I decreti emergenziali di questi mesi hanno introdotto diverse forme di sostegno per imprese e professionisti, ricorrendo ad un’ampia varietà di strumenti: crediti d’imposta, contributi a fondo perduto e indennità.
Tuttavia, le norme sono state “pensate” avendo a riferimento contribuenti con una contabilità strutturata, ma non certo soggetti che svolgono l’attività in regimi supersemplificati anche per quanto attiene agli adempimenti contabili, come accade per i forfettari. Vediamoli insieme.
- Contributo a fondo perduto. Per verificare il requisito del calo di fatturato, il contribuente forfettario dovrà considerare le fatture emesse (sia in formato cartaceo che, eventualmente, elettronico) nel corso dei due mesi posti a raffronto (aprile 2020 su aprile 2019) e ciò indipendentemente dall’avvenuto incasso, totale o parziale, delle stesse, ricordando che per questi soggetti la distinzione tra «netto Iva» e «lordo Iva» non ha significato.
- Indennità di mille euro.I contribuenti forfettari devono fare i calcoli per determinare il reddito dei due bimestri da porre a raffronto applicando ai compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto dall’allegato 4 della legge 190/14. Per il contribuente che si dovesse trovare in regimi diversi nei due anni presi a raffronto (in un anno forfettario e nell’altro semplificato), si ritiene che la determinazione del reddito debba avvenire in armonia con il regime in cui egli ha rispettivamente operato nel 2019 e 2020, pur se il confronto avverrà con dati tra loro non omogenei.
- Reddito da ultima istanza.La stessa impostazione vale per il contributo “da ultima istanza” per i professionisti ordinistici, che ora fa riferimento al «reddito professionale» e non più al «reddito complessivo».
- Crediti d’imposta.Conta aver “sostenuto” le spese, non il criterio con cui vengono dedotte. Ove sia indispensabile requisito di accesso, il calo di fatturato si calcolerà nei vari mesi con gli stessi criteri già visti per il contributo a fondo perduto.
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