Il contributo a fondo perduto a favore delle attività individuate dai decreti Ristori – contrariamente al precedente di maggio accessibile sulla base dei medesimi criteri e condizioni a tutti i soggetti in partita Iva con ricavi inferiori a 5 milioni di euro, con esclusione dei professionisti – è costruito su un modello ad assetto variabile.
I criteri da prendere in considerazione ai fini della verifica del diritto a percepire il nuovo fondo perduto sono:
- l’area in cui è ubicato il domicilio fiscale o la sede operativa dell’attività, definita gialla, arancione o rossa, a seconda degli scenari di rischio individuati dal Dpcm del 3 novembre, da ordinanze del ministro della Salute;
- il codice Ateco prevalente del beneficiario;
- la dimensione dell’impresa;
- la differenza tra il fatturato realizzato ad aprile 2019 e quello conseguito ad aprile 2020; il contributo non spetta se il divario è inferiore al 33,33 per cento.
Dalla combinazione delle prime due variabili scaturisce una prima scrematura della platea degli aventi diritto al contributo, secondo un ordine di merito che contempla:
- attività che hanno diritto al contributo su tutto il territorio nazionale (il cui elenco è contenuto nell’allegato 1 del decreto Ristori bis);
- attività che accedono al contributo su tutto il territorio nazionale, ma percepiscono un ammontare maggiorato nel caso in cui siano ubicate in aree arancioni e rosse (si tratta di gelaterie e pasticcerie, bar e altri esercizi simili senza cucina e alberghi);
- attività che usufruiscono del contributo soltanto se ubicate in zone rosse (il cui elenco è contenuto nell’allegato 2 del decreto Ristori bis).
Il codice Ateco dell’attività prevalente, inoltre, concorre a definire l’entità del contributo in relazione al corrispondente coefficiente settoriale di rivalutazione individuato dalle tabelle, ovvero:
- per le attività contemplate dall’allegato 1 uno dei cinque parametri ivi indicati (50, 100, 150, 200, 400%);
- per gelaterie, pasticcerie, bar e alberghi ubicati in zone arancioni e rosse un valore del 200% (150% + maggiorazione del 50%);
- per quelle inserite nell’allegato 2 la percentuale del 200 per cento.
Infine, per quanto concerne la dimensione dell’impresa occorrerà determinare il coefficiente in relazione all’ammontare dei ricavi (o compensi) realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, ovvero:
- il 20% se non superano 400mila euro;
- il 15% se sono maggiori di 400mila ma non di un milione;
- il 10% se oltrepassano il milione.
Una volta individuate tali variabili il calcolo dell’ammontare, occorrerà moltiplicare la differenza tra il fatturato di aprile 2019 e quello di aprile 2020 per il coefficiente dimensionale e per il coefficiente settoriale.
Occorre ricordare, inoltre, che la disciplina prevede valori minimi e massimi, in particolare:
- le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone avranno diritto rispettivamente a un contributo minimo di mille o duemila euro (valori a cui si dovrà applicare il solo coefficiente settoriale);
- il fondo perduto non potrà superare 150mila euro.
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