Forfettari e acquisti intracomunitari: la soglia dei 10mila euro per l’Iva

I contribuenti in regime forfettario non esercitano la rivalsa dell’Iva né hanno diritto alla detrazione dell’imposta, ma devono seguire regole specifiche per le operazioni con l’estero, in particolare per gli acquisti intracomunitari. Queste regole sono contenute nel comma 58 della legge 190/2014.

Acquisti intracomunitari: la soglia spartiacque di 10mila euro

Nel caso degli acquisti intracomunitari, si applica la lettera c), comma 5, dell’articolo 38 del Dl 331/1993. Il trattamento fiscale dipende dall’ammontare degli acquisti effettuati:

  • Sotto i 10mila euro: l’Iva è assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni. In questo caso, il contribuente forfettario non è obbligato a iscriversi al Vies, né a compilare gli elenchi Intrastat. Tuttavia, può scegliere di applicare l’imposta in Italia anche prima di raggiungere la soglia dei 10mila euro.
  • Sopra i 10mila euro: l’acquisto assume rilevanza in Italia, e il contribuente è obbligato a iscriversi al Vies, compilare gli elenchi Intrastat, e integrare la fattura con l’Iva da versare entro il 16 del mese successivo, senza diritto alla detrazione.

Prestazioni di servizi con l’estero

Per le prestazioni di servizi ricevute o rese verso soggetti non residenti, si applicano le regole degli articoli 7-ter e seguenti del Dpr 633/1972. In caso di acquisti intracomunitari di servizi, l’Iva è sempre assolta in Italia, indipendentemente dall’importo. Se la prestazione è resa a un soggetto passivo in un altro Paese Ue, l’operazione è esente da imposta e va compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizi rese.

Importazioni ed esportazioni

Per quanto riguarda le importazioni, esportazioni e operazioni assimilate, valgono le regole ordinarie previste dal Dpr 633/1972, ma con una limitazione: i contribuenti forfettari non possono avvalersi della sospensione dell’imposta, né delle lettere di intento per gli acquisti.

Queste regole impongono una gestione attenta degli acquisti intracomunitari da parte dei contribuenti forfettari, in particolare per quanto riguarda la soglia spartiacque dei 10mila euro e gli obblighi che ne derivano.

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