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Fondo di solidarietà bilaterale per attività professionali, al via la contribuzione

 

Dal mese di maggio 2021 scatta l’obbligo di contribuzione al Fondo di Solidarietà bilaterale per le Attività Professionali, istituito con Decreto del Ministero e delle Politiche Sociali n. 104125 del 27 dicembre 2019.

 

Dal punto di vista operativo, i datori di lavoro interessati, oltre alla contribuzione corrente, dovranno provvedere anche al versamento degli arretrati decorrenti dal mese di marzo 2020, fino ad aprile 2021, chiedendo contestualmente la restituzione di quanto in precedenza versato al fondo d’integrazione salariale.

 

Il Fondo è stato istituito con l’intento di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali un’adeguata tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di attivazione della CIGO (situazioni temporanee di mercato ed eventi transitori non imputabili all’azienda o ai lavoratori) e della CIGS (riorganizzazione, crisi, contratto di solidarietà). Dal punto di vista soggettivo rientrano nelle tutele del Fondo tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, mentre invece ne restano esclusi i Dirigenti. Dal punto di vista aziendale rientrano nel perimetro dell’applicazione del Fondo le aziende che:

  • Occupino mediamente più di 3 dipendenti.
  • Siano contraddistinte da uno dei codici ATECO riportati all’interno dell’Allegato 2 della Circolare n.77/2021
  • Appartenga a tipologie e classi dimensionali escluse dai trattamenti d’integrazione salariale ordinarie e straordinarie.

La verifica del requisito dimensionale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 26, comma 4, D.Lgs. n.148/2015, avviene mensilmente in riferimento alla media del semestre precedente in modalità automatizzata dall’Istituto. Sono compresi nel campo di applicazione del fondo le attività degli Studi Notarili e Legali, di Consulenza del Lavoro, dei Dottori Commercialisti, Ragionieri e Periti Commerciali nonché le attività svolte da Studi di Ingegneria, Architettura Geometri, Agronomi e Periti Industriali.

 

Il Fondo riconosce un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le medesime cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

 

L’importo dell’assegno ordinario è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore ed il limite dell’orario contrattuale. Il valore dell’integrazione salariale, in base all’articolo 7 del D.M. 104125/2019, deve essere determinato in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali del lavoratore ed è soggetto ai massimali previsi per le integrazioni salariali, inoltre, durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario il Fondo provvede a riconoscere a favore dei lavoratori anche la contribuzione correlata determinata in base alla retribuzione che gli stessi avrebbero percepito durante l’evento. La prestazione ordinaria ha una durata modulare in base all’organico aziendale:

  • 12 mesi in un biennio mobile in caso di aziende che occupino tra i 4 ed i 15 dipendenti
  • un ulteriore periodo di 26 settimane in un biennio mobile per le aziende che occupino più di 15 dipendenti, attivabile solo per le causali della cassa integrazione straordinaria.

L’assegno ordinario non può comunque eccedere la durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile nell’ambito della medesima unità produttiva, inoltre, ai fini della fruizione della prestazione occorre che il lavoratore abbia maturato al meno 90 giorni di anzianità di lavoro effettivo nell’unità produttiva alla data di presentazione della domanda. Durante il periodo di percezione dell’assegno è fatto obbligo al lavoratore di non svolgere attività lavorativa presso soggetti terzi e di impegnarsi in un percorso di riqualificazione.

 

L’obbligo di versamento della contribuzione decorre dal periodo paga di maggio 2021 per tutti i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo e che dal medesimo mese non saranno più soggetti all’obbligo contributivo verso il Fondo d’Integrazione Salariale. In particolare, la contribuzione dovuta viene distinta tra contributo ordinario, il quale ha una durata variabile in funzione della dimensione aziendale, e dal contributo addizionale, da versare solo in caso di erogazione dell’assegno ordinario:

  • Contributo ordinario pari allo 0,45% sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui due terzi a carico dei datori di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 3 dipendenti e fino a 15 dipendenti.
  • Contributo ordinario pari allo 0,65% sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui di cui due terzi a carico dei datori di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti
  • Contributo addizionale pari al 4% a carico dell’azienda determinato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai datori di lavoro che fruiscono della prestazione dovuta solo in caso di erogazione dell’assegno ordinario.

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