che, in caso di insolvenza dell’impresa, viene risarcita dal Fondo e, in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente dallo Stato.
– Controgaranzia: indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi e degli altri Fondi di Garanzia. In questo caso l’impresa si deve rivolgere a un Confidi o ad altro fondo di garanzia che provvederanno ad inviare la domanda di controgaranzia al Fondo.
– Cogaranzia: indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi, agli altri Fondi di Garanzia ovvero ai Fondi di garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione Europea o da essa cofinanziati.
Il Fondo Centrale di Garanzia non interviene nel rapporto tra Banca/Impresa e quindi i tassi di interesse, le condizioni di rimborso, l’eventuale richiesta di garanzie aggiuntive sulla parte non coperta dal Fondo sono stabiliti attraverso la libera contrattazione tra le Banche e le Imprese. Invece, ma solo nel caso in cui l’impresa si avvalga dell’intermediazione di un Soggetto Garante, un Confidi, tali parametri sono previamente determinati dalle convenzioni in essere tra le Banche ed il Confidi.
Possono accedere al fondo:
– le PMI, comprese quelle artigiane, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese:
– valutate “economicamente e finanziariamente sane”, sulla base di criteri di valutazione che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile dell’impresa beneficiaria. La valutazione del merito di credito ha ad oggetto i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi, tranne che per le start up che possono essere valutate sulla base di bilanci previsionali;
– iscritte al Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
– che non siano state oggetto di avvio delle procedure di recupero, di richiesta di attivazione o di richiesta di prolungamento relative ad altre operazioni già garantite dal Fondo;
– situate sul territorio nazionale.
– consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese e le società consortili miste, che devono essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio
– professionisti e studi professionali che devono essere – iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013
– imprese femminili
– start-up innovative e Incubatori
– imprese di autotrasporto, sono ammissibili alla garanzia del Fondo a valere sulle risorse della Sezione speciale per l’autotrasporto. Limitatamente alle imprese di autotrasporto, le operazioni a fronte di investimenti che comprendono mezzi e attrezzature di trasporto sono ammissibili esclusivamente aisensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014
– imprese editoriali
– sezione speciale “Riserva PON IC” destinata ad interventi in favore dei soggetti beneficiari delle Regioni meno sviluppate (Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia) e per interventi in favore dei soggetti beneficiari delle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna)
Sono ammissibili all’intervento del Fondo le imprese che:
– non siano classificate come “Unrated” (ad esempio, in quanto non compilato uno dei moduli previsti);
– non presentino a proprio carico ovvero, nel caso di società di persone, a carico dei soci con cariche rilevanti, eventi riconducibili alla famiglia del fallimento o similari;
– non siano caratterizzati da un livello di rischiosità, espresso in termini di probabilità di inadempimento, superiore a quello fissato dalla normativa;
– non presentino, alla data di presentazione della domanda di ammissione, esposizioni classificate come sofferenze;
– non presentino, alla data di presentazione della domanda di ammissione, esposizioni nei confronti del soggetto richiedente o, nel caso della Controgaranzia, del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili;
– non presentino, alla data di presentazione della domanda di ammissione, esposizioni nei confronti del soggetto richiedente o, nel caso della Controgaranzia, del soggetto finanziatore classificate come scadute e/o sconfinanti deteriorate.
Sono ammissibili le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa, secondo modalità e criteri specifici in relazione alle tipologie di operazioni di seguito indicate:
a) le Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi
Sono escluse le operazioni finanziarie:
– che non abbiano una durata e/o una scadenza stabilita e certa. Le operazioni “a revoca” sono considerate ammissibili solo se hanno una durata e/o una scadenza certa e desumibile dalla delibera di concessione e/o stipula/perfezionamento
– a favore di attività connesse all’esportazione, vale a dire direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività d’esportazione
Ciascuna impresa può beneficiare complessivamente di un importo massimo garantito pari a 2,5 milioni ovvero a 1,5 milioni di euro in base alle differenti casistiche, da utilizzare eventualmente attraverso più operazioni fino a concorrenza del tetto stabilito (non esiste un limite massimo di operazioni effettuabili). Queste cifre si riferiscono all’esposizione in essere alla data di presentazione della domanda, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate.
Per accedere al Fondo, l’impresa non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo, deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. In alternativa, l’impresa si può rivolgere a un Confidi che garantisce l’operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo. Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande mentre occorre rivolgersi ad un confidi accreditato.
In caso di rinnovo dell’operazione finanziaria, deve essere presentata una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo e adottata una nuova delibera da parte del soggetto richiedente.
La valutazione del merito di credito delle imprese (non startup) viene effettuata attraverso l’attribuzione di una probabilità di inadempimento, nonché attraverso il collocamento in una delle classi di valutazione che compongono la scala di valutazione.
La valutazione finale del merito di credito del soggetto beneficiario finale è il risultato dell’analisi congiunta dei dati contenuti nei due moduli nonché degli eventuali eventi pregiudizievoli e/o procedure concorsuali registrati.

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